LEGGE 24 agosto 2011, n. 154
ARTICOLO 145 Indicazioni geografiche A. - Protezione nel paese di origine 1. Nessuna disposizione del presente accordo impone alla parte CE e agli Stati del CARIFORUM firmatari di proteggere nel loro territorio indicazioni geografiche non protette nel paese di origine. 2. Gli Stati del CARIFORUM firmatari istituiscono, ciascuno nel proprio territorio, un sistema di protezione delle indicazioni geografiche entro il 1º gennaio 2014. Le parti cooperano, in sede di comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo e secondo quanto stabilito dall'articolo 164, paragrafo 2, lettera c), allo sviluppo delle indicazioni geografiche nel territorio degli Stati del CARIFORUM. A tal fine ed entro sei mesi dall'entrata in vigore dell'accordo, gli Stati del CARIFORUM sottopongono all'esame del comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo un elenco di future indicazioni geografiche originarie degli Stati del CARIFORUM da discutere e sul quale formulare osservazioni. 3. Le parti discutono in sede di comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo in merito all'attuazione efficace del presente articolo e si scambiano informazioni sull'evoluzione normativa e politica che interessa le indicazioni geografiche. B. - Durata della protezione 1. La protezione riconosciuta alle indicazioni geografiche nella parte CE e negli Stati del CARIFORUM firmatari e' conforme all'ordinamento e alle prassi rispettivamente della parte CE o dello Stato del CARIFORUM firmatario interessato ed e' accordata a tempo indeterminato(1). 2. La protezione garantisce che l'uso di indicazioni geografiche protette a norma del paragrafo 1 sia riservata nella parte CE e negli Stati del CARIFORUM firmatari esclusivamente ai prodotti originari dell'area geografica interessata e fabbricati secondo le specifiche di prodotto pertinenti. 3. Per quanto attiene alla protezione delle indicazioni geografiche, la parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari vietano e impediscono, d'ufficio o su istanza di una parte interessata: a) l'uso - nel loro territorio ed indipendentemente dalla classe di prodotti interessata - nella designazione o presentazione di un prodotto di ogni elemento che indichi o suggerisca che il prodotto in questione e' originario di un'area geografica diversa dal vero luogo di origine tanto da ingannare il pubblico sull'origine geografica del prodotto, oppure qualsiasi altro uso che costituisca un atto di concorrenza sleale ai sensi dell' 10 bis della convenzione di Parigi; b) qualsiasi uso di denominazioni protette per prodotti appartenenti alla stessa classe di prodotti dell'indicazione geografica, ma non originari dell'area geografica indicata, e cio' anche nel caso in cui: i) venga indicata la vera origine del prodotto; ii) l'indicazione geografica in questione sia utilizzata in una traduzione; iii) tale denominazione sia accompagnata da espressioni quali "genere", "tipo", "stile", "imitazione", "metodo" o simili. 4. La registrazione di un'indicazione geografica puo' essere annullata. La relativa procedura deve consentire la partecipazione di qualsiasi persona fisica o giuridica portatrice di un legittimo interesse. C. - Denominazioni generiche, varieta' vegetali, razze animali 1. La parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari non sono tenuti ad applicare la protezione descritta per le indicazioni geografiche alla sezione B ai prodotti per i quali la relativa indicazione sia identica al termine correntemente usato come denominazione comune per tali prodotti nel loro rispettivo territorio. 2. Nessuna disposizione della presente sezione impone alla parte CE e agli Stati del CARIFORUM firmatari di applicare la protezione descritta per le indicazioni geografiche alla sezione B ai prodotti della vite, alle piante o agli animali per i quali la relativa indicazione sia identica alla denominazione di una varieta' d'uva, di una varieta' vegetale o di una razza animale esistenti nel territorio nel territorio della parte CE o dello Stato del CARIFORUM firmatario interessato alla data di entrata in vigore del presente accordo. 3. Le indicazioni geografiche omonime sono protette dalla parte CE e dagli Stati del CARIFORUM firmatari purche' esista nella pratica una sufficiente differenziazione tra l'indicazione geografica protetta per prima e quella omonima protetta successivamente, tenuto conto della necessita' di garantire un trattamento equo tra i produttori interessati e di non indurre in errore i consumatori. Non e' protetta dalla parte CE ne' dagli Stati del CARIFORUM firmatari la denominazione omonima che induca erroneamente il consumatore a pensare che i prodotti sono originari di un altro territorio. 4. Se un'indicazione geografica della parte CE o di uno Stato del CARIFORUM firmatario e' omonima rispetto a un'indicazione geografica di un paese terzo, si applica mutatis mutandis l'articolo 23, paragrafo 3, dell'accordo TRIPS. D. - Rapporto tra le indicazioni geografiche e i marchi 1. Un'indicazione geografica non e' registrata nella parte CE o negli Stati del CARIFORUM firmatari qualora, tenuto conto della fama di un marchio, della notorieta' e della durata di utilizzazione dello stesso, la registrazione sia tale da indurre in errore il consumatore quanto alla vera identita' del prodotto. 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la registrazione di un marchio identico o simile a un'indicazione geografica protetta a norma della sezione B nella parte CE o negli Stati del CARIFORUM firmatari e relativa alla stessa classe di prodotti o la registrazione di un marchio contenente una siffatta indicazione geografica e' rifiutata nella parte CE o negli Stati del CARIFORUM firmatari. Inoltre, in questi casi, la registrazione di un marchio e' rifiutata, rispettivamente nella parte CE o negli Stati del CARIFORUM firmatari, se la domanda di registrazione del marchio e' stata presentata posteriormente alla domanda di registrazione dell'indicazione geografica nel territorio interessato e l'indicazione geografica ottiene successivamente la protezione. 3. E' dichiarata l'invalidita' dei marchi registrati in violazione del paragrafo precedente. 4. Nel rispetto di quanto disposto dalla sezione D, paragrafi 1, 2 e 3, la parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari garantiscono che, ove l'uso configuri una delle situazioni di cui alla sezione B, paragrafo 3, il marchio depositato, registrato o - nei casi in cui cio' sia previsto dalla normativa pertinente - acquisito con l'uso in buona fede nel territorio della parte CE o di uno Stato del CARIFORUM firmatario anteriormente alla data di applicazione degli obblighi derivanti dall'OMC nella parte CE o in uno Stato del CARIFORUM firmatario o anteriormente alla data di presentazione della domanda di registrazione dell'indicazione geografica nei rispettivi territori, puo' continuare a essere utilizzato nonostante la registrazione di un'indicazione geografica, purche' non sussistano i motivi di invalidita' o decadenza previsti dalla legislazione della parte CE o dello Stato del CARIFORUM firmatario interessato. In tal caso l'uso dell'indicazione geografica e' consentito parallelamente a quello del marchio corrispondente. E. - Futuro accordo in materia di protezione Entro il 1º gennaio 2014 la parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari avviano i negoziati per un accordo in materia di protezione delle indicazioni geografiche nei rispettivi territori, che non pregiudica le singole richieste di protezione eventualmente depositate direttamente. F. - Uso di Internet La parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari riconoscono l'esigenza di un quadro giuridico chiaro per i titolari delle indicazioni geografiche che intendono utilizzarle su Internet e partecipare allo sviluppo del commercio elettronico; cio' comporta tra l'altro la definizione di disposizioni che chiariscano se l'uso di un segno distintivo su Internet abbia contribuito all'usurpazione, all'evocazione e acquisizione in buona fede dell'indicazione geografica o alla sua violazione o se tale uso costituisca un atto di concorrenza sleale, nonche' la definizione di rimedi quali l'eventuale trasferimento del nome di dominio o la sua cancellazione. A tale proposito la parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari si adoperano per dare applicazione alla raccomandazione congiunta relativa alla protezione su Internet dei marchi e di altri diritti di proprieta' intellettuale su segni distintivi, adottata in occasione della trentaseiesima serie di riunioni delle assemblee degli Stati membri dell'OMPI svoltasi dal 24 settembre al 3 ottobre 2001. ---------- (1) Ai fini del presente articolo, viene considerato "a tempo indeterminato" l'uso di un numero illimitato di periodi rinnovabili di durata non inferiore a dieci anni.
Accordo - Art. 146
ARTICOLO 146 Disegni e modelli industriali A. - Accordi internazionali La parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari si impegnano ad aderire all'accordo dell'Aia relativo alla registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali (1999). B. - Requisiti per la protezione 1. La parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari assicurano la protezione dei disegni e modelli industriali creati indipendentemente, che siano nuovi o originali e presentino un carattere individuale. 2. Un disegno o modello si considera nuovo quando nessun disegno o modello identico sia stato divulgato al pubblico. 3. Si considera che un disegno o modello presenti un carattere individuale se l'impressione generale che suscita nell'utilizzatore informato differisce in modo significativo dall'impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato al pubblico. 4. La protezione, fornita attraverso la registrazione, conferisce ai titolari diritti esclusivi secondo quanto disposto dal presente articolo. I disegni e modelli non registrati conferiscono gli stessi diritti esclusivi soltanto se l'utilizzazione contestata deriva dalla copia del disegno o modello protetto. I disegni e modelli non registrati e i disegni e modelli tessili possono essere protetti mediante il diritto sui disegni e modelli o il diritto d'autore. C. - Eccezioni 1. La parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari possono prevedere limitate eccezioni alla protezione dei disegni e modelli industriali, purche' tali eccezioni non siano in irragionevole contrasto con il normale sfruttamento dei disegni e modelli industriali protetti e non pregiudichino in modo ingiustificato i legittimi interessi del titolare del disegno o modello protetto, tenuto conto dei legittimi interessi dei terzi. 2. La protezione riconosciuta ai disegni e ai modelli non copre i disegni o i modelli dettati essenzialmente da considerazioni di carattere tecnico o funzionale. 3. Non e' protetto un disegno o modello contrario all'ordine pubblico o al buon costume. D. - Diritti conferiti 1. Il titolare di un disegno o modello industriale protetto ha il diritto di impedire ai terzi, salvo proprio consenso, di produrre, offrire, vendere, importare, stoccare o utilizzare articoli recanti o contenenti il disegno o modello protetto, qualora tali operazioni siano intraprese a fini commerciali o compromettano indebitamente il normale sfruttamento del disegno o modello o non siano compatibili con pratiche commerciali leali. 2. Nel caso dei disegni e modelli non registrati, l'utilizzazione contestata non e' considerata derivante dalla copia di un disegno o modello protetto se e' il risultato di un'opera di creazione indipendente realizzata da un autore del quale si puo' ragionevolmente pensare che non conoscesse il disegno o modello divulgato al pubblico dal titolare. E. - Durata della protezione 1. La durata iniziale della protezione accordata nella parte CE e negli Stati del CARIFORUM firmatari a seguito della registrazione e' di cinque anni. Su richiesta del titolare del diritto, la registrazione e' rinnovata per uno o piu' periodi di cinque anni ciascuno fino ad un massimo di venticinque anni dalla data del deposito, purche' sia stata versata la tassa di rinnovo. 2. La durata minima della protezione accordata nella parte CE e negli Stati del CARIFORUM firmatari ai disegni e modelli non registrati e' di tre anni dalla data di divulgazione al pubblico del disegno o modello in questione nel loro rispettivo territorio. F. - Rapporto con il diritto d'autore I disegni e modelli protetti a norma del presente articolo come disegni o modelli registrati in una delle parti o in uno Stato del CARIFORUM firmatario sono ammessi a beneficiare altresi' della protezione prevista dalla legge sul diritto d'autore vigente in quella parte o in quello Stato del CARIFORUM firmatari a decorrere dalla data in cui il disegno o modello e' stato creato o stabilito in una qualsiasi forma.
Accordo - Art. 147
ARTICOLO 147 Brevetti A. - Accordi internazionali 1. La parte CE rispetta: a) il trattato di cooperazione in materia di brevetti (Washington 1970, modificato da ultimo nel 1984); b) il trattato sul diritto dei brevetti (Ginevra, 2000); c) il trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito dei microorganismi ai fini della procedura in materia di brevetti (1977, modificato nel 1980). 2. Gli Stati del CARIFORUM firmatari aderiscono al: a) trattato di cooperazione in materia di brevetti (Washington 1970, modificato da ultimo nel 1984); b) trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito dei microorganismi ai fini della procedura in materia di brevetti (1977, modificato nel 1980). 3. Gli Stati del CARIFORUM firmatari si impegnano ad aderire al trattato sul diritto dei brevetti (Ginevra, 2000). B. - Brevetti e salute pubblica La parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari riconoscono l'importanza della dichiarazione di Doha sull'accordo TRIPS e sulla salute pubblica adottata il 14 novembre 2001 dalla conferenza ministeriale dell'OMC e della decisione del Consiglio generale dell'OMC del 30 agosto 2003 sul paragrafo 6 della citata dichiarazione di Doha e convengono di adottare le iniziative necessarie all'accettazione del protocollo che modifica l'accordo TRIPS, fatto a Ginevra il 6 dicembre 2005.
Accordo - Art. 148
ARTICOLO 148 Modelli di utilita' A. - Requisiti per la protezione 1. La parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari possono accordare una protezione a qualsiasi prodotto o processo in qualsiasi campo della tecnologia, purche' essi presentino un carattere di novita', comportino un'attivita' inventiva e siano atti ad avere un'applicazione industriale. 2. La parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari possono escludere dalla protezione tutti quei prodotti e processi il cui sfruttamento commerciale nel loro territorio deve essere impedito per motivi di ordine pubblico o di moralita' pubblica, nonche' per proteggere la vita o la salute dell'uomo, degli animali o dei vegetali o per evitare gravi danni ambientali, purche' l'esclusione non sia dettata unicamente dal fatto che lo sfruttamento e' vietato dalla loro legislazione. 3. La parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari possono altresi' escludere dalla protezione: a) i metodi diagnostici, terapeutici e chirurgici per la cura dell'uomo o degli animali; b) i vegetali e gli animali, tranne i microorganismi, e i processi essenzialmente biologici di produzione di vegetali o animali, tranne i processi non biologici e microbiologici, e cio' nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 150. 4. Le disposizioni del presente articolo lasciano impregiudicata la legislazione vigente nella parte CE o negli Stati del CARIFORUM firmatari. B. - Durata della protezione La durata della protezione accordata non e' inferiore a cinque anni ne' superiore a dieci anni a decorrere dalla data di deposito della domanda o, qualora si rivendichi la priorita', dalla data di priorita' della domanda. C. - Rapporto con i brevetti 1. Ai modelli di utilita' si applicano, mutatis mutandis, tutte le altre condizioni e i margini di flessibilita' previsti per i brevetti dalla sezione 5 dell'accordo TRIPS, in particolare quelli eventualmente necessari a garantire la salute pubblica. 2. La domanda di rilascio di un brevetto puo' essere trasformata in domanda di protezione giuridica di un modello di utilita', purche' la domanda di trasformazione sia presentata prima del rilascio del brevetto.
Accordo - Art. 149
ARTICOLO 149 Varieta' vegetali 1. La parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari hanno il diritto di stabilire eccezioni ai diritti esclusivi riconosciuti ai costitutori di varieta' in modo da consentire agli agricoltori di conservare, utilizzare e scambiare sementi o altri materiali di moltiplicazione prodotti in azienda. 2. La parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari assicurano la protezione delle varieta' vegetali secondo l'accordo TRIPS. A tale proposito essi prendono in considerazione l'adesione alla convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali - UPOV (atto del 1991).
Accordo - Art. 150
ARTICOLO 150 Risorse genetiche, sapere tradizionale e folklore 1. Fatta salva la loro legislazione nazionale, la parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari rispettano, salvaguardano e conservano il sapere, le innovazioni e le pratiche delle comunita' indigene e locali che incarnino stili di vita tradizionali, utili per la conservazione e l'uso sostenibile della biodiversita'; promuovono inoltre una loro piu' diffusa applicazione con il coinvolgimento e l'approvazione dei relativi titolari e incoraggiano un'equa condivisione dei vantaggi derivanti dall'uso di questo sapere e di queste innovazioni e pratiche. 2. La parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari riconoscono l'importanza di adottare misure idonee volte a preservare il sapere tradizionale nel rispetto della legislazione nazionale e convengono di continuare a lavorare all'elaborazione di modelli sui generis internazionalmente concordati per la tutela giuridica del sapere tradizionale. 3. La parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari concordano su un'attuazione sinergica delle disposizioni in materia di brevetti della presente sottosezione e della convenzione sulla biodiversita'. 4. Tra i requisiti amministrativi di una domanda di brevetto relativa a un'invenzione che usi materiale biologico come componente necessaria dell'invenzione, la parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari possono stabilire che il richiedente identifichi le fonti del materiale biologico da lui utilizzato e descritto come parte dell'invenzione. 5. La parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari convengono di procedere a scambi regolari di opinioni e informazioni nel quadro dei dibattiti multilaterali riguardanti: a) in sede OMPI i temi discussi nel quadro del comitato intergovernativo su risorse genetiche, sapere tradizionale e folklore; b) in sede OMC i temi concernenti il rapporto tra l'accordo TRIPS, la convenzione sulla biodiversita' e la protezione del sapere tradizionale e del folklore. 6. Al termine dei dibattiti multilaterali sui temi di cui al paragrafo 5 e tenuto conto degli esiti di tali dibattiti, la parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari convengono di rivedere il presente articolo in sede di Consiglio congiunto CARIFORUM-CE, su richiesta della parte CE o di uno Stato del CARIFORUM firmatario.
Accordo - Art. 151
ARTICOLO 151 Obblighi generali 1. Fatti salvi i diritti e gli obblighi che discendono dall'accordo TRIPS, in particolare dalla sua parte III, la parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari stabiliscono le misure, le procedure e i mezzi di ricorso necessari a garantire il rispetto dei diritti di proprieta' intellettuale contemplati dalla presente sezione. Tali misure, procedure e mezzi di ricorso sono leali ed equi, non inutilmente complessi o costosi e non comportano termini irragionevoli ne' ritardi ingiustificati. 2. Le misure e i mezzi ricorso sono efficaci, proporzionati e dissuasivi e sono applicati in modo da evitare la creazione di ostacoli al commercio legittimo e da prevedere salvaguardie contro gli abusi.
Accordo - Art. 152
ARTICOLO 152 Soggetti dotati di legittimazione attiva La parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari riconoscono la legittimazione a chiedere l'applicazione delle misure, delle procedure e dei mezzi di ricorso di cui alla presente sezione e alla parte III dell'accordo TRIPS: a) ai titolari dei diritti di proprieta' intellettuale, conformemente alle disposizioni della legislazione applicabile; b) a tutti gli altri soggetti autorizzati a godere di questi diritti, in particolare ai titolari di licenze, ove cio' sia consentito dalle disposizioni della legislazione applicabile e nel rispetto di tali disposizioni; c) agli organi di gestione collettiva dei diritti di proprieta' intellettuale regolarmente riconosciuti come aventi la facolta' di rappresentare i titolari dei diritti di proprieta' intellettuale, ove cio' sia consentito dalle disposizioni della legislazione applicabile e nel rispetto di tali disposizioni; d) agli organi di difesa professionali regolarmente riconosciuti come aventi la facolta' di rappresentare i titolari dei diritti di proprieta' intellettuale, ove cio' sia consentito dalle disposizioni della legislazione applicabile e nel rispetto di tali disposizioni.
Accordo - Art. 153
ARTICOLO 153 Elementi di prova In caso di violazione di un diritto di proprieta' intellettuale commessa su scala commerciale, la parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari adottano le misure necessarie a consentire alle autorita' giudiziarie competenti di ordinare, se del caso e previa richiesta in tal senso, l'acquisizione della documentazione bancaria, finanziaria o commerciale in possesso della controparte, fatta salva la tutela delle informazioni riservate.
Accordo - Art. 154
ARTICOLO 154 Misure di salvaguardia delle prove Ancor prima dell'instaurazione del giudizio di merito, la parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari assicurano che l'autorita' giudiziaria competente, su richiesta di un soggetto che abbia presentato elementi di prova ragionevolmente accessibili per sostenere che il suo diritto di proprieta' intellettuale sia stato violato o stia per esserlo, disponga celeri ed efficaci misure provvisorie per salvaguardare le pertinenti prove dell'asserita violazione, fatta salva la tutela delle informazioni riservate. Siffatte misure possono includere la descrizione dettagliata, con o senza prelievo di campioni, o il sequestro delle merci controverse e, all'occorrenza, dei materiali e degli strumenti utilizzati nella produzione e/o distribuzione di tali merci e dei relativi documenti.
Accordo - Art. 155
ARTICOLO 155 Diritto d'informazione 1. La parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari assicurano che, nel contesto dei procedimenti riguardanti la violazione di un diritto di proprieta' intellettuale e in risposta a una richiesta giustificata e proporzionata del ricorrente, l'autorita' giudiziaria competente possa ordinare che le informazioni sull'origine e sulle reti di distribuzione delle merci o dei servizi che violano un diritto di proprieta' intellettuale siano fornite dall'autore della violazione e/o da ogni altra persona che: a) sia stata trovata in possesso, su scala commerciale, di merci oggetto di violazione di un diritto; b) sia stata sorpresa a utilizzare, su scala commerciale, servizi oggetto di violazione di un diritto; c) sia stata sorpresa a fornire su scala commerciale servizi utilizzati in attivita' di violazione di un diritto; oppure d) sia stata indicata dai soggetti di cui alle lettere a), b) o c) come persona implicata nella produzione, fabbricazione o distribuzione di tali prodotti o nella fornitura di tali servizi. 2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 comprendono, ove opportuno, quanto segue: a) nome e indirizzo dei produttori, dei fabbricanti, dei distributori, dei fornitori e degli altri precedenti detentori dei prodotti o dei servizi, nonche' dei grossisti e dei dettaglianti; b) informazioni sulle quantita' prodotte, fabbricate, consegnate, ricevute o ordinate, nonche' sul prezzo spuntato per i prodotti o i servizi in questione. 3. I paragrafi 1 e 2 lasciano impregiudicate le altre disposizioni di legge che: a) accordano al titolare diritti d'informazione piu' ampi; b) disciplinano l'uso in sede civile o penale delle informazioni comunicate in forza del presente ; c) disciplinano la responsabilita' per abuso del diritto d'informazione; d) accordano la possibilita' di rifiutarsi di fornire informazioni che costringerebbero i soggetti di cui al paragrafo 1 ad ammettere la loro partecipazione personale o quella di parenti stretti a una violazione di un diritto di proprieta' intellettuale; oppure e) disciplinano la tutela della riservatezza delle fonti informative o il trattamento dei dati personali.
Accordo - Art. 156
ARTICOLO 156 Misure provvisorie e cautelari 1. La parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari assicurano che le autorita' giudiziarie possano, su richiesta del ricorrente, emettere un'ingiunzione interlocutoria volta a prevenire qualsiasi violazione imminente di un diritto di proprieta' intellettuale, o a vietare, a titolo provvisorio e imponendo se del caso il pagamento di una pena pecuniaria suscettibile di essere reiterata ove cio' sia previsto dalla legislazione nazionale, il proseguimento delle presunte violazioni di tale diritto, o a subordinare il proseguimento di tale condotta alla costituzione di garanzie finalizzate ad assicurare il risarcimento del titolare in caso di accertamento della violazione. Un'ingiunzione interlocutoria puo' inoltre essere emessa, alle stesse condizioni, nei confronti di un intermediario i cui servizi siano utilizzati da terzi per violare un diritto di proprieta' intellettuale. 2. Un'ingiunzione interlocutoria puo' inoltre essere emessa per disporre il sequestro o la consegna dei prodotti sospettati di ledere un diritto di proprieta' intellettuale in modo da impedirne l'ingresso o la circolazione nei circuiti commerciali. 3. Nei casi di violazioni commesse su scala commerciale, la parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari assicurano che, qualora il ricorrente faccia valere l'esistenza di circostanze tali da pregiudicare il pagamento di quanto dovuto a titolo di risarcimento, l'autorita' giudiziaria possa disporre il sequestro conservativo di beni mobili e immobili del presunto autore della violazione, compreso il blocco dei suoi conti bancari e di altri beni patrimoniali. A tal fine l'autorita' competente puo' disporre l'acquisizione della documentazione bancaria, finanziaria o commerciale o l'appropriato accesso alle informazioni pertinenti.
Accordo - Art. 157
ARTICOLO 157 Misure correttive 1. Fatto salvo il risarcimento dei danni dovuto al titolare del diritto a causa della violazione, la parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari assicurano che l'autorita' giudiziaria competente possa ordinare, su richiesta del ricorrente e senza indennizzo di alcun tipo, il ritiro e l'esclusione definitiva dai circuiti commerciali o la distruzione delle merci in relazione alle quali sia stata accertata la violazione di un diritto di proprieta' intellettuale. 2. La parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari assicurano che tali misure siano attuate a spese dell'autore della violazione, salvo che non vi si oppongano motivi particolari.
Accordo - Art. 158
ARTICOLO 158 Ingiunzioni La parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari assicurano che, in presenza di una decisione giudiziaria che abbia accertato la violazione di un diritto di proprieta' intellettuale, le autorita' giudiziarie possano emettere nei confronti dell'autore della violazione un'ingiunzione diretta a vietare il proseguimento della violazione. Ove cio' sia previsto dalla legislazione nazionale, il mancato rispetto di un'ingiunzione e' soggetto, se del caso, al pagamento di una pena pecuniaria suscettibile di essere reiterata, al fine di assicurarne l'esecuzione. La parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari assicurano inoltre che i titolari del diritto possano chiedere un provvedimento ingiuntivo nei confronti di intermediari i cui servizi siano utilizzati da terzi per violare un diritto di proprieta' intellettuale.
Accordo - Art. 159
ARTICOLO 159 Misure alternative La parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari possono stabilire che, nei casi opportuni e su richiesta del soggetto cui potrebbero essere applicate le misure di cui alla parte III dell'accordo TRIPS e al presente capo, l'autorita' giudiziaria competente possa ordinare il pagamento alla parte lesa di un indennizzo pecuniario in luogo dell'applicazione delle misure di cui alla parte III dell'accordo TRIPS o al presente capo qualora tale soggetto abbia agito in modo non intenzionale e senza negligenza, qualora l'esecuzione di tali misure gli causasse un danno sproporzionato e qualora l'indennizzo pecuniario alla parte lesa sembri ragionevolmente soddisfacente.
Accordo - Art. 160
ARTICOLO 160 Risarcimento del danno 1. La parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari assicurano che l'autorita' giudiziaria, nel fissare il risarcimento del danno: a) tenga conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze economiche negative, compreso il mancato guadagno subito dalla parte lesa, i benefici realizzati illegalmente dall'autore della violazione e, nei casi appropriati, elementi diversi da quelli economici; b) oppure in alternativa alla lettera a) possa fissare, nei casi opportuni, una somma forfettaria in base ad elementi quali, perlomeno, l'importo dei diritti che avrebbero dovuto essere corrisposti qualora l'autore della violazione avesse richiesto l'autorizzazione per l'uso del diritto di proprieta' intellettuale in questione. 2. Nei casi in cui l'autore della violazione sia stato implicato in un'attivita' di violazione senza saperlo o senza avere motivi ragionevoli per saperlo, la parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari possono prevedere la possibilita' che l'autorita' giudiziaria disponga il recupero degli utili o il pagamento di un risarcimento che puo' essere predeterminato.
Accordo - Art. 161
ARTICOLO 161 Spese in giudizio La parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari assicurano che il loro diritto interno preveda misure in materia di ripartizione delle spese in giudizio che di norma devono essere a carico della parte soccombente, a meno che il rispetto del principio di equita' non imponga una loro diversa ripartizione.
Accordo - Art. 162
ARTICOLO 162 Pubblicazione delle decisioni giudiziarie La parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari assicurano che, nell'ambito dei procedimenti giudiziari intentati per violazione dei diritti di proprieta' intellettuale, l'autorita' giudiziaria possa ordinare, su richiesta del ricorrente e a spese dell'autore della violazione, misure adeguate per la divulgazione delle informazioni concernenti la decisione, comprese la sua affissione e la sua pubblicazione integrale o per estratto. La parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari possono prevedere ulteriori misure di pubblicita', appropriate alle circostanze particolari, compresa la pubblicita' a grande diffusione.
Accordo - Art. 163
ARTICOLO 163 Misure alle frontiere 1. Salvo quanto diversamente disposto dalla presente sezione, la parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari adottano procedure(1) intese a consentire al titolare di un diritto, che abbia valide ragioni per sospettare che possano verificarsi l'importazione, l'esportazione, la riesportazione, l'ingresso nel territorio doganale o l'uscita dal medesimo, il vincolo a un regime sospensivo o il collocamento in zona franca o in deposito franco(2) di merci che violano un diritto d'autore, di presentare alle autorita' competenti, siano esse amministrative o giudiziarie, una richiesta scritta affinche' le autorita' doganali sospendano l'immissione in libera pratica o procedano al sequestro delle merci in questione. 2. Sono applicabili le disposizioni degli articoli da 52 a 60 dell'accordo TRIPS. I diritti o gli obblighi dell'importatore stabiliti da tali disposizioni si applicano anche all'esportatore o al detentore delle merci. ---------- (1) E' inteso che non vi e' alcun obbligo di applicare queste procedure alle importazioni di merci immesse sul mercato di un altro paese dal titolare del diritto o con il suo consenso. (2) Ai fini della presente sezione, per "merci che violano un diritto d'autore" si intendono: a) le "merci contraffatte", vale a dire: i) le merci, compreso il loro imballaggio, su cui sia stato apposto senza autorizzazione un marchio che e' identico al marchio validamente registrato per lo stesso tipo di merci o che non puo' essere distinto nei suoi aspetti essenziali e che pertanto viola i diritti del titolare del marchio in questione; ii) qualsiasi segno distintivo (logo, etichetta, autoadesivo, opuscolo, manuale di istruzioni o documento di garanzia), anche presentato separatamente, ove sussistano le stesse condizioni descritte per le merci al punto i); iii) gli imballaggi recanti marchi delle merci contraffatte presentati separatamente, ove sussistano le stesse condizioni descritte per le merci al punto i); b) le "merci usurpative", vale a dire le merci che costituiscono o che contengono copie fabbricate senza il consenso del titolare del diritto d'autore o dei diritti connessi o dei diritti relativi al disegno o modello, registrato o meno a norma del diritto nazionale, o di una persona da questi autorizzata nel paese di produzione; c) le merci che, secondo la normativa della parte CE o dello Stato del CARIFORUM firmatario in cui e' presentata la domanda per l'intervento delle autorita' doganali, ledono i diritti relativi a: i) un disegno o modello; ii) un'indicazione geografica. La parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari decidono di collaborare per ampliare il campo di applicazione di questa definizione in modo che comprenda le merci che violano qualsiasi diritto di proprieta' intellettuale.
Accordo - Art. 164
ARTICOLO 164 Cooperazione 1. La cooperazione intende sostenere l'attuazione degli impegni e obblighi assunti a norma della presente sezione. Le parti convengono sulla particolare importanza delle attivita' di cooperazione nel corso del periodo transitorio di cui agli articoli 139 e 140. 2. Nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 7, le parti convengono di cooperare, anche mediante la predisposizione di un sostegno, per quanto riguarda: a) il rafforzamento delle iniziative, degli organismi e degli uffici regionali operanti nel campo dei diritti di proprieta' intellettuale, anche attraverso la formazione del personale e lo sviluppo di basi dati aperte al pubblico, con l'obiettivo di migliorare la capacita' di regolamentazione, le disposizioni legislative e regolamentari e l'attuazione a livello regionale relativamente agli impegni assunti a norma della presente sezione nel campo della proprieta' intellettuale, anche sotto il profilo del rispetto dei diritti di proprieta' intellettuale. Cio' comporta, in particolare, un sostegno ai paesi che non aderiscono a iniziative regionali ma intendono divenirne parti, come pure la gestione regionale dei diritti d'autore e dei diritti connessi; b) un sostegno all'elaborazione di disposizioni legislative e regolamentari nazionali riguardanti la protezione e il rispetto dei diritti di proprieta' intellettuale, all'istituzione e al rafforzamento di uffici nazionali e altre agenzie operanti nel campo dei diritti di proprieta' intellettuale, anche attraverso la formazione del personale sul tema del rispetto di questi diritti. Il sostegno riguardera' anche la creazione di strumenti di collaborazione tra le agenzie delle parti e degli Stati del CARIFORUM firmatari, in modo che gli Stati del CARIFORUM firmatari possano piu' agevolmente aderire ai trattati e alle convenzioni citati nella presente sezione e rispettarli; c) l'individuazione dei prodotti che potrebbero essere protetti come indicazioni geografiche e ogni altro intervento volto a tutelare questi prodotti attraverso le indicazioni geografiche. A questo proposito la parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari si preoccupano in particolare di promuovere e salvaguardare il sapere tradizionale locale e la biodiversita' mediante l'attribuzione di indicazioni geografiche; d) l'elaborazione da parte delle associazioni o degli organismi professionali o di categoria, di concerto con le autorita' competenti delle parti e degli Stati del CARIFORUM firmatari, di codici di condotta che contribuiscano a garantire il rispetto dei diritti di proprieta' intellettuale.
Accordo - Art. 165
ARTICOLO 165 Obiettivo generale Le parti riconoscono l'importanza di procedure di gara trasparenti ai fini dello sviluppo economico, nel rispetto della particolare situazione delle economie degli Stati del CARIFORUM.
Accordo - Art. 166
ARTICOLO 166 Definizioni Ai fini del presente capo si intende per: 1) "appalto pubblico": salvo quanto diversamente disposto, ogni tipo di appalto per l'acquisizione di beni, servizi o di entrambi, lavori compresi, da parte dei soggetti appaltanti di cui all'allegato VI a scopi pubblici e non a fini di rivendita commerciale ne' di uso nella produzione di beni o nella prestazione di servizi destinati alla vendita commerciale. Il termine comprende qualsiasi contratto di acquisto, locazione finanziaria, locazione o acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto; 2) "soggetti appaltanti": i soggetti degli Stati del CARIFORUM firmatari e della parte CE elencati nell'allegato VI che effettuano appalti secondo le norme del presente capo; 3) "fornitori": qualsiasi persona fisica o giuridica, organismo pubblico o gruppo di tali persone o organismi di uno Stato del CARIFORUM firmatario o della parte CE in grado di fornire beni, servizi, o eseguire lavori. La definizione si applica indistintamente ai fornitori di beni, ai prestatori di servizi o agli imprenditori; 4) "fornitore qualificato": un fornitore che il soggetto appaltante riconosce come in possesso dei requisiti per partecipare; 5) "fornitore ammesso": fornitore cui e' consentito partecipare alle gare per appalti pubblici di una parte o di uno Stato del CARIFORUM firmatario secondo la normativa nazionale e fatte salve le disposizioni del presente capo; 6) "elenco a uso ripetuto": un elenco di fornitori che il soggetto appaltante ha riconosciuto in possesso dei requisiti per l'inserimento nell'elenco che il soggetto appaltante intende utilizzare piu' di una volta; 7) "persona giuridica": qualsiasi soggetto giuridico debitamente costituito o comunque organizzato a norma della legislazione applicabile, con o senza scopo di lucro, di proprieta' di privati o dello Stato, comprese societa' per azioni, trust, societa' di persone, joint venture, imprese individuali o associazioni; 8) "persona giuridica di una parte": una persona giuridica debitamente costituita o comunque organizzata a norma delle leggi della parte CE o degli Stati del CARIFORUM firmatari. Qualora detta persona giuridica abbia solo la sede sociale o l'amministrazione centrale nel territorio degli Stati del CARIFORUM firmatari o della parte CE essa viene considerata una persona giuridica di una parte solo se svolge un'attivita' commerciale sostanziale in tale territorio; 9) "persona fisica": un cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato del CARIFORUM firmatario secondo i rispettivi ordinamenti; 10) "servizi": anche i servizi edilizi, salvo quanto altrimenti disposto; 11) "per iscritto": le informazioni espresse con parole, numeri o altri simboli, anche in formato elettronico, che possono essere lette, riprodotte e archiviate; 12) "avviso di gara": avviso pubblicato da un soggetto appaltante con il quale i fornitori interessati sono invitati a presentare una domanda di partecipazione, un'offerta o entrambe; 13) "procedura di gara aperta": le procedure in base alle quali ogni fornitore interessato puo' presentare un'offerta; 14) "procedura di gara mediante preselezione": le procedure che, nel rispetto delle disposizioni pertinenti del presente capo, consentono solo ai fornitori qualificati, invitati dal soggetto appaltante, di presentare un'offerta; 15) "procedura di gara a trattativa privata": le procedure in base alle quali i soggetti appaltanti possono consultare i fornitori da loro scelti e negoziare con uno o piu' di essi le condizioni dell'appalto; 16) "specifiche tecniche": le specifiche definiscono le caratteristiche dei prodotti o dei servizi oggetto dell'appalto, come la qualita', le prestazioni, la sicurezza e le dimensioni, i simboli, la terminologia, l'imballaggio, la marcatura e l'etichettatura, o i processi e i metodi di produzione e i requisiti riguardanti le procedure di valutazione della conformita' imposti dai soggetti appaltanti di cui al presente capo; 17) "compensazioni": in materia di appalti pubblici, le condizioni o gli impegni che favoriscono lo sviluppo locale o migliorano i conti della bilancia dei pagamenti, come l'uso di contenuto di origine locale, il rilascio di licenze tecnologiche, gli investimenti, il counter trade (forniture compensate per contratto) e interventi analoghi.
Accordo - Art. 167
ARTICOLO 167 Ambito di applicazione 1. Le disposizioni del presente capo si applicano solo ai soggetti appaltanti di cui all'allegato VI e agli appalti che superano le soglie indicate nel medesimo allegato. 2. Le parti e gli Stati del CARIFORUM firmatari garantiscono che gli appalti dei loro soggetti appaltanti disciplinati dal presente capo si svolgano in modo trasparente nel rispetto di quanto disposto dal presente capo e dai relativi allegati, assicurando parita' di trattamento a tutti i fornitori ammessi degli Stati del CARIFORUM firmatari o della parte CE nel rispetto del principio di una concorrenza aperta ed effettiva. A. - Sostegno alla creazione di mercati regionali degli appalti 1. Le parti riconoscono l'importanza economica di istituire mercati regionali degli appalti che siano competitivi. 2. a) Per quanto concerne le misure riguardanti gli appalti oggetto della presente disciplina, ciascuno Stato del CARIFORUM firmatario, compresi i suoi soggetti appaltanti, si adopera affinche' a un fornitore stabilito in qualsiasi Stato del CARIFORUM non sia riservato un trattamento meno favorevole di quello accordato a un fornitore stabilito in loco. b) Per quanto concerne le misure riguardanti gli appalti oggetto della presente disciplina, la parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari, compresi i loro soggetti appaltanti: i) si impegnano a non operare, nei confronti di un fornitore stabilito in una delle parti, discriminazioni basate sul fatto che i beni o i servizi offerti da tale fornitore per un particolare appalto sono beni o servizi di una delle parti; ii) non riservano a un fornitore stabilito in loco un trattamento meno favorevole di quello accordato a un altro fornitore anch'egli stabilito in loco basandosi sul grado di partecipazione o controllo proprietario esercitato sul medesimo da operatori o cittadini di qualsivoglia Stato del CARIFORUM firmatario o della parte CE. 3. Nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo 4 della presente sezione A, per quanto concerne le misure riguardanti gli appalti oggetto della presente disciplina ciascuna parte, compresi i suoi soggetti appaltanti, riserva alle merci e ai servizi dell'altra parte e ai fornitori dell'altra parte che offrono beni o servizi di qualsivoglia parte un trattamento non meno favorevole di quello che essa, compresi i suoi soggetti appaltanti, riserva alle merci, ai servizi e ai fornitori nazionali. 4. Le parti non sono tenute ad accordare il trattamento previsto dal paragrafo 3 della presente sezione A salvo decisione in tal senso del Consiglio congiunto CARIFORUM-CE. La decisione puo' precisare a quali appalti di ciascuna delle parti si applichi il trattamento previsto dalla sezione A, paragrafo 3, e a quali condizioni. B. - Regole di determinazione del valore I soggetti appaltanti non possono scegliere un metodo di determinazione del valore o suddividere un appalto con l'intento di eludere l'applicazione del presente capo. La determinazione del valore tiene conto di ogni forma di remunerazione, compresi premi, onorari, commissioni e interessi. C. - Eccezioni 1. Nessuna disposizione del presente capo osta a che uno Stato del CARIFORUM firmatario o la parte CE imponga o applichi misure riguardanti beni o servizi forniti da disabili, da istituzioni benefiche o prodotti mediante il lavoro carcerario. 2. Il presente capo non si applica: a) all'acquisizione o alla locazione di terreni, edifici esistenti o altri immobili o ai diritti ad essi inerenti; b) agli accordi non contrattuali o a qualsiasi forma di assistenza che una parte o uno Stato del CARIFORUM firmatario fornisce, compresi accordi di cooperazione, sovvenzioni, mutui, conferimenti di capitale, garanzie, incentivi fiscali; c) alla fornitura o all'acquisizione di servizi fiduciari o di deposito, di servizi di liquidazione e di gestione per istituzioni finanziarie regolamentate o di servizi relativi alle operazioni di vendita, rimborso e distribuzione di titoli del debito pubblico, compresi prestiti e titoli di stato, certificati di credito e altri titoli; d) all'acquisizione, allo sviluppo, alla produzione o alla coproduzione di materiale per programmi destinato alla trasmissione da parte di emittenti radiotelevisive e ai contratti concernenti i tempi di trasmissione; e) ai servizi di arbitrato e di conciliazione; f) ai contratti di pubblico impiego; g) ai servizi di ricerca e sviluppo; h) alla fornitura di prodotti agricoli nel quadro di programmi di sostegno all'agricoltura e di programmi alimentari, compresi gli aiuti alimentari; i) alle forniture all'interno delle amministrazioni pubbliche; j) agli appalti effettuati: i) con lo scopo diretto di prestare assistenza internazionale, compresi gli aiuti allo sviluppo; ii) in base a una procedura o una condizione particolare di un accordo internazionale sullo stazionamento di truppe o relativo all'attuazione comune di un progetto ad opera di una parte o di uno Stato del CARIFORUM firmatario e di un soggetto terzo; iii) a sostegno di forze militari di stanza al di fuori del territorio della parte o dello Stato del CARIFORUM firmatario interessato; iv) in base a una procedura o una condizione particolare di un'organizzazione internazionale oppure finanziati mediante sovvenzioni internazionali, prestiti o altre forme di assistenza qualora la procedura o condizione applicabile sia incompatibile con il presente capo.
Accordo - Art. 168
ARTICOLO 168 Trasparenza degli appalti pubblici 1. Nel rispetto da quanto previsto dall'articolo 180, paragrafo 4, ciascuna parte o ciascuno Stato del CARIFORUM firmatario pubblica tempestivamente le disposizioni legislative e regolamentari, le decisioni giudiziarie, i provvedimenti amministrativi di applicazione generale e le procedure riguardanti gli appalti disciplinati dal presente capo e le singole opportunita' di appalto nelle pubblicazioni di cui all'allegato VII, che comprendono anche i mezzi di comunicazione elettronici ufficialmente designati. Ciascuna parte o ciascuno Stato del CARIFORUM firmatario pubblica tempestivamente, e con le stesse modalita', le modifiche di tali misure e ne da' comunicazione agli altri. 2. Le parti e gli Stati del CARIFORUM firmatari garantiscono che i loro soggetti appaltanti diano effettiva pubblicita' alle gare d'appalto indette all'interno del sistema pubblico, comunicando ai fornitori ammessi tutte le informazioni necessarie per partecipare all'appalto. Ciascuna parte istituisce e gestisce un idoneo strumento on line per promuovere l'effettiva pubblicita' delle gare di appalto. a) Il fascicolo di gara messo a disposizione dei fornitori contiene tutte le informazioni necessarie ai fini della presentazione di offerte adeguate. b) I soggetti appaltanti che non offrano un libero accesso diretto per via elettronica all'intero fascicolo di gara e ai documenti integrativi, provvedono a metterlo tempestivamente a disposizione di qualsiasi fornitore ammesso delle parti che ne faccia richiesta. 3. Per tutti gli appalti disciplinati dal presente capo i soggetti appaltanti pubblicano preventivamente l'avviso di gara, salvo diversa disposizione. Gli avvisi sono accessibili per l'intero periodo stabilito per la presentazione delle offerte relative all'appalto in questione. 4. Fra le informazioni contenute in ciascun avviso di gara devono figurare almeno: a) il nome, l'indirizzo, il numero di fax e l'indirizzo elettronico (ove disponibile) del soggetto appaltante, e, se diverso, l'indirizzo al quale richiedere tutti i documenti relativi all'appalto; b) la procedura di gara scelta e la forma del contratto; c) una descrizione dell'appalto da aggiudicare e i principali obblighi contrattuali da adempiere; d) le condizioni che i fornitori devono soddisfare per partecipare all'appalto; e) i termini per la presentazione delle offerte e, ove previsti, i termini per la presentazione delle richieste di partecipazione all'appalto; f) tutti i criteri di aggiudicazione del contratto; g) possibilmente le modalita' di pagamento e le altre condizioni. 5. I soggetti appaltanti sono incoraggiati a pubblicare quanto prima nel corso di ogni esercizio finanziario comunicazioni sui loro futuri programmi di appalto, riguardanti l'oggetto degli appalti e la data prevista per la pubblicazione dei relativi avvisi. 6. Per i soggetti appaltanti che operano nel settore dei servizi pubblici le comunicazioni sui futuri programmi di appalto possono fungere da avviso di gara, purche' comprendano tutte le informazioni disponibili tra quelle di cui al paragrafo 4 e un invito ai fornitori affinche' manifestino il proprio interesse a partecipare al soggetto appaltante.
Accordo - Art. 169
ARTICOLO 169 Metodi di gara 1. Fatto salvo il metodo di gara impiegato per ogni specifico appalto, i soggetti appaltanti garantiscono che tali metodi siano indicati nell'avviso di gara o nel fascicolo di gara. 2. Le parti o gli Stati del CARIFORUM firmatari garantiscono che le loro disposizioni legislative e regolamentari stabiliscano chiaramente le condizioni che consentono ai soggetti appaltanti di ricorrere alle procedure di gara a trattativa privata. I soggetti appaltanti non ricorrono a questi metodi con l'obiettivo di limitare, in modo non trasparente, la partecipazione alle procedure di appalto. 3. Qualora l'appalto venga effettuato con mezzi elettronici, il soggetto appaltante: a) garantisce che l'appalto venga effettuato utilizzando prodotti delle tecnologie dell'informazione e software comunemente disponibili e interoperabili, compresi quelli di autenticazione e crittografia; b) dispongano di meccanismi che garantiscano l'integrita' delle richieste di partecipazione e delle offerte e impediscano un indebito accesso alle medesime.
Accordo - Art. 170
ARTICOLO 170 Procedura di gara mediante preselezione 1. Ogniqualvolta vengano impiegate procedure di gara mediante preselezione, i soggetti appaltanti: a) pubblicano un avviso di gara; b) invitano, mediante l'avviso, i fornitori ammessi a presentare una domanda di partecipazione; c) scelgono con equita' i fornitori che parteciperanno alla procedura di gara mediante preselezione; d) indicano i termini per la presentazione delle domande di partecipazione. 2. Il soggetto appaltante riconosce come fornitori qualificati tutti i fornitori che soddisfano i requisiti per partecipare a un determinato appalto, a meno che non specifichi nell'avviso o nel fascicolo si gara, ove questo sia accessibile al pubblico, eventuali limiti al numero di fornitori cui sara' consentito presentare un'offerta e i criteri obiettivi di questi limiti. 3. Qualora il fascicolo di gara non sia accessibile al pubblico a decorrere dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al paragrafo 1, i soggetti appaltanti garantiscono che tale documentazione venga messa contemporaneamente a disposizione di tutti i fornitori qualificati selezionati.
Accordo - Art. 171
ARTICOLO 171 Procedure di gara a trattativa privata 1. Il soggetto appaltante, laddove ricorra alla procedura di gara a trattativa privata, puo' scegliere di non applicare l'articolo 168, l'articolo 169, paragrafi 1 e 3, l' 170, l' 173, paragrafo 1, gli articoli 174, 175, 176 e 178. 2. I soggetti appaltanti possono aggiudicare gli appalti pubblici mediante procedura di gara a trattativa privata nei seguenti casi: a) qualora non sia stata presentata alcuna offerta idonea in esito all'esperimento delle procedure di gara aperta o mediante preselezione, purche' le condizioni della gara iniziale non siano sostanzialmente modificate; b) qualora, per motivi tecnici o artistici o per ragioni connesse alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere eseguito solo da un determinato fornitore, e non esistano sostituti o alternative ragionevoli; c) qualora, per motivi di estrema urgenza dovuti a eventi non previsti dal soggetto appaltante, non sia possibile ottenere in tempo i prodotti o i servizi ricorrendo alle procedure di gara aperta o mediante preselezione; d) nei casi di ulteriori forniture di beni o di servizi da parte del fornitore iniziale, qualora un cambiamento di fornitore obblighi il soggetto appaltante a procurarsi attrezzature o servizi non intercambiabili con le attrezzature o i servizi oggetto della fornitura iniziale e cio' comporti inconvenienti notevoli o un'evidente duplicazione dei costi per il soggetto appaltante; e) qualora un soggetto appaltante si procuri prototipi o un primo prodotto o servizio messi a punto su sua richiesta nel corso e nel quadro di uno specifico contratto di ricerca, sperimentazione, studio o sviluppo originale; f) qualora, a seguito di circostanze impreviste, i servizi descritti nel contratto iniziale debbano essere integrati da ulteriori servizi che non vi figuravano, ma erano comunque rientranti negli obiettivi del fascicolo di gara iniziale. Il valore totale dei contratti aggiudicati per gli ulteriori servizi non puo' tuttavia superare il 50% dell'importo del contratto iniziale; g) nei casi di nuovi servizi che consistano nella replica di servizi simili rispondenti a un progetto di base - cio' ove il primo appalto sia stato aggiudicato con procedure di gara aperta o mediante preselezione e ove il soggetto appaltante abbia previsto nell'avviso di gara il possibile ricorso a procedure di gara a trattativa privata per l'aggiudicazione degli appalti relativi a questi nuovi servizi; h) nei casi di prodotti acquistati presso una borsa di materie prime; i) nei casi di contratti aggiudicati al vincitore di un concorso di progettazione. In presenza di piu' vincitori, vengono tutti invitati a partecipare alla trattativa secondo quanto precisato nell'avviso di gara o nel fascicolo di gara; j) nei casi di acquisti effettuati a condizioni eccezionalmente vantaggiose di carattere momentaneo che si verificano solo in occasione di vendite eccezionali dovute a liquidazione, a procedure concorsuali o fallimentari, e non nei casi di normali acquisti da fornitori regolari.
Accordo - Art. 172
ARTICOLO 172 Norme di origine Ai fini del presente capo, la parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari non applicano alle importazioni o alle forniture di merci o servizi originarie, a seconda dei casi, della parte CE e degli Stati del CARIFORUM firmatari norme d'origine diverse da quelle contemporaneamente applicabili alle importazioni o alle forniture delle stesse merci o degli stessi servizi originari del medesimo Stato del CARIFORUM firmatario o della parte CE nell'ambito delle normali operazioni commerciali.
Accordo - Art. 173
ARTICOLO 173 Specifiche tecniche 1. Nel rispetto degli obiettivi di cui al presente capo, i soggetti appaltanti garantiscono che le specifiche tecniche applicate o destinate ad essere applicate agli appalti disciplinati dal presente capo vengano precisate negli avvisi di gara e/o nei fascicoli di gara. 2. I soggetti appaltanti non sollecitano ne' accettano da un soggetto che possa avere un interesse commerciale a partecipare all'appalto consulenze utilizzabili nell'elaborazione o nell'adozione di una determinata specifica tecnica per un dato appalto qualora la forma della consulenza abbia l'effetto di impedire la concorrenza. 3. Se del caso, nello stabilire le specifiche tecniche dei beni o servizi oggetto dell'appalto, il soggetto appaltante: a) stabilisce le specifiche tecniche in termini di prestazioni e requisiti funzionali anziche' in termini di norme di progettazione o descrittive; b) determina le specifiche tecniche sulla base di norme internazionali, laddove esistenti, o altrimenti di regolamenti tecnici nazionali, di norme nazionali riconosciute o di codici delle costruzioni. 4. Qualora nelle specifiche tecniche vengano impiegate caratteristiche descrittive o di progettazione, esse sono accompagnate, se del caso, dalla dicitura "o equivalente" e il soggetto appaltante prende in considerazione le offerte che dimostrano di rispettare le caratteristiche descrittive o di progettazione prescritte e risultano idonee allo scopo previsto. 5. Il soggetto appaltante non puo' stabilire specifiche tecniche che impongano o richiamino un marchio, una denominazione commerciale, un brevetto, un diritto d'autore, un disegno o tipo determinati, un'origine specifica, un produttore o fornitore particolare salvo nel caso in cui non esista altro modo sufficientemente preciso o comprensibile per descrivere i requisiti dell'appalto, e cio' purche' nel fascicolo di gara figuri la dicitura "o equivalente".
Accordo - Art. 174
ARTICOLO 174 Qualifica dei fornitori 1. Per quanto attiene agli appalti disciplinati dal presente capo, i soggetti appaltanti garantiscono che le condizioni e i criteri di partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici vengano preventivamente rese note negli avvisi di gara o nei fascicoli di gara. Queste condizioni e questi criteri di partecipazione si limitano a quelli indispensabili a garantire che il potenziale fornitore sia in grado di eseguire il contratto in questione. 2. Gli Stati del CARIFORUM firmatari e la parte CE non possono stabilire, come condizione, che la partecipazione a un appalto sia riservata ai fornitori cui siano stati in precedenza aggiudicati uno o piu' contratti da un soggetto di tale parte o Stato o ai fornitori che abbiano gia' un'esperienza lavorativa nel territorio interessato. Il presente paragrafo non si applica agli appalti riguardanti analisi e studi sull'impatto sociale. 3. Il soggetto appaltante valuta le capacita' finanziarie, commerciali e tecniche del fornitore sulla base delle condizioni preventivamente specificate nell'avviso di appalto o nella documentazione di gara. 4. Nessuna disposizione del presente osta all'esclusione di un fornitore per motivi quali il fallimento oppure false dichiarazioni o condanne per reati gravi. 5. I soggetti appaltanti possono tenere un elenco ad uso ripetuto purche' un avviso che inviti i fornitori interessati a presentare domanda per essere inseriti in tale elenco: a) sia pubblicato una volta l'anno e b) nel caso di pubblicazione elettronica sia sempre accessibile su uno dei pertinenti mezzi di comunicazione elettronici di cui all'allegato VII. 6. I soggetti appaltanti garantiscono che i fornitori possano fare domanda per ottenere lo status di fornitore qualificato ogniqualvolta venga pubblicato un avviso che inviti i fornitori interessati a presentare domanda per l'inserimento nell'elenco. L'invito deve contenere: a) una descrizione dei beni e servizi o delle loro categorie per cui l'elenco e' utilizzabile; b) i requisiti per partecipare che i fornitori devono soddisfare e i metodi che il soggetto appaltante impieghera' per verificare il possesso di detti requisiti da parte dei fornitori; c) il nome e l'indirizzo del soggetto appaltante e altre informazioni necessarie per contattarlo e ottenere la documentazione pertinente relativa all'elenco; d) il periodo di validita' dell'elenco e le modalita' di rinnovo o chiusura dello stesso oppure, nel caso in cui la durata della validita' non sia precisata, un'indicazione di come verra' data comunicazione della cessazione dell'uso dell'elenco. I soggetti appaltanti procedono a iscrivere i fornitori qualificati nell'elenco entro un periodo di tempo ragionevole. 7. Qualora la richiesta di partecipazione e tutta la relativa documentazione vengano presentate entro i termini da un fornitore non qualificato, il soggetto appaltante, indipendentemente dal fatto che si avvalga o no di un elenco ad uso ripetuto, esamina e accetta la richiesta di partecipazione del fornitore, salvo nel caso in cui non sia in grado di esaminare la richiesta a causa della complessita' dell'appalto. I soggetti appaltanti garantiscono inoltre che i fornitori che abbiano chiesto di essere inclusi nell'elenco vengano informati tempestivamente della relativa decisione. 8. Per i soggetti appaltanti che operano nel settore dei servizi pubblici, l'avviso con cui i fornitori sono invitati a presentare domanda di inserimento nell'elenco ad uso ripetuto puo' fungere da avviso di gara; detti soggetti appaltanti possono escludere le richieste di partecipazione di fornitori non ancora qualificati per la partecipazione a un determinato appalto motivando la decisione con il fatto di non disporre di tempo sufficiente per l'esame della domanda.
Accordo - Art. 175
ARTICOLO 175 Trattative 1. Gli Stati del CARIFORUM firmatari e la parte CE possono stabilire che i loro soggetti appaltanti svolgano trattative: a) quando abbiano espresso tale intenzione nell'avviso di gara oppure b) quando dalla valutazione emerga che nessuna offerta e' palesemente la piu' vantaggiosa secondo i criteri specifici di valutazione indicati nell'avviso di gara o nel fascicolo di gara. 2. I soggetti appaltanti: a) assicurano che l'eventuale eliminazione di un fornitore dalle trattative avvenga secondo i criteri indicati nell'avviso di gara o nel fascicolo di gara; b) una volta concluse le trattative, stabiliscono una scadenza comune per la presentazione delle offerte, nuove o modificate, da parte dei fornitori rimasti.
Accordo - Art. 176
ARTICOLO 176 Apertura delle offerte e aggiudicazione degli appalti 1. Le offerte sollecitate dai soggetti appaltanti nel quadro di procedure di gara aperta o mediante preselezione sono ricevute e aperte secondo procedure e condizioni che garantiscano trasparenza ed equita'. 2. Il soggetto appaltante, tranne nei casi in cui decida che l'aggiudicazione dell'appalto non sia nell'interesse pubblico, lo aggiudica al fornitore che, in base alle informazioni presentate, sia risultato pienamente capace di eseguire il contratto e la cui offerta sia quella al prezzo piu' basso o sia ritenuta la piu' vantaggiosa secondo i criteri specifici di valutazione indicati nell'avviso di appalto o nel fascicolo di gara. Le aggiudicazioni vengono effettuate secondo i criteri e i requisiti essenziali indicati nell'avviso di gara o nel fascicolo di gara.
Accordo - Art. 177
ARTICOLO 177 Informazioni sull'aggiudicazione degli appalti 1. Le parti e gli Stati del CARIFORUM firmatari garantiscono che i loro soggetti appaltanti diano effettiva pubblicita' ai risultati delle gare d'appalto pubbliche. 2. I soggetti appaltanti informano tempestivamente i fornitori in merito alle decisioni di aggiudicazione dell'appalto e, se richiesto, la comunicazione viene data per iscritto. I soggetti appaltanti informano il fornitore escluso che lo richieda dei motivi del rifiuto della sua offerta e dei vantaggi relativi dell'offerta selezionata. 3. I soggetti appaltanti possono decidere di non comunicare determinate informazioni sull'aggiudicazione dell'appalto qualora la divulgazione di tali informazioni ostacoli l'applicazione della legge o sia comunque contraria all'interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali dei fornitori oppure possa recare pregiudizio alla concorrenza leale tra loro. 4. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 180, paragrafo 4, entro settantadue giorni dall'aggiudicazione di ogni appalto disciplinato dal presente capo, il soggetto appaltante pubblica un avviso sul mezzo di comunicazione cartaceo o elettronico appropriato di cui all'elenco dell'allegato VII. Nel caso in cui la comunicazione avvenga unicamente mediante mezzo elettronico, le informazioni restano facilmente accessibili per un periodo di tempo ragionevole. L'avviso comprende perlomeno le seguenti informazioni: a) una descrizione dei beni o servizi oggetto della fornitura; b) il nome e l'indirizzo del soggetto appaltante; c) il nome e l'indirizzo del fornitore aggiudicatario; d) il valore dell'offerta aggiudicataria oppure dell'offerta piu' alta e dell'offerta piu' bassa prese in considerazione nell'aggiudicazione dell'appalto; e) la data dell'aggiudicazione; f) il tipo di procedura di gara utilizzato e, nel caso di ricorso alla procedura di gara a trattativa privata, una descrizione delle circostanze che hanno giustificato il ricorso a tale procedura.
Accordo - Art. 178
ARTICOLO 178 Termini 1. Nel fissare i termini da applicare agli appalti disciplinati dal presente capo, i soggetti appaltanti tengono conto, compatibilmente con le loro ragionevoli esigenze, di fattori quali la complessita' dell'appalto da aggiudicare e il tempo normalmente richiesto per la trasmissione delle offerte. 2. Le parti e gli Stati del CARIFORUM firmatari assicurano che i loro soggetti appaltanti tengano debitamente conto dei tempi di pubblicazione nel fissare la data limite per il ricevimento delle offerte o delle richieste di partecipazione o di inserimento nell'elenco dei fornitori. I termini e le eventuali proroghe sono gli stessi per tutti i fornitori interessati o che partecipano alla gara. 3. I soggetti appaltanti precisano chiaramente i termini applicabili a ogni specifico appalto nell'avviso di gara e/o nel fascicolo di gara.
Accordo - Art. 179
ARTICOLO 179 Impugnative nelle gare di appalto 1. Le parti e gli Stati del CARIFORUM firmatari definiscono procedure trasparenti, rapide, imparziali ed efficaci che consentano ai fornitori di impugnare i provvedimenti nazionali adottati in attuazione del presente capo nel quadro di gare d'appalto per cui detti fornitori abbiano o abbiano avuto un legittimo interesse commerciale. A tal fine ciascuna parte o ciascuno Stato del CARIFORUM firmatario istituisce, individua o designa almeno un'autorita' amministrativa o giurisdizionale indipendente dai propri soggetti appaltanti, competente a ricevere e esaminare l'impugnativa presentata da un fornitore nel quadro di un appalto oggetto della presente disciplina. 2. A ogni fornitore e' concesso un periodo di tempo sufficiente per la preparazione e la presentazione dell'impugnativa: il termine decorre dal momento in cui il fornitore abbia avuto conoscenza degli elementi alla base dell'impugnativa o dal momento in cui avrebbe ragionevolmente dovuto prenderne conoscenza. Il presente paragrafo non osta a che le parti o gli Stati del CARIFORUM firmatari stabiliscano a carico dei ricorrenti l'obbligo di presentare il ricorso entro un termine ragionevole purche' la durata di tale periodo sia resa preventivamente nota. 3. I soggetti appaltanti, al fine di poter trattare le richieste di riesame, conservano idonea documentazione di ogni appalto disciplinato dal presente capo. 4. Le procedure di impugnativa prevedono efficaci e tempestive misure provvisorie atte a porre rimedio alle violazioni dei provvedimenti nazionali di attuazione del presente capo.
Accordo - Art. 180
ARTICOLO 180 Periodo di attuazione 1. Gli Stati del CARIFORUM firmatari dispongono di un periodo di attuazione di due anni dall'entrata in vigore del presente accordo per rendere le loro misure conformi agli specifici obblighi procedurali previsti dal presente capo. 2. Se, al termine del periodo di attuazione, l'esame da parte del comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo dovesse rivelare che uno o piu' Stati del CARIFORUM firmatari hanno bisogno di un ulteriore anno per rendere le loro misure conformi agli obblighi previsti dal presente capo, il comitato stesso puo' prorogare di un ulteriore anno il periodo di attuazione di cui al paragrafo 1 per i singoli Stati del CARIFORUM firmatari interessati. 3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, Antigua e Barbuda, il Belize, il Commonwealth di Dominica, Grenada, la Repubblica di Haiti, Saint Christopher e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine beneficiano di un periodo di attuazione di cinque anni. 4. Quanto disposto dall'articolo 168, paragrafo 1, dall'articolo 168, paragrafo 2, ultima frase, dall'articolo 170, paragrafo 1, lettera a) e dall'articolo 177, paragrafo 4, ha effetto per gli Stati del CARIFORUM firmatari solo una volta che essi avranno sviluppato le capacita' necessarie in tal senso, ma comunque non oltre cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
Accordo - Art. 181
ARTICOLO 181 Clausola di revisione Il comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo riesamina il funzionamento del presente capo ogni tre anni, anche per quanto riguarda eventuali modifiche dell'ambito di applicazione e puo', se del caso, formulare le opportune raccomandazioni in tal senso al Consiglio congiunto CARIFORUM-CE. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 182, il comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo, nello svolgimento di questo compito, puo' anche formulare le opportune raccomandazioni riguardanti un'ulteriore cooperazione delle parti in materia di appalti e di attuazione del presente capo.
Accordo - Art. 182
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