LEGGE 24 agosto 2011, n. 154

Type Legge
Publication 2011-08-24
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del provvedimento: 24/09/2011

La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo di partenariato economico tra gli Stati del Cariforum, da una parte, e la Comunita' europea e i suoi Stati membri, dall'altra, con Allegati, Protocolli, Dichiarazioni e Atto finale, fatto a Bridgetown, Barbados il 15 ottobre 2008.

Art. 2

Ordine di esecuzione

1.Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 243 dell'Accordo stesso.

Art. 3

Entrata in vigore

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Frattini, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: Palma

Accordo - Art. 1

Parte di provvedimento in formato grafico ACCORDO DI PARTENARIATO ECONOMICO TRA GLI STATI DEL CARIFORUM, DA UNA PARTE, E LA COMUNITA' EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DALL'ALTRA ANTIGUA E BARBUDA, IL COMMONWEALTH DELLE BAHAMAS, LE BARBADOS, IL BELIZE, IL COMMONWEALTH DI DOMINICA, LA REPUBBLICA DOMINICANA, GRENADA, LA REPUBBLICA DELLA GUYANA, LA REPUBBLICA DI HAITI, LA GIAMAICA, SAINT CHRISTOPHER E NEVIS, SAINT LUCIA, SAINT VINCENT E GRENADINE, LA REPUBBLICA DI SURINAME, LA REPUBBLICA DI TRINIDAD E TOBAGO, di seguito denominati "gli Stati del CARIFORUM", da una parte, e IL REGNO DEL BELGIO, LA REPUBBLICA DI BULGARIA, LA REPUBBLICA CECA, IL REGNO DI DANIMARCA, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA DI ESTONIA, L'IRLANDA, LA REPUBBLICA ELLENICA, IL REGNO DI SPAGNA, LA REPUBBLICA FRANCESE, LA REPUBBLICA ITALIANA, LA REPUBBLICA DI CIPRO, LA REPUBBLICA DI LETTONIA, LA REPUBBLICA DI LITUANIA, IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO, LA REPUBBLICA DI UNGHERIA, MALTA, IL REGNO DEI PAESI BASSI, LA REPUBBLICA D'AUSTRIA, LA REPUBBLICA DI POLONIA, LA REPUBBLICA DEL PORTOGALLO, LA ROMANIA, LA REPUBBLICA DI SLOVENIA, LA REPUBBLICA SLOVACCA, LA REPUBBLICA DI FINLANDIA, IL REGNO DI SVEZIA, IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, parti contraenti del trattato che istituisce la Comunita' europea e del trattato sull'Unione europea, di seguito denominati gli "Stati membri dell'Unione europea", e la COMUNITA' EUROPEA, dall'altra, VISTO il trattato modificato di Chaguaramas che istituisce la Comunita' caraibica e il mercato e l'economia unici della CARICOM, il trattato di Basseterre che istituisce l'Organizzazione degli Stati dei Caraibi orientali e l'accordo che istituisce una zona di libero scambio tra la Comunita' caraibica e la Repubblica dominicana, da un lato, e il trattato che istituisce la Comunita' europea, dall'altra, VISTO l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunita' europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 e modificato il 25 giugno 2005, di seguito denominato l'"accordo di Cotonou", RIAFFERMANDO il proprio impegno nei confronti del rispetto dei diritti umani, dei principi democratici e dello Stato di diritto, elementi essenziali dell'accordo di Cotonou, e nei confronti del buon governo, elemento fondamentale dell'accordo di Cotonou, CONSIDERANDO la necessita' di promuovere e accelerare lo sviluppo economico, culturale e sociale degli Stati del CARIFORUM al fine di contribuire alla pace e alla sicurezza e favorire un contesto politico stabile e democratico, CONSIDERANDO l'importanza che essi attribuiscono agli obiettivi di sviluppo concordati a livello internazionale e agli obiettivi di sviluppo del millennio stabiliti dalle Nazioni Unite, CONSIDERANDO la necessita' di promuovere il progresso socioeconomico dei loro cittadini in forme compatibili con lo sviluppo sostenibile rispettando i diritti fondamentali dei lavoratori coerentemente con gli impegni da essi assunti in seno all'Organizzazione internazionale del lavoro e tutelando l'ambiente conformemente alla dichiarazione di Johannesburg del 2002, RIAFFERMANDO il loro impegno a cooperare per conseguire gli obiettivi dell'accordo di Cotonou, tra cui l'eliminazione della poverta', lo sviluppo sostenibile e la graduale integrazione degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) nell'economia mondiale, DESIDEROSI di agevolare la realizzazione della visione dello sviluppo della CARICOM, CONSIDERANDO il loro impegno nei confronti dei principi e delle norme che disciplinano il commercio internazionale, in particolare quelli contenuti nell'Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), CONSIDERANDO il diverso livello di sviluppo socioeconomico degli Stati del CARIFORUM, da un lato, e della Comunita' europea e dei suoi Stati membri, dall'altro, CONSIDERANDO l'importanza dei legami tradizionali esistenti, in particolare degli stretti legami storici, politici ed economici che li uniscono, CONSIDERANDO che essi intendono rafforzare tali legami e instaurare relazioni durature, fondate sul partenariato e sulla reciprocita' di diritti e di obblighi e sostenute da un dialogo regolare con l'obiettivo di migliorare la conoscenza e la comprensione reciproche, DESIDEROSI di rafforzare il quadro dei loro rapporti economici e commerciali mediante un accordo di partenariato economico che possa fungere da strumento di sviluppo per gli Stati del CARIFORUM, DESIDEROSI di rafforzare i loro rapporti economici, in particolare i flussi commerciali e di investimento, partendo dalle attuali condizioni di accesso preferenziale al mercato applicate dalla Comunita' europea agli Stati del CARIFORUM e migliorandole, RIAFFERMANDO il loro impegno a sostegno del processo di integrazione regionale degli Stati del CARIFORUM, in particolare a favore dell'integrazione economica regionale quale strumento fondamentale per facilitare la loro integrazione nell'economia mondiale e aiutarli a sostenere le sfide della globalizzazione e a realizzare una crescita economica e un progresso sociale compatibili con lo sviluppo sostenibile cui essi aspirano, CONSAPEVOLI del fatto che occorre sviluppare le capacita' e intervenire sui vincoli che ostacolano la crescita dell'offerta negli Stati del CARIFORUM per poter sfruttare pienamente le maggiori opportunita' commerciali e ottimizzare i benefici delle riforme del commercio, e RIAFFERMANDO il ruolo essenziale che l'assistenza allo sviluppo, compresa quella commerciale, puo' svolgere a sostegno dell'attuazione e di un proficuo utilizzo del presente accordo da parte degli Stati del CARIFORUM, RICORDANDO che l'Unione europea (UE) e' impegnata a intensificare gli aiuti allo sviluppo, compresi quelli al commercio, e a destinare una quota considerevole degli impegni della Comunita' europea e degli Stati membri dell'UE ai paesi ACP, DETERMINATI a far si' che la cooperazione allo sviluppo della Comunita' europea a favore della cooperazione e integrazione economica regionale, di cui all'accordo di Cotonou, venga attuata in modo da ottimizzare i previsti vantaggi del presente accordo, IMPEGNATI a cooperare, in coerenza con la dichiarazione di Parigi sull'efficacia degli aiuti, il consenso europeo per lo sviluppo e il partenariato UE-Caraibi per la crescita, la stabilita' e lo sviluppo, in modo da agevolare il contributo degli Stati membri dell'UE e la partecipazione di altri donatori a sostegno degli sforzi degli Stati del CARIFORUM finalizzati al raggiungimento degli obiettivi del presente accordo, CONVINTI che l'accordo di partenariato economico creera' un nuovo contesto piu' favorevole alle loro relazioni nei settori del commercio e degli investimenti e aprira' nuove occasioni dinamiche di crescita e di sviluppo, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: ARTICOLO 1 Obiettivi Il presente accordo persegue i seguenti obiettivi: a) contribuire alla riduzione e in prospettiva all'eliminazione della poverta' mediante l'istituzione di un partenariato commerciale coerente con l'obiettivo di uno sviluppo sostenibile, con gli obiettivi di sviluppo del millennio e con l'accordo di Cotonou; b) promuovere l'integrazione regionale, la cooperazione economica e il buon governo cosi' da istituire e attuare un quadro di regolamentazione efficace, prevedibile e trasparente in materia di scambi commerciali e investimenti tra le parti e nella regione del CARIFORUM; c) promuovere la graduale integrazione degli Stati del CARIFORUM nell'economia mondiale, conformemente alle loro scelte politiche e alle loro priorita' di sviluppo; d) migliorare la capacita' degli Stati del CARIFORUM in materia di politica commerciale e di questioni connesse agli scambi; e) favorire le condizioni per stimolare gli investimenti e l'iniziativa del settore privato e rafforzare la capacita' di offerta, la competitivita' e la crescita economica nella regione del CARIFORUM; f) rafforzare le relazioni esistenti tra le parti su basi di solidarieta' e di interesse reciproco. A tal fine l'accordo, tenendo conto dei rispettivi livelli di sviluppo e nel rispetto degli obblighi derivanti dall'OMC, intensifica le relazioni economiche e commerciali, sostiene una nuova dinamica commerciale tra le parti mediante una progressiva liberalizzazione asimmetrica degli scambi reciproci, e rafforza, amplia e approfondisce la cooperazione in tutti i settori connessi al commercio e agli investimenti.

Accordo - Art. 2

ARTICOLO 2 Principi 1. Il presente accordo si basa sui principi fondamentali, nonche' sugli elementi essenziali e sull'elemento fondamentale di cui rispettivamente agli articoli 2 e 9 dell'accordo di Cotonou. Si fonda sulle disposizioni dell'accordo di Cotonou e sui precedenti accordi di partenariato ACP-CE in materia di cooperazione e integrazione regionale e di cooperazione economica e commerciale. 2. Le parti convengono di applicare in modo complementare e sinergico l'accordo di Cotonou e il presente accordo.

Accordo - Art. 3

ARTICOLO 3 Sviluppo sostenibile 1. Le parti ribadiscono che l'obiettivo dello sviluppo sostenibile deve essere perseguito e integrato a ogni livello del loro partenariato economico, in attuazione degli impegni fondamentali di cui agli articoli 1, 2 e 9 dell'accordo di Cotonou, in particolare dell'impegno generale di riduzione e in prospettiva di eliminazione della poverta' in forme coerenti con gli obiettivi di uno sviluppo sostenibile. 2. In relazione al presente accordo di partenariato economico le parti intendono il suddetto obiettivo come un impegno a che: a) l'applicazione del presente accordo tenga pienamente conto degli interessi umani, culturali, economici, sociali, sanitari e ambientali dei rispettivi popoli e delle future generazioni; b) i metodi decisionali poggino sui principi fondamentali dell'appropriazione (ownership), della partecipazione e del dialogo. 3. Le parti convengono pertanto di collaborare alla realizzazione di uno sviluppo sostenibile incentrato sull'essere umano, principale beneficiario dello sviluppo.

Accordo - Art. 4

ARTICOLO 4 Integrazione regionale 1. Le parti riconoscono che l'integrazione regionale costituisce un elemento integrante del loro partenariato e uno strumento efficace per il raggiungimento degli obiettivi del presente accordo. 2. Le parti riconoscono e ribadiscono l'importanza dell'integrazione regionale tra gli Stati del CARIFORUM quale strumento in grado di promuovere maggiori opportunita' economiche per questi paesi, una maggiore stabilita' politica e la loro effettiva integrazione nell'economia mondiale. 3. Le parti riconoscono gli sforzi degli Stati del CARIFORUM volti a promuovere l'integrazione regionale e subregionale tra loro mediante il trattato modificato di Chaguaramas che istituisce la Comunita' caraibica e il mercato e l'economia unici della CARICOM, il trattato di Basseterre che istituisce l'Organizzazione degli Stati dei Caraibi orientali e l'accordo che istituisce una zona di libero scambio tra la Comunita' caraibica e la Repubblica dominicana. 4. Fatti salvi gli impegni assunti con il presente accordo, le parti riconoscono altresi' che il ritmo e i contenuti dell'integrazione regionale devono essere decisi esclusivamente dagli Stati del CARIFORUM nell'esercizio della loro sovranita', tenuto conto anche delle loro ambizioni politiche attuali e future. 5. Le parti, nel convenire che il loro partenariato si fonda sull'integrazione regionale e ha come obiettivo il suo approfondimento, si impegnano a cooperare al suo ulteriore rafforzamento, tenuto conto dei livelli di sviluppo, delle esigenze, della realta' geografica e delle strategie di sviluppo sostenibile di entrambe le parti, nonche' delle priorita' che gli Stati del CARIFORUM si sono date e degli obblighi contemplati dai vigenti accordi di integrazione regionale di cui al paragrafo 3. 6. Le parti si impegnano a cooperare in modo da agevolare l'attuazione del presente accordo e sostenere l'integrazione regionale del CARIFORUM.

Accordo - Art. 5

ARTICOLO 5 Monitoraggio Le parti si impegnano a sottoporre a una verifica permanente il funzionamento dell'accordo mediante i rispettivi processi partecipativi e le rispettive istituzioni, nonche' mediante quelli istituiti a norma del presente accordo, al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi dell'accordo, una sua adeguata attuazione e la massimizzazione dei vantaggi che il partenariato comporta per uomini, donne, giovani e bambini. Le parti si impegnano inoltre a consultarsi tempestivamente su qualsiasi problema dovesse insorgere.

Accordo - Art. 6

ARTICOLO 6 Cooperazione nelle sedi internazionali Le parti si adoperano per cooperare in tutte le sedi internazionali nelle quali vengano discussi temi attinenti al presente partenariato.

Accordo - Art. 7

ARTICOLO 7 Cooperazione allo sviluppo 1. Le parti riconoscono che la cooperazione allo sviluppo costituisce un elemento determinante del loro partenariato e un fattore essenziale per la realizzazione degli obiettivi del presente accordo stabiliti all'articolo 1. Tale cooperazione puo' assumere forme finanziarie e non finanziarie. 2. La cooperazione allo sviluppo a favore della cooperazione e integrazione economica regionale, prevista dall'accordo di Cotonou, e' attuata in modo da ottimizzare i vantaggi previsti del presente accordo. I settori di cooperazione e assistenza tecnica sono, se del caso, indicati nei singoli capi del presente accordo. La cooperazione e' realizzata secondo le modalita' previste dal presente , e' oggetto di una costante verifica e viene, se necessario, rivista secondo quanto previsto dall'articolo 246 del presente accordo. 3. I finanziamenti della Comunita' europea a favore della cooperazione allo sviluppo tra il CARIFORUM e la Comunita' europea, destinati a sostenere l'attuazione del presente accordo, sono effettuati nel rispetto delle norme e delle pertinenti procedure previste dall'accordo di Cotonou, in particolare delle procedure di programmazione del Fondo europeo di sviluppo (FES), e attraverso gli appropriati strumenti finanziati dal bilancio generale dell'Unione europea. In tale contesto il sostegno all'attuazione del presente accordo costituisce una delle priorita'. 4. La Comunita' europea e gli Stati del CARIFORUM firmatari, in funzione dei rispettivi ruoli e delle rispettive responsabilita', prendono tutte le misure necessarie a garantire che le risorse destinate ad agevolare le attivita' di cooperazione allo sviluppo di cui al presente accordo vengano mobilitate, erogate e utilizzate efficacemente. 5. Mediante le rispettive politiche e i rispettivi strumenti per lo sviluppo, gli Stati membri dell'Unione europea assumono collettivamente l'impegno di sostenere le attivita' di cooperazione allo sviluppo a favore della cooperazione e integrazione economica regionale e dell'attuazione del presente accordo negli Stati del CARIFORUM e a livello regionale, nel rispetto dei principi di complementarita' e di efficacia degli aiuti. 6. Le parti cooperano al fine di agevolare la partecipazione di altri donatori disposti a sostenere le attivita' di cooperazione di cui al paragrafo 5 e gli sforzi degli Stati del CARIFORUM volti al raggiungimento degli obiettivi del presente accordo.

Accordo - Art. 8

ARTICOLO 8 Priorita' di cooperazione 1. La cooperazione allo sviluppo di cui all'articolo 7 si concentra principalmente nei settori di seguito elencati e ulteriormente precisati nei singoli capi del presente accordo: i) la prestazione di assistenza tecnica per lo sviluppo di capacita' umane, giuridiche e istituzionali negli Stati del CARIFORUM in modo che questi ultimi possano piu' facilmente adempiere agli impegni stabiliti dal presente accordo; ii) la prestazione di assistenza per lo sviluppo di capacita' e di strutture istituzionali nel settore della riforma fiscale in modo da rafforzare l'amministrazione tributaria e aumentare il gettito fiscale nella prospettiva di superare la dipendenza dalle tariffe e da altri dazi e oneri, passando ad altre forme di imposizione indiretta; iii) la messa a punto di misure di sostegno volte a promuovere lo sviluppo del settore privato e delle imprese, in particolare dei piccoli operatori economici, e a promuovere la competitivita' internazionale delle aziende del CARIFORUM e la diversificazione delle loro economie; iv) la diversificazione delle esportazioni di beni e servizi del CARIFORUM mediante nuovi investimenti e lo sviluppo di nuovi settori; v) il potenziamento delle capacita' tecnologiche e di ricerca degli Stati del CARIFORUM, cosi' da agevolare l'elaborazione e il rispetto di misure sanitarie e fitosanitarie, norme tecniche e norme del lavoro e di tutela dell'ambiente riconosciute a livello internazionale; vi) lo sviluppo di sistemi di innovazione nell'ambito del CARIFORUM, compreso lo sviluppo di capacita' tecnologiche; vii) il sostegno allo sviluppo delle infrastrutture necessarie al commercio negli Stati del CARIFORUM. 2. Le priorita' della cooperazione allo sviluppo, cosi' come delineate per linee generali al paragrafo 1 e ulteriormente precisate nei singoli capi del presente accordo, sono realizzate secondo le modalita' previste dall'articolo 7. 3. Le parti concordano sui vantaggi derivanti da un fondo di sviluppo regionale, in cui siano rappresentati gli interessi di tutti gli Stati del CARIFORUM, quale strumento per mobilitare e far affluire le risorse per lo sviluppo erogate dal FES e da altri potenziali donatori nel quadro dell'accordo di partenariato economico. A tale proposito gli Stati del CARIFORUM si adoperano per l'istituzione di tale fondo entro due anni dalla firma del presente accordo.

Accordo - Art. 9

ARTICOLO 9 Ambito di applicazione Le disposizioni del presente capo si applicano a tutte le merci originarie della parte CE e di ogni Stato del CARIFORUM(1). --------- (1) Salvo quanto altrimenti espressamente disposto, i termini "merci" e "prodotto" hanno lo stesso significato

Accordo - Art. 10

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