LEGGE 14 giugno 2011, n. 97
Entrata in vigore del provvedimento: 07/07/2011
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Autorizzazione alla ratifica
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania, aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 ed alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, ed inteso a facilitarne l'applicazione, fatto a Tirana il 3 dicembre 2007, con Scambio di Note effettuato a Tirana il 18 e 19 settembre 2008.
Art. 2
Ordine di esecuzione
1.Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo XXIII dell'Accordo stesso.
Art. 3
Copertura finanziaria
1.Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in euro 1.403.480 (annui a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2.Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso in cui si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1 del presente articolo, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della citata legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attivita' di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della medesima legge n. 196 del 2009, nel programma «Giustizia civile e penale» della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo.
3.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
Entrata in vigore
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Frattini, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Accordo-art. I
Allegato ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI ALBANIA, AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE EUROPEA DI ESTRADIZIONE DEL 13 DICEMBRE 1957 ED ALLA CONVENZIONE EUROPEA DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE DEL 20 APRILE 1959, ED INTESO A FACILITARNE L'APPLICAZIONE La Repubblica Italiana e la Repubblica di Albania, di seguito denominate Parti contraenti, DESIDERANDO completare la convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 nei rapporti tra le Parti contraenti, e di facilitare l'applicazione dei principi in essa contenuti, senza pregiudicare le norme che tutelano la liberta' individuale; SOTTOLINEANDO che e' interesse comune delle Parti contraenti assicurare che l'assistenza giudiziaria tra di loro sia attuata in maniera rapida ed efficace, compatibile con i principi fondamentali del loro diritto interno e nel rispetto dei diritti individuali nonche' dei principi della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950; DESIDERANDO altresi' completare la convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 nei rapporti tra le Parti contraenti, con particolare riferimento alla estradizione dei rispettivi nazionali; CONSIDERANDO che, per quanto riguarda l'estradizione dei nazionali, il Governo della Repubblica d'Albania, all'atto del deposito dello strumento di ratifica della convenzione europea di estradizione dichiarava, con riferimento alla disposizione prevista dall'articolo 6 paragrafo 1 della medesima convenzione, che: "l'Albania rifiuta l'estradizione dei propri nazionali, salvo che sia diversamente previsto negli accordi internazionali dei quali l'Albania e' parte contraente"; RICONOSCENDO che con il presente accordo, in conformita' con la lettera e con lo spirito della dichiarazione del Governo della Repubblica di Albania, le Parti contraenti intendono rinunciare alla facolta' di rifiutare la consegna dei rispettivi nazionali, come prevista dall'articolo 6 paragrafo 1 della convenzione europea di estradizione, e che a tale proposito le eventuali disposizioni contrarie previste dai rispettivi ordinamenti giuridici non possono costituire un valido motivo per rifiutare la consegna dei propri nazionali; DESIDERANDO completare ed integrare i propri rapporti in materia di assistenza giudiziaria ed estradizione alla luce ed in conformita' dell'acquis dell'Unione europea in queste materie, con particolare riferimento alle disposizioni contenute nella convenzione relativa alla assistenza giudiziaria in materia penale tra gli stati membri dell'Unione europea, adottata con atto del Consiglio dell'Unione europea del 29 maggio 2000, ed il protocollo alla medesima, adottato con atto del Consiglio dell'Unione europea con atto del 16 ottobre 2001; ESPRIMENDO la loro fiducia nella struttura e nel funzionamento dei rispettivi ordinamenti giuridici e nella capacita' delle Parti contraenti di garantire processi equi; RICONOSCENDO che le disposizioni previste dalla convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 e dalla convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 restano in vigore per tutte le questioni non disciplinate dalla presente convenzione; HANNO CONVENUTO LE SEGUENTI DISPOSIZIONI: Articolo I Rapporti con altre convenzioni in materia di assistenza giudiziaria ed estradizione. Il presente accordo e' volto a completare le disposizioni e facilitare l'applicazione tra le Parti contraenti: a) della convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, in prosieguo denominata «convenzione europea di assistenza giudiziaria»; b) del protocollo aggiuntivo alla convenzione europea di assistenza giudiziaria, del 17 marzo 1978; c) della convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, in prosieguo denominata "convenzione europea di estradizione".
Accordo-art. II
Articolo II Formalita' e procedure inerenti alle richieste di assistenza giudiziaria. 1. Nei casi in cui l'assistenza e' concessa, la Parte richiesta osserva le formalita' e le procedure espressamente indicate dalla Parte richiedente, salvo che il presente accordo disponga altrimenti e sempreche' le formalita' e le procedure indicate non siano in conflitto con i principi fondamentali del diritto della Parte richiesta. 2. La Parte richiesta da' esecuzione il piu' rapidamente possibile alla richiesta di assistenza giudiziaria, tenendo pienamente conto, nei limiti del possibile, dei termini procedurali nonche' di altri termini indicati dalla Parte richiedente. La Parte richiedente illustra le ragioni per cui ha indicato un determinato termine. 3. Qualora alla richiesta non possa essere data esecuzione, in tutto o in parte, secondo i requisiti stabiliti dalla Parte richiedente, le autorita' della Parte richiesta ne informano prontamente le autorita' della Parte richiedente, indicando le condizioni alle quali potrebbe essere data esecuzione alla richiesta. Le autorita' della Parte richiedente e della Parte richiesta possono successivamente accordarsi sul seguito da riservare alla richiesta, all'occorrenza condizionando lo stesso al soddisfacimento di tali condizioni. 4. Se prevedibilmente i termini stabiliti dalla Parte richiedente per dare esecuzione alla richiesta non possono essere rispettati e se le ragioni di cui al paragrafo 2, seconda frase, indicano concretamente che un eventuale ritardo costituira' un sostanziale impedimento al procedimento in corso nella Parte richiedente, le autorita' della Parte richiesta indicano prontamente una stima dei tempi necessari per dare esecuzione alla richiesta. Le autorita' della Parte richiedente comunicano prontamente se la richiesta deve comunque essere considerata. Le autorita' della Parte richiedente e della Parte richiesta possono successivamente accordarsi sul seguito da riservare alla richiesta.
Accordo-art. III
Articolo III Invio a mezzo posta e consegna degli atti del procedimento. 1. Ciascuna Parte contraente invia alle persone che si trovano nel territorio dell'altra gli atti del procedimento ad esse destinati direttamente a mezzo posta. 2. L'invio degli atti del procedimento puo' avvenire tramite le autorita' centrali competenti della Parte richiesta soltanto qualora: a) l'indirizzo del destinatario dell'atto sia sconosciuto o incerto, oppure b) le pertinenti norme di procedura della Parte richiedente esigano una prova dell'effettuata consegna dell'atto al destinatario diversa da quella che puo' essere fornita a mezzo posta, oppure c) non sia stato possibile inviare l'atto a mezzo posta, oppure d) la Parte richiedente abbia fondati motivi per ritenere che l'invio a mezzo posta sia inefficace o inadeguato. 3. Se vi e' motivo di ritenere che il destinatario non comprenda la lingua nella quale l'atto del procedimento e' redatto, quest'ultimo - o almeno le parti importanti del medesimo - deve essere tradotto nella lingua o in una delle lingue della Parte nel cui territorio si trova il destinatario. Se l'autorita' che emette l'atto e' a conoscenza del fatto che il destinatario conosce soltanto un'altra lingua, l'atto - o almeno le parti importanti del medesimo - deve essere tradotto in quest'altra lingua. 4. Tutti gli atti del procedimento sono corredati di un avviso in cui e' specificato che il destinatario puo' ottenere informazioni dall'autorita' che ha emesso l'atto o da altre autorita' della Parte interessata circa i suoi diritti e i suoi obblighi riguardo all'atto. Il paragrafo 3 si applica parimenti a questo avviso. 5. Il presente articolo non incide sull'applicazione degli articoli 8, 9 e 12 della convenzione europea di assistenza giudiziaria.
Accordo-art. IV
Articolo IV Trasmissione di richieste di assistenza giudiziaria. 1. Le richieste di assistenza giudiziaria sono effettuate per iscritto, o con qualsiasi mezzo in grado di produrre una registrazione scritta alle condizioni che consentano alla Parte richiesta di verificarne l'autenticita'. Dette richieste sono effettuate direttamente tra le autorita' giudiziarie territorialmente competenti ai fini della loro presentazione e contestualmente, prima della loro esecuzione, sono trasmesse: - per quanto riguarda la Repubblica Italiana, al Ministero della Giustizia, Direzione Generale della Giustizia Penale, Ufficio II; - per quanto riguarda la Repubblica di Albania, al Ministero della Giustizia, Direzione Generale per le Questioni di Giustizia. Le richieste di assistenza giudiziaria sono rinviate tramite gli stessi canali se non diversamente disposto nel presente articolo. Ogni denuncia di una Parte diretta ad ottenere che si promuovano procedimenti dinanzi ai giudici dell'altra ai sensi dell'articolo 21 della convenzione europea di assistenza giudiziaria puo' essere oggetto di comunicazioni dirette tra le autorita' giudiziarie competenti. 2. Il paragrafo 1 non pregiudica la facolta' che siano inviate o restituite le richieste in casi specifici: a) tra un'autorita' centrale di una Parte e un'autorita' centrale dell'altra, o b) tra un'autorita' giudiziaria di una Parte e un'autorita' centrale dell'altra. 3. Laddove, per quanto riguarda le richieste a norma degli articoli IX, X o XI, l'autorita' competente sia un'autorita' giudiziaria o un'autorita' centrale in una Parte e un'autorita' doganale o di polizia nell'altra Parte, le richieste e le risposte possono essere scambiate direttamente tra queste autorita'. Il paragrafo 1 si applica a tali contatti. 4. Le seguenti richieste o comunicazioni sono inviate tramite le autorita' centrali delle Parti: a) richieste di trasferimento temporaneo o transito di persone detenute di cui all'articolo 11 della convenzione europea di assistenza giudiziaria, b) notifiche di informazioni relative a condanne di cui all'articolo 22 della convenzione europea di assistenza giudiziaria. Tuttavia, le richieste delle copie delle sentenze e delle misure di cui all'articolo 4 del protocollo aggiuntivo alla convenzione europea di assistenza giudiziaria possono essere inviate direttamente alle autorita' competenti.
Accordo-art. V
Articolo V Scambio spontaneo di informazioni. 1. Nei limiti previsti dal diritto interno, le autorita' giudiziarie competenti delle Parti contraenti possono procedere ad uno scambio di informazioni, senza che sia presentata una richiesta a tal fine, relative a reati perseguibili da parte dell'autorita' destinataria al momento della trasmissione delle informazioni. 2.Le informazioni sono scambiate per iscritto, o con qualsiasi mezzo in grado di produrre una registrazione scritta, alle condizioni che consentano alle Parti contraenti di verificarne l'autenticita'. 3. L'autorita' che fornisce le informazioni puo', secondo il diritto interno, imporre all'autorita' giudiziaria destinataria condizioni per l'uso di tali informazioni. L'autorita' giudiziaria destinataria rispetta tali condizioni. 4. Tra le autorita' giudiziarie competenti previste dal paragrafo 1, per la parte Italiana la Direzione Nazionale Antimafia procede allo scambio di informazioni ed alle altre attivita' ad essa attribuite dal diritto interno.
Accordo-art. VI
Articolo VI Restituzione 1. La Parte richiesta, a domanda della Parte richiedente e fatti salvi i diritti dei terzi in buona fede, puo' mettere a disposizione della Parte richiedente, ai fini della restituzione al legittimo proprietario, i beni ottenuti attraverso reati. 2. Nell'applicazione degli articoli 3 e 6 della convenzione europea di assistenza giudiziaria, la parte richiesta puo' rinunciare alla restituzione dei beni prima o dopo la loro consegna alla Parte richiedente, qualora cio' possa favorire la riconsegna di detti beni al legittimo proprietario. Restano impregiudicati i diritti dei terzi in buona fede. 3. Nel caso di una rinuncia alla restituzione dei beni prima della loro consegna alla Parte richiedente, la Parte richiesta non fa valere alcun diritto di garanzia o alcun altro diritto all'impugnazione a norma delle disposizioni di legge in materia tributaria o doganale nei confronti di tali beni. Una rinuncia di cui al paragrafo 2 non pregiudica il diritto della Parte richiesta di riscuotere imposte o diritti dal legittimo proprietario.
Accordo-art. VII
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