DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 settembre 2011, n. 178

Type Decreto Presidente Consiglio
Publication 2011-09-08
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del provvedimento: 10/11/2011

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto l'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, articolo 7, ed in particolare i commi 3 e 4 secondo cui sono individuati i termini entro i quali devono concludersi i procedimenti amministrativi;

Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa del 12 gennaio 2010, concernente le linee di indirizzo per l'attuazione dell'articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69;

Udito il parere del Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, n. 2159/2011, espresso nell'Adunanza del 27 luglio 2011;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione e l'innovazione ed il Ministro per la semplificazione normativa;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Ambito di applicazione

1.Il presente regolamento individua i procedimenti amministrativi di competenza del Ministero degli affari esteri che conseguano obbligatoriamente ad iniziativa di parte ovvero debbano essere promossi di ufficio, i cui termini di conclusione non siano superiori a 90 giorni.

2.Ciascun procedimento si conclude nel termine stabilito nella tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente regolamento.

3.Restano abrogate le tabelle di cui al decreto ministeriale del 5 gennaio 2004, n. 57, recante Regolamento di modifica ed integrazione del decreto ministeriale 3 marzo 1995, n. 171, relativo all'attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di procedimento amministrativo.

Avvertenza: - Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - La legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192. - Il testo dell'art. 2 della citata legge n. 241 del 1990, come modificato dall'art. 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita' nonche' in materia di processo civile), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19 giugno 2009, n. 140, S.O., e' il seguente: «Art. 2 (Conclusione del procedimento). - 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. 2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni. 3. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottati ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, sono individuati i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza. 4. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilita' dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessita' del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. I termini ivi previsti non possono comunque superare i centottanta giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l'immigrazione. 5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni normative, le autorita' di garanzia e di vigilanza disciplinano, in conformita' ai propri ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di rispettiva competenza. 6. I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento e' ad iniziativa di parte. 7. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 17, i termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualita' non attestati in documenti gia' in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell'art. 14, comma 2. 8. La tutela in materia di silenzio dell'amministrazione e' disciplinata dal codice del processo amministrativo. 9. La mancata emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della responsabilita' dirigenziale.». - Il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, del 12 gennaio 2010, e' stato pubblicato nella Gazzeeta Ufficiale 1° aprile 2010, n. 76. - Il testo dell'art. 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O., e' il seguente: «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.». Note all'art. 1: - Il decreto ministeriale 5 gennaio 2004, n. 57 (Regolamento per la modifica del decreto ministeriale 3 marzo 1995, n. 171, relativo all'attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardanti la disciplina del procedimento amministrativo), e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 febbraio 2004, n. 49.

Art. 2

Entrata in vigore

1.Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri Berlusconi Il Ministro degli affari esteri Frattini Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione Brunetta Il Ministro per la semplificazione normativa Calderoli

Visto, il Guardasigilli: Palma Registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 2011

Ministeri istituzionali, registro n. 19, foglio n. 290

Tabella

Tabella allegata all'art. 1, comma 2 - Segreteria Generale

Procedimento Riferimenti Normativi Termine Unita' organizzativa responsabile

Liquidazione di contributi ordinari ad enti internazionalistici sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri

L. n.948/1982

60

Liquidazione di contributi straordinari ad enti internazionalistici a favore di singole iniziative di particolare interesse o per l'esecuzione di programmi straordinari

L. n.948/1982

90 Unita' di analisi e programmazione

Liquidazione di contributi alla societa' Dante Alighieri

L. n.411/1985

60

Liquidazione di contributi all'Unidroit

L. n.760/1985

60

Liquidazione di contributi all'Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente

L. n.505/1995

60

Liquidazione di spese per missioni per interventi di emergenza in situazioni di crisi

D.Lgs. n.860/1948

60 Unita' di crisi

Procedimento Riferimenti Normativi Termine Unita' organizzativa responsabile

Rilascio di autorizzazioni a fregiarsi di onorificenze conferite da Ordini nazionali, esteri o non nazionali

L. n.178/1951

90

Emissione del decreto di pagamento del compenso per traduttori ed interpreti esterni all'Amministrazione per prestazioni saltuarie

D.P.R. n.18/1967

60

Liquidazione di missioni effettuate sul territorio nazionale o all'estero

L. n.836/1973

D.Lgs. n.860/1948

D.P.R. n.18/1967

60

Liquidazione a societa' in dipendenza di contratti per spese in economia

D.P.R. n.18/1967

60

Procedimento Riferimenti Normativi Termine Unita' organizzativa responsabile

Liquidazione di missioni effettuate sul territorio nazionale o all'estero

D.Lgs. n.860/1948

L. n.836/1973

D.P.R. n.18/1967

90

Liquidazione di contributi alla "Maison de l'Italie" di Parigi

L. n.847/1980

90

Liquidazione di contributi all'associazione "Villa Vigoni" di Maneggio

L. n.89/1988

60 Segreteria

Liquidazione di contributi al Commissariato italiano per la convenzione italo- svizzera sulla pesca

L. n.580/1988

60

Liquidazione di contributi ad organizzazioni internazionali, a Stati esteri e ad enti pubblici e privati per iniziative di pace e umanitarie in sede internazionale

L. n.180/1992

60

Procedimento Riferimenti Normativi Termine Unita' organizzativa responsabile

Liquidazione di missioni effettuate sul territorio nazionale o all'estero

D.Lgs. n.860/1948

D.P.R. n.18/1967

L. n.836/1973

L. n.377/1997

60

Liquidazione di missioni in attuazione del Trattato Generale di amicizia e cooperazione privilegiate tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Argentina

L. n.20/2001

60

Liquidazione di contributi, rimborso spese di manutenzione e pagamento del canone di affitto della sede all'Istituto Italo- Latino-Americano

L. n.794/1966

90 Segreteria

Liquidazione di contributi ad organizzazioni internazionali, a Stati esteri e ad enti pubblici e privati italiani e stranieri aventi finalita' di mantenimento della pace e della sicurezza internazionale

L. n.180/1992

60

Procedimento Riferimenti Normativi Termine Unita' organizzativa responsabile

Liquidazione di contributi ad organizzazioni internazionali, a Stati esteri e ad enti pubblici e privati per iniziative di pace e umanitarie in sede internazionale e fornitura diretta beni e servizi per iniziative di pace e umanitarie in sede internazionale.

L. n.180/1992

60 Segreteria

Liquidazione di missioni di delegazioni in ambito ONU

D.Lgs. n.860/1948

D.P.R. n.18/1967

90 Ufficio I

Liquidazione di missioni effettuate sul territorio nazionale o all'estero. D.Lgs. n.860/1948

L. n.836/1973

L. n.197/2003

D.P.R. n.18/1967

L. n. 154/2002

60 Segreteria, Ufficio V, Ufficio II, Ufficio VIII

Liquidazione di contributi connesse all'Attuazione delle iniziative e degli interventi di collaborazione con i Paesi individuati annualmente dal CIPE.

L. 212/1992

60 Segreteria

Liquidazione dei pagamenti per forniture di beni e servizi nell'ambito della missione umanitaria e di ricostruzione dell'Iraq.

D.L. 228/2010 convertito in L. 9/2011

60 Ufficio IX

Liquidazione dei pagamenti per forniture di beni e servizi nell'ambito della missione umanitaria e di ricostruzione dello Yemen.

D.L. 228/2010 convertito in L. 9/2011

60 Ufficio IX

Contributi per progetti di cooperazione nell'ambito dell'Accordo Italo-Israeliano di cooperazione nel campo della ricerca e dello sviluppo industriale scientifico e tecnologico.

L. n.154/2002

60 Ufficio VIII

Procedimento Riferimenti Normativi Termine Unita' organizzativa responsabile

Liquidazione di missioni effettuate sul territorio nazionale o all'estero

D.Lgs. n.860/1948

L. n.836/1973

D.P.R. n.18/1967

60 Segreteria

Liquidazione fatture per acquisti di beni e servizi in materia di internazio- nalizzazione delle imprese

L. n.56/2005

60 Ufficio I

Rimborso spese di viaggio e pagamento di diarie per membri estranei al Ministero di consigli, comitati e commissioni

D.P.R. n.18/1967

90 Ufficio III

Liquidazione di missioni in ambito UNESCO

D.Lgs. n.860/1948

90 Ufficio VI

Nomina all'estero del personale docente e non docente della scuola

D.Lgs. n.297/1994

D.P.R. n.215/1967

90

Trasferimenti fra scuole all'estero del personale docente e non docente

D.Lgs. n.297/1994

90

Riconoscimento della parita' scolastica alle scuole non statali situate in territorio estero

D.M. n.4716/2009

90

Determinazione ed emissione dei mandati di pagamento dei contributi spese abitazione al personale della scuola in servizio all'estero

D.Lgs. n.297/1994

D.Lgs. n.62/1998

90

Determinazione ed emissione dei mandati di pagamento relativi a provvidenze scolastiche al personale della scuola in servizio all'estero

D.Lgs. n.297/1994

D.Lgs. n.62 /1998

90 Ufficio V

Erogazione anticipi relativi a spese per viaggi di trasferimento

D.Lgs. n.297/1994

D.Lgs. n.62/1998

45

Liquidazione del saldo relativo a spese di trasferimento e trasporto di masserizie per il personale della scuola in servizio all'estero

D.Lgs. n.297/1994

D.Lgs. n.62/1998

90

Liquidazione delle spese di viaggio per ferie al personale della scuola in servizio all'estero

D.Lgs. n.297/1994

D.Lgs. n.62/1998

90

Liquidazione polizze assicurative e assistenza sanitaria (personale della scuola in servizio all'estero)

D.Lgs. n.62/1998

90

Liquidazione spese per trasporto salme (personale della scuola in servizio all'estero)

D.Lgs. n.62/1998

D.P.R. n.18/1967

90

Liquidazione della polizza assicurativa rischi (personale della scuola in servizio all'estero)

D.Lgs. n.62/1998

90

Liquidazione indennita' di missione e rimborso spese nonche' compenso forfettario a presidenti e commissari d'esame

D.Lgs. n.297/1994

90

Compenso forfettario membri esami di Stato

L. n.22/1970

90

Liquidazione dei contratti per corsi di formazione del personale docente e non docente da destinare all'estero

D.Lgs. n.297/1994

D.P.R. n.215/1967

90

Rilascio certificati servizi di ruolo

D.Lgs. n.297/1994

60

Rilascio certificati servizi non di ruolo prestati all'estero

D.Lgs. n.297/1994

90

Autorizzazione o diniego all'esportazione, importazione o transito materiali di armamento

D.P.C.M. n.93/2005

60 UAMA

Procedimento Riferimenti Normativi Termine Unita' organizzativa responsabile

Liquidazione di missioni effettuate in Italia o all'estero

D.Lgs. n.860/1948

L. n.836/1973

60 Segreteria

Liquidazione dell'indennita' ai profughi per reinsediamento nel Paese di provenienza e spese per il rientro dai luoghi di attuale dimora

L. n.344/1991

90 Ufficio IV

Erogazione contributi alle Organizzazioni Internazionali (ILO e OIM)

L. n.1622/1947

L. n.449/1989

90 Ufficio VII

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