LEGGE 24 agosto 2011, n. 154

Type Legge
Publication 2011-08-24
Ultimo aggiornamento 2011-09-24
State In force
Source Normattiva
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ARTICOLO 235 Trasparenza 1. Ciascuna parte e ciascuno Stato del CARIFORUM firmatario provvede a pubblicare tempestivamente o a rendere noti al pubblico e a segnalare all'altra parte le sue disposizioni legislative e regolamentari, le sue procedure e decisioni amministrative di applicazione generale nonche' gli impegni internazionali riguardanti qualsiasi questione commerciale disciplinata dal presente accordo. 2. Senza pregiudizio delle specifiche disposizioni del presente accordo in materia di trasparenza, le informazioni di cui al presente si presumono fornite quando siano state rese disponibili mediante debita notifica all'OMC o siano state rese consultabili gratuitamente da tutti sul sito web ufficiale della parte o dello Stato del CARIFORUM firmatario interessati. 3. Nessuna disposizione del presente accordo impone alle parti o agli Stati del CARIFORUM firmatari di fornire informazioni riservate la cui divulgazione impedisca l'applicazione della legge o sia comunque in contrasto con l'interesse pubblico o pregiudichi interessi commerciali legittimi di determinate imprese, pubbliche o private, salvo nella misura in cui la divulgazione sia necessaria nel quadro di un procedimento di risoluzione delle controversie a norma della parte III del presente accordo. Qualora la divulgazione venga ritenuta necessaria da un collegio istituito a norma dell'articolo 207, detto collegio garantisce la massima tutela della riservatezza.

Accordo - Art. 236

ARTICOLO 236 Dialogo sui temi finanziari Le parti e gli Stati del CARIFORUM firmatari convengono di promuovere il dialogo e la trasparenza e di condividere le migliori pratiche nel settore della politica e dell'amministrazione tributarie.

Accordo - Art. 237

ARTICOLO 237 Collaborazione nella lotta alle attivita' finanziarie illecite La parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari sono impegnati a prevenire e combattere le attivita' illecite, la frode, la corruzione, il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo e adottano le misure legislative e amministrative necessarie per conformarsi alle norme internazionali, comprese quelle stabilite dalla convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, dalla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalita' organizzata transnazionale e dai suoi protocolli e dalla convenzione delle Nazioni Unite per la repressione del finanziamento del terrorismo. La parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari convengono di scambiarsi informazioni e di cooperare in questi settori.

Accordo - Art. 238

ARTICOLO 238 Preferenza regionale 1. Nessuna disposizione del presente accordo impone a una parte di riconoscere all'altra parte del presente accordo l'eventuale trattamento piu' favorevole applicato all'interno di ciascuna delle parti nel quadro del rispettivo processo di integrazione regionale. 2. Qualsiasi trattamento piu' favorevole e qualsiasi vantaggio eventualmente concesso a norma del presente accordo da uno Stato del CARIFORUM firmatario alla parte CE e' esteso a ogni Stato del CARIFORUM firmatario. 3. Nonostante quanto disposto dal paragrafo 2: i) qualsiasi trattamento piu' favorevole e qualsiasi vantaggio si applica immediatamente all'atto della firma del presente accordo relativamente a tutti i prodotti che beneficiano di un dazio nullo secondo quanto precisato nell'allegato III; ii) qualsiasi trattamento piu' favorevole e qualsiasi vantaggio si applica decorso un anno dalla firma del presente accordo tra gli Stati del CARIFORUM comprendenti i "paesi piu' sviluppati" della Comunita' caraibica (Commonwealth delle Bahamas, Barbados, Repubblica della Guyana, Giamaica, Repubblica di Suriname e Repubblica di Trinidad e Tobago) e la Repubblica dominicana, relativamente a tutti gli altri prodotti indicati nell'allegato III e secondo quanto disposto dall'allegato IV. iii) qualsiasi trattamento piu' favorevole e qualsiasi vantaggio si applica decorsi due anni dalla firma del presente accordo tra gli Stati del CARIFORUM comprendenti i "paesi meno sviluppati" della Comunita' caraibica (Antigua e Barbuda, Belize, Commonwealth di Dominica, Grenada, Saint Christopher e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine) e la Repubblica dominicana, relativamente a tutti gli altri prodotti indicati nell'allegato III e secondo quanto disposto dall'allegato IV. La Repubblica di Haiti non e' tenuta a riconoscere alcun trattamento piu' favorevole e alcun vantaggio di questo tipo alla Repubblica dominicana prima di cinque anni dalla firma del presente accordo.

Accordo - Art. 239

ARTICOLO 239 Regioni ultraperiferiche della Comunita' europea 1. Tenuto conto della vicinanza geografica tra le regioni ultraperiferiche della Comunita' europea e gli Stati del CARIFORUM e al fine di rafforzare i legami socioeconomici tra queste regioni e gli Stati del CARIFORUM, le parti si adoperano in particolare per facilitare la cooperazione in tutti i settori oggetto del presente accordo, agevolare gli scambi di beni e servizi, promuovere gli investimenti e favorire i collegamenti di trasporto e comunicazione tra le regioni ultraperiferiche e gli Stati del CARIFORUM. 2. Ogniqualvolta cio' sia possibile, gli obiettivi di cui al paragrafo 1 sono perseguiti anche incoraggiando la partecipazione congiunta degli Stati del CARIFORUM e delle regioni periferiche a programmi quadro e a programmi specifici della Comunita' europea riguardanti settori oggetto del presente accordo. 3. La parte CE si adopera per garantire il coordinamento tra i diversi strumenti finanziari delle politiche di coesione e di sviluppo della Comunita' europea al fine di promuovere la cooperazione tra gli Stati del CARIFORUM e le regioni ultraperiferiche della Comunita' europea nei settori oggetto del presente accordo. 4. Nessuna disposizione del presente accordo osta a che la parte CE applichi le misure esistenti volte a far fronte alla situazione socioeconomica strutturale delle regioni ultraperiferiche a norma dell'articolo 299, paragrafo 2, del trattato che istituisce la Comunita' europea.

Accordo - Art. 240

ARTICOLO 240 Difficolta' della bilancia dei pagamenti 1. Qualsiasi Stato del CARIFORUM firmatario o la parte CE che conosca o rischi di conoscere gravi difficolta' a livello della bilancia dei pagamenti e della posizione finanziaria esterna puo' adottare o mantenere in vigore misure restrittive degli scambi di beni e servizi e dello stabilimento. 2. Gli Stati del CARIFORUM firmatari e la parte CE si adoperano per evitare l'applicazione delle misure restrittive di cui al paragrafo 1. 3. Le misure restrittive adottate o mantenute in vigore a norma del presente devono essere non discriminatorie, avere una durata limitata e non andare al di la' di quanto necessario per ovviare alle difficolta' a livello della bilancia dei pagamenti e della posizione finanziaria esterna. Tali misure devono inoltre essere conformi alle condizioni stabilite negli accordi OMC e compatibili con l'accordo istitutivo del Fondo monetario internazionale, laddove applicabili. 4. Gli Stati del CARIFORUM firmatari o la parte CE che mantengano in vigore o abbiano adottato misure restrittive o loro eventuali modifiche le notificano tempestivamente all'altra parte e presentano, non appena possibile, un calendario della loro soppressione. 5. Sono avviate tempestive consultazioni nell'ambito del comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo. Esse servono a valutare la situazione della bilancia dei pagamenti degli Stati del CARIFORUM firmatari o della parte CE nonche' le restrizioni adottate o mantenute in vigore a norma del presente , tenendo conto, tra l'altro, di fattori quali: a) la natura e la portata delle difficolta' a livello della bilancia dei pagamenti e della posizione finanziaria esterna; b) l'ambiente economico e commerciale esterno; c) eventuali misure correttive alternative a disposizione. Nelle consultazioni viene esaminata la conformita' delle misure restrittive ai paragrafi 3 e 4. Vengono accettati tutti i dati statistici e di altra natura presentati dal Fondo monetario internazionale in materia di cambi, riserve monetarie e bilancia dei pagamenti e le conclusioni si basano sulla valutazione che il Fondo da' della situazione della bilancia dei pagamenti e della posizione finanziaria esterna dello Stato del CARIFORUM interessato o della parte CE.

Accordo - Art. 241

ARTICOLO 241 Rapporti con l'accordo di Cotonou 1. Fatta eccezione per le disposizioni in materia di cooperazione allo sviluppo di cui alla parte 3, titolo II, dell'accordo di Cotonou, in caso di contrasto tra le disposizioni del presente accordo e quelle della parte 3, titolo II, dell'accordo di Cotonou, prevalgono le disposizioni del presente accordo. 2. Nessuna delle disposizioni del presente accordo osta a che la parte CE o uno Stato del CARIFORUM firmatario adotti le misure, comprese quelle di natura commerciale previste dal presente accordo, ritenute necessarie secondo quanto contemplato dall'articolo 11 ter, e dagli articoli 96 e 97 dell'accordo di Cotonou e nel rispetto delle procedure stabilite da tali articoli.

Accordo - Art. 242

ARTICOLO 242 Rapporti con l'accordo che istituisce l'OMC Le parti convengono che nessuna disposizione del presente accordo impone loro o agli Stati del CARIFORUM firmatari di agire in modo incompatibile con gli obblighi derivanti dall'OMC.

Accordo - Art. 243

ARTICOLO 243 Entrata in vigore 1. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui le parti si saranno reciprocamente notificate l'avvenuto espletamento delle procedure all'uopo necessarie. 2. Le notifiche sono trasmesse al Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea, depositario del presente accordo. 3. In attesa dell'entrata in vigore dell'accordo, la Comunita' europea e gli Stati del CARIFORUM firmatari convengono di applicare a titolo provvisorio, in tutto o in parte, l'accordo. Cio' puo' avvenire mediante l'applicazione provvisoria secondo l'ordinamento di un firmatario o mediante la ratifica dell'accordo. L'applicazione provvisoria e' notificata al depositario. L'accordo e' applicato a titolo provvisorio trascorsi dieci giorni dal ricevimento dell'ultima notifica di applicazione provvisoria, in ordine di tempo, inviata dalla Comunita' europea o da tutti gli Stati del CARIFORUM firmatari. L'applicazione provvisoria inizia quanto prima e comunque non oltre il 31 ottobre 2008. 4. In deroga a quanto disposto dal paragrafo 3, la Comunita' europea e gli Stati del CARIFORUM firmatari possono adottare iniziative per applicare l'accordo, per quanto possibile, prima della sua applicazione provvisoria.

Accordo - Art. 244

ARTICOLO 244 Durata 1. Il presente accordo e' concluso per un periodo illimitato. 2. Ciascuna parte o Stato del CARIFORUM firmatario puo' notificare per iscritto alle controparti la sua intenzione di denunciare il presente accordo. 3. La denuncia ha effetto trascorsi sei mesi dalla notifica.

Accordo - Art. 245

ARTICOLO 245 Applicazione territoriale Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori cui si applica il trattato che istituisce la Comunita' europea alle condizioni stabilite da quest'ultimo e, dall'altra, ai territori degli Stati del CARIFORUM firmatari. I riferimenti al termine "territorio" contenuti nel presente accordo vanno interpretati in questo senso.

Accordo - Art. 246

ARTICOLO 246 Clausola di revisione 1. Le parti convengono di considerare l'ampliamento del presente accordo al fine di estenderne e integrarne l'ambito di applicazione in conformita' alla rispettiva legislazione, mediante una modifica del medesimo o la conclusione di accordi relativi ad attivita' o settori specifici alla luce dell'esperienza acquisita in sede di attuazione. Le parti possono anche considerare una revisione del presente accordo per far rientrare nel suo ambito di applicazione i paesi e i territori d'oltremare associati alla Comunita' europea. 2. In relazione all'attuazione dell'accordo, ciascuna parte puo' formulare suggerimenti volti a mettere a punto la cooperazione commerciale in base all'esperienza acquisita in sede di attuazione. 3. Le parti convengono che il presente accordo puo' richiedere una revisione tenuto conto della scadenza dell'accordo di Cotonou.

Accordo - Art. 247

ARTICOLO 247 Adesione di nuovi Stati membri all'UE 1. Il Consiglio congiunto CARIFORUM-CE e' informato di qualsiasi domanda di adesione di uno Stato terzo all'Unione europea (UE). Nel corso dei negoziati tra l'UE e lo Stato candidato, la parte CE fornisce ogni informazione utile agli Stati del CARIFORUM che, a loro volta, indicano alla parte CE le loro preoccupazioni affinche' quest'ultima possa prenderle in piena considerazione. La parte CE notifica agli Stati del CARIFORUM ogni nuova adesione all'UE. 2. Ogni nuovo Stato membro dell'Unione europea diviene parte contraente del presente accordo dalla data di adesione all'UE mediante una clausola inserita a tal fine nell'atto di adesione. Se l'atto di adesione all'UE non prevede una siffatta adesione automatica al presente accordo dello Stato membro dell'UE, quest'ultimo aderisce depositando un atto di adesione presso il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea, che ne trasmette una copia autenticata agli Stati del CARIFORUM. 3. Le parti esaminano gli effetti prodotti sul presente accordo dall'adesione all'UE di nuovi Stati membri. Il Consiglio congiunto CARIFORUM-CE puo' decidere le misure transitorie o di modifica eventualmente necessarie.

Accordo - Art. 248

ARTICOLO 248 Adesione 1. Qualsiasi Stato caraibico puo' aderire al presente accordo alle condizioni eventualmente concordate tra tale paese e la parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari, previa approvazione secondo le procedure di legge applicabili della parte CE, degli Stati del CARIFORUM firmatari e del paese che aderisce. 2. Lo strumento di adesione e' depositato presso il depositario.

Accordo - Art. 249

ARTICOLO 249 Testi facenti fede Il presente accordo e' redatto in due originali nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Accordo - Art. 250

ARTICOLO 250 Allegati Gli allegati, i protocolli e le note costituiscono parte integrante del presente accordo. L'appendice 1 dell'allegato III e' redatta unicamente in lingua inglese. Parte di provvedimento in formato grafico

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