DECRETO 4 agosto 2011, n. 156
Entrata in vigore del provvedimento: 08/10/2011
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visti gli articoli 117 e 118 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente la disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante il riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, recante «Riforma dell'ordinamento relativo alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in attuazione dell'articolo 53 della legge 23 luglio 2009, n. 99» ed in particolare gli articoli 12 e 14 della medesima legge n. 580 del 1993 relativi alla costituzione del consiglio e all'elezione della giunta delle camere di commercio;
Visto in particolare l'articolo 12, comma 3 della legge n. 580 del 1993, cosi' come modificato dal decreto legislativo n. 23 del 2010 relativo alla costituzione del consiglio, che stabilisce che con un decreto del Ministro dello sviluppo economico emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti i tempi, i criteri e le modalita' relativi alla procedura di designazione dei componenti il consiglio, nonche' all'elezione dei componenti della giunta;
Visto l'articolo 10, comma 6, della legge n. 580 del 1993, che prevede che del consiglio fa parte anche un rappresentante degli ordini professionali designato dai presidenti degli ordini professionali costituiti in apposita consulta;
Visti l'articolo 2 e l'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto l'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122;
Acquisito il parere dell'Autorita' Garante per la protezione dei dati personali, espresso con provvedimento n. 215 del 26 maggio 2011 ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
Acquisita l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sancita nella seduta del 25 maggio 2011;
Udito il parere del consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 luglio 2011;
Vista la nota del 3 agosto 2011 con la quale lo schema di regolamento e' stato comunicato al Presidente del Consiglio dei Ministri;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Definizioni
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