DECRETO 4 agosto 2011, n. 158

Type Decreto
Publication 2011-08-04
State In force
Source Normattiva
articles 2
Reform history JSON API

Entrata in vigore del provvedimento: 12/10/2011

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la direttiva 2010/59/UE della Commissione del 26 agosto 2010 che modifica la direttiva 2009/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi di estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti;

Vista la direttiva 2009/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi di estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti;

Visto il decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 64, riguardante l'attuazione della direttiva 88/344/CEE in materia di solventi di estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti ed in particolare l'articolo 7;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 1994, n. 557, recante recepimento della direttiva 92/115/CEE che modifica la direttiva 88/344/CEE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi di estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti;

Visto il decreto ministeriale 14 marzo 1996, n. 243, recante recepimento della direttiva 94/52/CE che modifica la direttiva 88/344/CEE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi di estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti;

Visto il decreto ministeriale 15 ottobre 1998, recante recepimento della direttiva 97/60/CEE che modifica la direttiva 88/344/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi di estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 25 novembre 1998;

Ritenuto di procedere per ragioni di semplificazione normativa all'elaborazione di un elenco unico dei solventi di estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 giugno 2011;

Ritenuto di non dover acquisire il parere del Consiglio Superiore di Sanita' ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 64, poiche' non si introducono nuovi criteri specifici di purezza dei solventi, nel rispetto della disciplina fissata a livello comunitario;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata in data 14 luglio 2011;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

1.L'allegato I del decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 64, e successive modificazioni, e' sostituito dall'allegato I al presente decreto, che ne forma parte integrante.

Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive U.E. vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (G.U.U.E.). Note alle premesse: - La direttiva 2010/59/UE della Commissione del 26 agosto 2010 che modifica la direttiva 2009/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi di estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti, e' stata pubblicata nella G.U.U.E. serie L n. 225 del 27 agosto 2010. - La direttiva 2009/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi di estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti, e' stata pubblicata nella G.U.U.E. serie L n. 141 del 6 giugno 2009. - L'art. 7 del decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 64 (Attuazione della direttiva 88/344/CEE in materia di solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 marzo 1993, n. 64, S.O., recita: «Art. 7. - 1. Con decreto del Ministro della sanita' e' data attuazione, ai sensi dell'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183, alle direttive delle Comunita' europee per le parti in cui modificano le modalita' esecutive e le caratteristiche di ordine tecnico relative al presente decreto. 2. Il Ministro della sanita', sentito il Consiglio superiore di sanita', determina, nei limiti delle disposizioni comunitarie, i criteri specifici di purezza dei solventi, secondo le procedure di cui al comma 1». - Il testo del comma 3 dell'art.17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il seguente: «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione». Note all'art. 1: - Per i riferimenti all'allegato I al citato decreto legislativo n. 64 del 1993, sostituito dall'allegato I al presente regolamento, vedere nelle note alle premesse.

Art. 2

Il Ministro: Fazio

Visto, il Guardasigilli: Palma Registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 2011 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla

persona e dei beni culturali, registro n. 11, foglio n. 338

Allegato I

ALLEGATO I (art.1 comma 1) SOLVENTI DI ESTRAZIONE IMPIEGATI NEL TRATTAMENTO DI MATERIE PRIME, PRODOTTI ALIMENTARI O COMPONENTI DI PRODOTTI ALIMENTARI O LORO INGREDIENTI Parte I - SOLVENTI DA UTILIZZARE, RISPETTANDO LE CORRETTE PRASSI DI FABBRICAZIONE, PER TUTTI GLI USI (1) --------------------------------------------------------------------- Nome --------------------------------------------------------------------- Propano Butano Acetato di etile Etanolo Anidride carbonica Acetone (2) Protossido d'azoto ------------------- (1) Si ritiene che l'impiego di un solvente di estrazione avviene nel rispetto delle corrette prassi di fabbricazione quando il suo uso comporta soltanto la presenza di residui o di derivati ed in quantita' tecnicamente inevitabile e tale da non presentare rischi per la salute umana. (2) L'impiego di acetone nella raffinazione dell'olio di sansa di oliva e' vietato. Parte II - SOLVENTI DI ESTRAZIONE E LORO CONDIZIONI DI IMPIEGO

Nome Condizioni di impiego (descrizione sommaria dell'estrazione) Limiti massimi di residuo nel prodotto alimentare o nel suo ingrediente

Esano (1) Produzione o frazionamento di grassi e oli e produzione di burro di cacao 1 mg/kg nel grasso o olio o nel burro di cacao

Preparazione di prodotti a base di proteine sgrassate e di farine sgrassate 10 mg/kg nei prodotti alimentari contenenti il prodotto a base di proteine sgrassate e le farine sgrassate

30 mg/kg nei prodotti sgrassati di soia venduti al consumatore finale

Preparazione di germi di cereali sgrassati 5 mg/kg nei germi di cereali sgrassati

Acetato di metile Decaffeinizzazione o eliminazione delle sostanze irritanti e amare dal caffe' e dal te' 20 mg/kg nel caffe' o nel te'

Produzione di zucchero da melasse 1 mg/kg nello zucchero

Etilmetilchetone (2) Frazionamento di grassi e oli 5 kg/mg nel grasso o olio

Decaffeinizzazione o eliminazione delle sostanze irritanti e amare dal caffe' e dal te' 20 mg/kg nel caffe' o nel te'

Diclorometano Decaffeinizzazione o eliminazione delle sostanze irritanti e amare dal caffe' e dal te' 2 mg/kg nel caffe' torrefatto e 5 mg/kg nel te'

Metanolo Per tutti gli impieghi 10 mg/kg

Propan-2-olo Per tutti gli impieghi 10 mg/kg

Etere dimetilico Preparazione di prodotti a base di proteine animali sgrassate 0,009 mg/kg nel prodotto proteico sgrassato

------------------- (1) Esano: prodotto commerciale consistente essenzialmente di idrocarburi aciclici saturi, contenenti sei atomi di carbonio, che distilla fra 64 °C e 70 °C. L'impiego combinato dell'esano e dell'etilmetilchetone e' vietato. (2) La presenza di n-esano in questo solvente non deve superare 50 mg/kg. L'impiego combinato dell'esano e dell'etilmetilchetone e' vietato. Parte III - SOLVENTI DI ESTRAZIONE E CONDIZIONI DI UTILIZZAZIONE

Nome Quantita' massime di residui nel prodotto alimentare dovuti all'impiego di solventi di estrazione nella preparazione degli aromatizzanti a base di aromi naturali

Etere dietile 2 mg/kg

Esano (*) 1 mg/kg

Cicloesano 1 mg/kg

Acetato di metile 1 mg/kg

Butan-1-olo 1 mg/kg

Butan-2-olo 1 mg/kg

Etilmetilchetone (*) 1 mg/kg

Diclorometano 0,02 mg/kg

Propan-1-olo 1 mg/kg

1,1,1,2-tetrafluoroetano 0,02 mg/kg

Metanolo 1,5 mg/kg

Propan-2-olo 1 mg/kg

(*) L'impiego combinato dell'esano e dell'etilmetilchetone e' vietato.

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.