DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 marzo 2011, n. 90

Type Decreto Presidente Consiglio
Publication 2011-03-03
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del provvedimento: 24/06/2011

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto l'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69 ed in particolare i commi 3 e 4 secondo cui sono individuati i termini entro i quali devono concludersi i procedimenti amministrativi;

Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa del 12 gennaio 2010 concernente le linee di indirizzo per l'attuazione dell'articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69;

Acquisite le relazioni giustificative riferite a ciascuno dei singoli procedimenti amministrativi per i quali e' stabilito un termine di conclusione superiore a novanta giorni;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 ottobre 2010;

Udito il parere del Consiglio di Stato n. 4905/2010 Sezione consultiva per gli atti normativi, espresso nell'Adunanza del 9 dicembre 2010;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 3 marzo 2011;

Su proposta del Ministro degli affari esteri, del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa;

Adotta

il presente regolamento:

Art. 1

Ambito di applicazione

1.Il presente regolamento individua i procedimenti amministrativi di competenza del Ministero degli affari esteri che conseguano obbligatoriamente ad iniziativa di parte ovvero debbano essere promossi d'ufficio i cui termini sono superiori a novanta giorni.

2.Ciascun procedimento si conclude nel termine stabilito nella tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente regolamento.

3.Sono abrogate le tabelle di cui al decreto del Ministro degli affari esteri del 5 gennaio 2004, n. 57, recante Regolamento di modifica ed integrazione del decreto ministeriale 3 marzo 1995, n. 171, relativo all'attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di procedimento amministrativo.

Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi e sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo dell'art. 17, comma 3,della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella Gazz. Uff. 12 settembre 1988, n. 214, S.O., e' il seguente: «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.». - La legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e' stata pubblicata nella Gazz. Uff. 18 agosto 1990, n. 192. - Il testo dell'art. 2 della citata legge n. 241 del 1990, come modificato dall'articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita' nonche' in materia di processo civilelpubblicata nella Gazz. Uff. 19 giugno 2009, n. 140, S.O, e' il seguente: «Art. 2. Conclusione del procedimento. 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. 2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni. 3. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, sono individuati i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza. 4. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilita' dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessita' del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa e previa deliberazione del Consiglio dei ministri. I termini ivi previsti non possono comunque superare i centottanta giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l'immigrazione. 5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni normative, le autorita' di garanzia e di vigilanza disciplinano, in conformita' ai propri ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di rispettiva competenza. 6. I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento e' ad iniziativa di parte. 7. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, i termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualita' non attestati in documenti gia' in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 2. 8. La tutela in materia di silenzio dell'amministrazione e' disciplinata dal codice del processo amministrativo. 9. La mancata emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della responsabilita' dirigenziale.». - Il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, del 12 gennaio 2010, e' stato pubblicato nella Gazz. Uff. 1° aprile 2010, n. 76. Note all'art. 1: - Le tabelle di cui al decreto del Ministro degli affari esteri 5 gennaio 2004, n. 57, abrogata dal presente regolamento, recavano: «Tabella 1. Procedimenti di esclusiva competenza del Ministero degli affari esteri»; «Tabella 2. Procedimenti che si concludono con provvedimenti di altre amministrazioni con l'intervento del Ministero degli affari esteri nella fase intermedia»; «Tabella 3. Procedimenti che si concludono con provvedimento del Ministero degli affari esteri con l'intervento di altre amministrazioni nella fase intermedia»; «Tabella 4. Procedimenti amministrativi degli uffici all'estero». Il decreto ministeriale 3 marzo 1995, n. 171 (Regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della L. 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo, relativamente ai procedimenti di competenza di organi dell'Amministrazione degli affari esteri), e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 1995, n. 112, S.O.

Art. 2

Entrata in vigore

1.Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri Berlusconi Il Ministro degli affari esteri Frattini Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione Brunetta Il Ministro per la semplificazione normativa Calderoli

Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 2011

Ministeri istituzionali, Affari esteri, registro n. 13, foglio n. 362

Allegato

Allegato Direzione Generale per le Risorse e l'Innovazione

Procedimento Riferimenti Normativi Termine Note Unita' organizzativa responsabile

Liquidazione di indennizzi al personale in servizio all'estero per danni per disordini o eventi all'estero

D.P.R. n. 18/1967

D.P.R. n. 932/1976

180 Procedimento a con tenuto conseguente a istanze richiedenti fasi istruttorie ad opera di Commissione appositamente nominata a composizione interisti- tuzionale. Ufficio I

Provvedimento di autorizzazione alla stipula dei contratti d'impiego degli impiegati assunti a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari, e dagli istituti italiani di cultura all'estero

D.P.R. n. 18/1967

180 Procedimento a con tenuto complesso richiedente istruttorie particolarmente articolate e verifica della copertura finanziaria e di documentazione proveniente dalle sedi all'estero. Ufficio II

Svolgimento di procedure concorsuali

D.P.R. n. 487/1994

180 Il termine di 180 giorni e' previsto dall' art 11 del DPR n. 487/1994

Ufficio V

Liquidazione del saldo relativo a spese per viaggi di trasferimento

D.P.R. n. 18/1967

180 Procedimento a contenuto conseguente a istanze, richiedenti istruttorie legate alla verifica della copertura finanziaria e di documentazione da presentarsi in originale proveniente dalle sedi all'estero. Ufficio IX

Rimborso spese per viaggi di congedo

D.P.R. n. 18/1967

180 Procedimento a contenuto conseguente a istanze, richiedenti istruttorie legate alla verifica della copertura finanziaria e di documentazione da presentarsi in originale proveniente dalle sedi all'estero. Ufficio IX

Liquidazione del trattamento economico spettante per missioni in Italia e all'estero

D.Lgs. n. 860/1948

L. n. 836/1973

D.P.R. n. 18/1967

180 Procedimento a contenuto conseguente a istanze, richiedenti istruttorie legate alla verifica della copertura finanziaria e di documentazione da presentarsi in originale proveniente dalle sedi all'estero. Ufficio IX

Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese

Procedimento Riferimenti Normativi Termine Note Unita' organizzativa responsabile

Selezione del Personale della scuola a tempo indeterminato da destinare all'estero: prove selettive, valutazione dei titoli, pubblicazione delle graduatorie T.U. sulle disposizioni legislative in materia di istruzione, approvato con d.lgs. n. 297/1994 . DPR n. 487/1994 art. 11

180 Il termine di 180 giorni per i concorsi pubblici e' previsto dall' art 11 del DPR n. 487/1994 . Ufficio V

Direzione Generale per l'Amministrazione, l'Informatica e le Comunicazioni

Procedimento Riferimenti Normativi Termine Note Unita' organizzativa responsabile

Rimborso spese di patrocinio legale

L. n. 135/1997

180 Procedimento a contenuto complesso conseguente a istanze, richiedenti istruttorie legate alla verifica della dotazione finanziaria e fasi istruttorie ad opera dell'Avvocatura dello Stato e del Ministero della Economia e Finanze. Ufficio I

Direzione Generale per gli Affari Politici e di Sicurezza

Procedimento Riferimenti Normativi Termine Note Unita' organizzativa responsabile

Liquidazione dei pagamenti per forniture di bene e servizi nell'ambito della missione umanitaria e di ricostruzione dell'Iraq

L. n. 30/2010

180 Procedimento a contenuto conseguente a istanze richiedenti istruttorie legate alla verifica della copertura finanziaria e di documentazione da presentarsi a cura dei soggetti interessati. Ufficio IX

((Direzione Generale per gli italiani all'estero | Procedimento | Riferimenti Normativi | Termine | Note | Unita' organizzativa responsabile | | --- | --- | --- | --- | --- | | Accertamento del possesso della cittadinanza italiana e rilascio della relativa certificazione per tutti i casi di acquisto della cittadinanza italiana, ivi incluso quello della trasmissione iure sanguinis della stessa. | Codice civile di cui al RD 25 giugno 1865, n. 2358; Legge 13 giugno 1912, n. 555; Legge 5 febbraio 1992, n. 91 | 730 gg | Procedimento conseguente a istanze, richiedenti complesse istruttorie legate alla verifica della documentazione prodotta sia da Autorita' amministrative italiane sia da analoghe istituzioni di Stati esteri, la cui completezza e' alla base del prosieguo del procedimento amministrativo. | Uffici consolari | ))

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