LEGGE 3 giugno 2011, n. 86
Entrata in vigore del provvedimento: 22/06/2011
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Autorizzazione alla ratifica
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione culturale fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar, fatto a Doha il 14 gennaio 2007.
Art. 2
Ordine di esecuzione
1.Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 7 dell'Accordo stesso.
Art. 3
Copertura finanziaria
1.Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di euro 84.380 per l'anno 2011, di euro 84.380 per l'anno 2012 e di euro 91.295 a decorrere dall'anno 2013. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
Entrata in vigore
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Frattini, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Accordo-art. 1
Allegato ACCORDO DI COOPERAZIONE CULTURALE FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLO STATO DEL QATAR Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo dello Stato del Qatar, di seguito denominati "le due Parti", Tenuto conto dei rapporti di cooperazione esistenti fra loro, al fine di rafforzare le relazioni di amicizia fra i due Paesi, Consapevoli dell'importanza della cultura per il conseguimento di tale obiettivo, Hanno concordato quanto segue: Articolo 1 Le due Parti rafforzeranno la cooperazione culturale con modalita' che assicurino lo scambio di elaborati culturali e intellettuali attraverso le biblioteche nazionali e altre Istituzioni culturali.
Accordo-art. 2
Articolo 2 Le due Parti favoriranno e consolideranno la cooperazione culturale mediante lo scambio di manifestazioni artistiche e la reciproca organizzazione di settimane culturali. Esse scambieranno visite con manifestazioni artistiche e gruppi teatrali tradizionali e coopereranno parimenti nei settori della scultura e delle arti.
Accordo-art. 3
Articolo 3 Le due Parti si assicureranno lo scambio di inviti per partecipare ai festival e agli eventi culturali tenuti nei due rispettivi Paesi e incoraggeranno la reciproca presentazione di produzioni cinematografiche.
Accordo-art. 4
Articolo 4 Le due Parti favoriranno la collaborazione fra responsabili dei circoli competenti nei settori delle biblioteche, dei musei, dell'archeologia, delle antichita' e del restauro, mediante l'organizzazione di manifestazioni archeologiche e scambi di visite di esperti e specialisti ai fini del dibattito e del coordinamento fra analoghi circoli incaricati dei sopra menzionati canali di cooperazione. In questo contesto le due Parti faciliteranno lo scambio di libri, database e mostre d'opere d'arte di valore storico fra librerie nazionali e musei di entrambi i Paesi, in conformita' alle norme e regolamentazioni applicabili nei due Paesi.
Accordo-art. 5
Articolo 5 Le due Parti convengono di istituire una Commissione Mista incaricata dell'applicazione del presente Accordo, al fine di promuovere e sviluppare la cooperazione culturale. Tale Commissione si riunira' alternativamente nei due Paesi. Le date saranno concordate mediante i canali diplomatici.
Accordo-art. 6
Articolo 6 I membri delle delegazioni che prenderanno parte ai seminari e agli scambi di visite fra i due Paesi saranno individuati mediante i canali diplomatici.
Accordo-art. 7
Articolo 7 Il presente Accordo sara' approvato in conformita' alle regolamentazioni e procedure costituzionali vigenti in ciascuno dei due Paesi e entrera' in vigore alla data di avvenuta ricezione della seconda notifica con cui le Parti avranno comunicato ufficialmente l'intervenuto adempimento delle rispettive procedure interne di ratifica. Il presente Accordo potra' essere modificato di comune intesa fra le due Parti attraverso Scambio di Note. Gli emendamenti concordati entreranno in vigore secondo le medesime procedure previste per l'Accordo originario che dovranno modificare.
Accordo-art. 8
Articolo 8 Il presente Accordo rimarra' in vigore per tre anni e sara' rinnovato tacitamente per eguali periodi nel caso in cui nessuna delle due Parti notifichi per iscritto all'altra la sua volonta' di recedere prima dello spirare del periodo originario o dei rinnovi, almeno tre mesi antecedentemente alla scadenza. Lo spirare del presente Accordo non fara' venire meno i progetti gia' in essere fra i due Paesi, a meno che entrambe le Parti non abbiano convenuto diversamente.
Accordo-art. 9
Articolo 9 In fede di che, i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno qui appresso firmato il presente Accordo. Il presente Accordo e' stato sottoscritto in due originali, ciascuno nelle lingue italiana, araba e inglese. In caso di divergenza di interpretazione, prevarra' la versione in lingua inglese. Il presente Accordo e' stato firmato a Doha, il 14.1.2007 Per il Governo Per il Governo della Repubblica Italiana dello Stato del Qatar Il Vice Presidente del Primo Vice Ministro Consiglio e Ministro e Ministro degli Esteri degli esteri Parte di provvedimento in formato grafico
Agreement
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