LEGGE 2 agosto 2011, n. 129
Entrata in vigore del provvedimento: 06/08/2011
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1.Il decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89, recante disposizioni urgenti per il completamento dell'attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Maroni, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: Palma
Avvertenza: Il decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 144 del 23 giugno 2011. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio di Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 109.
Allegato
Allegato MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 23 GIUGNO 2011, N. 89 All'articolo 1, al comma 1: la lettera a) e' soppressa; alla lettera c), numero 1), capoverso comma 3-bis, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con particolare riguardo alle spese afferenti all'alloggio, sia esso in locazione, in comodato, di proprieta' o detenuto in base a un altro diritto soggettivo»; alla lettera f), le parole: «condizione per l'esercizio di un diritto» sono sostituite dalle seguenti: «condizione necessaria per l'esercizio di un diritto». All'articolo 3, comma 1: alla lettera c): al numero 3), capoverso comma 4, lettera a), dopo le parole: «di cui ai commi 1 e 2, lettera c),» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»; al numero 9), capoverso comma 14, secondo periodo, dopo le parole: «ai sensi dei commi 1 e 2, lettera c),» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»; alla lettera d): al numero 2), capoverso comma 1-bis, al primo periodo, dopo le parole: «articolo 13, commi 1 e 2, lettera c),» sono inserite le seguenti: «del presente testo unico», al settimo periodo, le parole: «di cui al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 13, comma 3,» e all'ultimo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «del presente articolo»; al numero 5), capoverso comma 5-ter, al terzo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «del presente articolo» e all'ultimo periodo, dopo le parole: «di cui ai commi 1 e 5-bis» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»; al numero 10), dopo le parole: «provvedimento di trattenimento» e' inserito il seguente periodo: «Il periodo di trattenimento disposto dal nuovo provvedimento e' computato nel termine massimo per il trattenimento indicato dal comma 5»; alla lettera e), capoverso articolo 14-ter: le parole: «14-ter. (Programmi di rimpatrio assistito).» sono sostituite dalle seguenti: «Art. 14-ter. - (Programmi di rimpatrio assistito).»; al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «del presente articolo»; al comma 5, alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero di un provvedimento di estradizione o di un mandato di arresto europeo o di un mandato di arresto da parte della Corte penale intenazionale»; e' aggiunta, in fine, la seguente lettera: «g-bis) all'articolo 32, comma 1-bis: 1) le parole: «sempreche' non sia intervenuta una decisione del Comitato per i minori stranieri di cui all'articolo 33,» sono soppresse; 2) dopo le parole: «ovvero sottoposti a tutela,» sono inserite le seguenti: «previo parere positivo del Comitato per i minori stranieri di cui all'articolo 33 del presente testo unico, ovvero ai minori stranieri non accompagnati». All'articolo 5, comma 2: alla lettera a), dopo la parola: «mediante» e' inserita la seguente: «corrispondente»; alla lettera b), le parole: «nel conto dei residui, relative alla predetta autorizzazione di spesa, che sono versate» sono sostituite dalle seguenti: «nel conto dei residui nell'esercizio 2011, relative alla predetta autorizzazione di spesa, pari a 120 milioni di euro, che e' versata».
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