DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 marzo 2011, n. 72
Entrata in vigore del provvedimento: 07/06/2011
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto l'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dal comma 1, lett. b) dell'articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69 ed in particolare i commi 3 e 4 secondo cui sono individuati i termini entro i quali devono concludersi i procedimenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, convertito, in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 14 luglio 2008, n. 121;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211, recante regolamento di riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 14 febbraio 1994, n. 543, con il quale e' stato adottato il regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con riferimento ai procedimenti amministrativi di competenza della Direzione generale dell'aviazione civile;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 30 marzo 1994, n. 765, con il quale e' stato adottato il regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, con riferimento ai provvedimenti di competenza della Amministrazione dei trasporti e della navigazione e degli uffici responsabili della relativa istruttoria ed emanazione;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 18 aprile 1994, n. 594, con il quale e' stato adottato il regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con riferimento ai provvedimenti di competenza della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;
Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici 8 ottobre 1997, n. 524, con il quale e' stato adottato il regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con riferimento ai procedimenti di competenza degli organi dell'Amministrazione dei lavori pubblici;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 novembre 2000, n. 454, con il quale e' stato adottato il regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, con riferimento ai procedimenti di competenza del Servizio nazionale dighe;
Visto l'articolo 7, comma 3, della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo delle amministrazioni di procedere, entro un anno dalla entrata in vigore della legge stessa, alla rideterminazione dei termini di conclusione dei procedimenti di competenza;
Visto il decreto 12 gennaio 2010 del Ministro della pubblica amministrazione e dell'innovazione, adottato di concerto con il Ministro della semplificazione amministrativa, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1° aprile 2010, n. 76, con il quale sono state approvate le linee di indirizzo per l'attuazione dell'articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69;
Tenuto conto che ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 sono fatti salvi i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi previsti da disposizioni di legge;
Considerato che sussistono le motivazioni previste dall'articolo 2, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, in base alle quali i termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi possono essere superiori a novanta giorni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 30 luglio 2010;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 3 marzo 2011;
Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
1.Ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, i termini superiori a novanta giorni e fino a centottanta giorni, entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sia che conseguano obbligatoriamente ad iniziativa di parte sia che debbano essere promossi d'ufficio, sono individuati nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente regolamento.
2.Sono abrogati, limitatamente alle disposizioni che regolano i tempi dei procedimenti amministrativi superiori a novanta giorni di competenza del Ministero delle infrastrutture e trasporti, i seguenti decreti: decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 14 febbraio 1994, n. 543; decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 30 marzo 1994, n. 765; decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 18 aprile 1994, n. 594; decreto del Ministro dei lavori pubblici 8 ottobre 1997, n. 524; decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 novembre 2000, n. 454.
3.Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, e successivamente a cadenza biennale, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti verifica lo stato di attuazione della normativa emanata, ed adotta, nelle forme previste dalle vigenti disposizioni, le modificazioni ritenute necessarie.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri Berlusconi Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteoli Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione Brunetta Il Ministro per la semplificazione normativa Calderoli
Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 2 maggio 2011 Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del
territorio, registro n. 5, foglio n. 252
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