LEGGE 24 agosto 2011, n. 153

Type Legge
Publication 2011-08-24
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del provvedimento: 24/09/2011

La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo nel campo della cooperazione militare tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco, fatto a Taormina il 10 febbraio 2006.

Art. 2

Ordine di esecuzione

1.Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 17 dell'Accordo stesso.

Art. 3

Copertura finanziaria

1.Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di euro 9.268 annui, ad anni alterni, a decorrere dall'anno 2011. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4

Entrata in vigore

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Frattini, Ministro degli affari esteri

La Russa, Ministro della difesa

Visto, il Guardasigilli: Palma

Accordo - Art. 1

ACCORDO NEL CAMPO DELLA COOPERAZIONE MILITARE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEL REGNO DEL MAROCCO IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEL REGNO DEL MAROCCO di seguito denominati "le Parti", Visto il Trattato di amicizia e di cooperazione tra la Repubblica Italiana ed il Regno del Marocco firmato a Roma il 25 novembre 1991; Desiderosi di rafforzare e consolidare i rapporti di amicizia esistenti tra i due Paesi, i loro popoli e il personale militare delle loro Forze Armate; Desiderosi di rafforzare la loro collaborazione militare tecnica; Convinti che la cooperazione tra i due Paesi in campo sia militare che tecnologico e industriale, in materia di difesa, possa favorire la pace e la sicurezza nella regione mediterranea, HANNO CONCORDATO QUANTO SEGUE: ARTICOLO 1 Le Parti agiranno di concerto al fine di promuovere, favorire e sviluppare la Cooperazione Militare e Tecnica tra i due Paesi, in uno spirito di reciproca amicizia e comprensione e nel rispetto delle legislazioni nazionali dei due Paesi e dei rispettivi impegni assunti a livello internazionale dai due Paesi. In conformita' al presente Accordo potranno essere stipulati Accordi Tecnici specifici tra le Forze Armate delle Parti.

Accordo - Art. 2

ARTICOLO 2 Nel quadro degli Accordi Tecnici specifici previsti dall'Articolo 1 le Parti possono: a. elaborare ed attuare, di comune accordo, dei programmi addestrativi; b. promuovere lo scambio di personale militare per effettuare stage informativi di formazione e perfezionamento; c. scambiarsi osservatori in occasione di esercitazioni organizzate a livello nazionale previo invito; d. promuovere lo scambio di informazioni nel campo dell'addestramento e dei materiali; e. agevolare la fornitura e l'acquisizione di materiali, degli equipaggiamenti e delle prestazioni di servizi necessari per le attivita' di addestramento e degli stage previsti; f. sostenere, all'occorrenza, le iniziative che tendono a promuovere la cooperazione industriale tra le imprese marocchine ed italiane e tra queste e gli Enti delle Parti; g. agevolare gli scali delle unita' navali e degli aeromobili delle rispettive Forze Armate. h. prevedere, in virtu' della pluriennale esperienza maturata nell'ambito della Delegazione Italiana di Assistenza Tecnico-Militare (DIATM), la costituzione di Missioni "ad hoc", che potranno avere una durata di sei mesi tacitamente rinnovabili, con il compito di assolvere le esigenze connesse alla cooperazione.

Accordo - Art. 3

ARTICOLO 3 La cooperazione avra', tra l'altro, i seguenti obiettivi: a. la definizione di programmi comuni di ricerca, lo sviluppo e la produzione di materiali e di equipaggiamenti per la difesa; b. l'assistenza reciproca, mediante lo scambio di informazioni tecniche, tecnologiche e industriali e lo sfruttamento delle rispettive capacita' scientifiche, tecniche e industriali per lo sviluppo, la produzione e gli scambi commerciali di materiali e di equipaggiamenti di difesa, destinati a soddisfare le esigenze dei due Paesi nel rispetto dei limiti stabiliti dal presente Accordo. Le Parti agevoleranno il personale interessato, tenuto conto delle disposizioni contenute negli Accordi Tecnici specifici.

Accordo - Art. 4

ARTICOLO 4 Viene istituita una Commissione Mista composta dai rappresentanti delle due Parti, con il compito di: a. promuovere, sviluppare e valutare la Cooperazione Militare, tecnica e industriale tra le Parti nel suo complesso; b. esaminare i problemi di rilievo che potrebbero sorgere durante l'esecuzione del presente Accordo, e proporre le opportune soluzioni; la Commissione puo', in caso di necessita', avvalersi dell'assistenza di esperti; c. sottoporre eventualmente all'attenzione delle rispettive Autorita' nazionali proposte e raccomandazioni che tendano al miglioramento degli obiettivi del presente Accordo. La Commissione si riunira' alternativamente nell'uno e nell'altro Paese, nelle date che verranno fissate di comune accordo.

Accordo - Art. 5

ARTICOLO 5 Le attivita' militari saranno pianificate e coordinate da esperti degli Stati Maggiori delle rispettive Forze Armate e per il tramite degli Addetti per la Difesa. Riunioni di pianificazione bilaterale, periodiche o specifiche, potranno, se necessario, aver luogo alternativamente nell'uno e nell'altro Paese, nelle date e con la frequenza che verranno stabilite di comune accordo nel quadro degli Accordi Tecnici.

Accordo - Art. 6

ARTICOLO 6 I visti richiesti dal personale militare, ai sensi del presente Accordo, saranno rilasciati gratuitamente dietro presentazione di un passaporto valido per un periodo di almeno sei mesi e di una raccomandazione dei competenti servizi dello Stato Maggiore.

Accordo - Art. 7

ARTICOLO 7 Il risarcimento dei danni causati dai membri del personale militare nell'espletamento o in circostanze connesse con l'espletamento della loro missione e' a carico del Paese cui essi appartengono. Nell'ipotesi in cui i danni riguardino personale, mezzi o installazioni militari del Paese ospitante, essi saranno regolati amichevolmente o per via diplomatica. All'occorrenza, la Commissione prevista all'Articolo 4 potra' essere incaricata di proporre un accordo. In tutti i casi e ad ogni modo, la legislazione applicabile sara' quella del Paese ospitante.

Accordo - Art. 8

ARTICOLO 8 Durante la permanenza sul territorio della Parte ospitante, il personale militare interessato resta soggetto, in particolare sul piano disciplinare, alle rispettive Autorita' militari, attraverso: - l'Addetto per la difesa presso l'Ambasciata d'Italia a Rabat, per il personale italiano; - l'Addetto per l'Esercito, la Marina e l'Aviazione presso l'Ambasciata del Regno del Marocco a Roma, per il personale marocchino.

Accordo - Art. 9

ARTICOLO 9 Il personale interessato che contravviene in modo grave alle disposizioni legali del Paese ospitante verra' escluso dagli stages o dai periodi di addestramento. In qualunque caso le Autorita' militari del Paese ospitante presteranno assistenza al personale di cui al paragrafo precedente in vista dell'attivazione delle procedure del caso. Le infrazioni commesse dal personale militare sono sanzionate conformemente alla legislazione militare o civile applicabile nel Paese dove hanno luogo. In tale occasione l'Ambasciata del Paese d'origine degli interessati sara' immediatamente informata dei fatti loro contestati. Nel quadro delle relazioni amichevoli che esistono tra i due Paesi, saranno ricercate delle soluzioni adeguate, per via diplomatica, ad ogni problema posto, in uno spirito di reciproca comprensione.

Accordo - Art. 10

ARTICOLO 10 Il personale interessato si conformera' alle direttive impartite dalle Autorita' militari dell'ente ospitante. In caso di mancanza alle direttive di cui sopra, saranno informate le Autorita' militari del Paese d'origine del personale che ha trasgredito affinche' adottino nei loro confronti le misure disciplinari previste dai rispettivi regolamenti di disciplina.

Accordo - Art. 11

ARTICOLO 11 In caso di assenza illegale di un membro del personale militare del Paese inviante sul territorio dello Stato ricevente, le Autorita' di quest'ultimo procederanno alla consegna dell'interessato alle Autorita' del Paese d'origine.

Accordo - Art. 12

ARTICOLO 12 Tutte le spese di missione sostenute dal personale interessato in occasione di una missione svolta nel quadro del presente Accordo sono a carico del Paese inviante, conformemente alle proprie normative nazionali.

Accordo - Art. 13

ARTICOLO 13 Le merci e le prestazioni di servizi fornite dalla Parte ospitante - compresa l'utilizzazione degli spazi aereo, marittimo e terrestre, e l'uso di basi e infrastrutture - saranno oggetto di pagamento di canoni a carico delle Forze Armate della Parte inviante. I canoni riscossi e le modalita' di pagamento per dette merci e servizi saranno definiti da Accordi tecnici specifici.

Accordo - Art. 14

ARTICOLO 14 La Parte ricevente agevolera', nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle procedure in vigore, l'importazione temporanea di materiali, equipaggiamenti, ed altri prodotti necessari per lo svolgimento di ciascuna esercitazione, in franchigia da qualunque imposta o dazio sui materiali. Gli articoli di consumo importati non saranno smerciati nel Paese ricevente senza la preventiva autorizzazione della Parte interessata. Al termine di ogni esercitazione, gli articoli non consumati verranno nuovamente rimpatriati alle stesse condizioni che ne hanno regolato l'importazione nel Paese ricevente.

Accordo - Art. 15

ARTICOLO 15 Ciascuna Parte garantira' il trattamento dei materiali classificati, dei progetti, dei disegni, delle specifiche tecniche e di ogni altra informazione a carattere classificato, ricevuta sulla base del presente Accordo, secondo misure di sicurezza non inferiori alla classifica corrispondente a quella assegnata dalla Parte originatrice e adottera' tutti i provvedimenti necessari affinche' tale classifica sia mantenuta tanto a lungo quanto richiesto dalla Parte originatrice. Per informazione, documento e/o materiale classificato s'intende qualsiasi supporto contenente informazioni protette da classifica di segretezza e qualsiasi comunicazione, fatta in qualunque circostanza e in qualunque modo, contenente tali informazioni. La corrispondenza delle classifiche di sicurezza adottate dalle Parti e' la seguente: PER LA REPUBBLICA corrispondenza in lingua PER IL REGNO DEL ITALIANA francese MAROCCO SEGRETISSIMO TRES SECRET (in lingua araba) SEGRETO SECRET DEFENSE RISERVATISSIMO CONFIDENTIEL DEFENCE RISERVATO DIFFUSION RESTREINTE Parte di provvedimento in formato grafico Le due Parti garantiscono che gli eventuali documenti, i materiali e le tecnologie scambiate, saranno utilizzate esclusivamente per gli scopi ai quali sono stati specificatamente destinati secondo le intese tra le Parti e nell'ambito delle finalita' del presente Accordo. Il trasferimento a Paesi terzi di informazioni, documenti, dati tecnici e materiali per la Difesa, classificati e non classificati, resi disponibili nell'ambito del presente Accordo, sara' soggetto alla preventiva approvazione scritta sia del Governo sia degli Enti e delle Societa' che li hanno resi disponibili, a meno che non sia diversamente previsto da particolari accordi tra le Parti. Qualora, ai sensi del presente Accordo, informazioni classificate dovessero essere scambiate tra Industria e/o Enti diversi dalle Parti, Accordi separati potranno essere presi tra le Autorita' responsabili dei due Paesi. In questo caso, le clausole di sicurezza del presente Accordo restano applicabili alle informazioni classificate scambiate in questo contesto.

Accordo - Art. 16

ARTICOLO 16 Qualsiasi divergenza derivante dall'applicazione o dall'interpretazione del presente Accordo o dagli Accordi tecnici da esso contemplati sara' regolata tramite consultazioni tra le Parti.

Accordo - Art. 17

ARTICOLO 17 Ciascuna delle Parti notifichera' all'altra l'adempimento delle formalita' richieste sul suo territorio per l'entrata in vigore del presente Accordo. L'Accordo entrera' in vigore il giorno della ricezione dell'ultima notifica. Il presente Accordo e' concluso per una durata di cinque anni. Esso e' rinnovabile tacitamente per ulteriori periodi di un anno. Questo Accordo puo' essere emendato, per iscritto e per via diplomatica, di comune accordo tra le Parti. Gli emendamenti entreranno in vigore secondo la stessa procedura prevista per l'entrata in vigore dell'Accordo stesso. Il presente Accordo puo' essere denunciato dall'una o dall'altra Parte con un preavviso scritto di sei mesi. Questa denuncia non arreca pregiudizio all'esecuzione degli Accordi tecnici sottoscritti. Gli obblighi previsti ai sensi dell'articolo 15 resteranno in vigore. In fede di che, i Rappresentanti debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Taormina il 10/2/06 in due originali, in lingua italiana, francese e araba, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza nell'interpretazione, prevarra' la versione in lingua francese. PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DEL REPUBBLICA ITALIANA REGNO DEL MAROCCO ANTONIO MARTINO TAIEB FASSI FIHRI Ministro della Difesa Ministro Delegato agli Affari Esteri Parte di provvedimento in formato grafico

Accord

Parte di provvedimento in formato grafico

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