DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 settembre 2011, n. 178
Entrata in vigore del provvedimento: 10/11/2011
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto l'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, articolo 7, ed in particolare i commi 3 e 4 secondo cui sono individuati i termini entro i quali devono concludersi i procedimenti amministrativi;
Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa del 12 gennaio 2010, concernente le linee di indirizzo per l'attuazione dell'articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69;
Udito il parere del Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, n. 2159/2011, espresso nell'Adunanza del 27 luglio 2011;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione e l'innovazione ed il Ministro per la semplificazione normativa;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Ambito di applicazione
1.Il presente regolamento individua i procedimenti amministrativi di competenza del Ministero degli affari esteri che conseguano obbligatoriamente ad iniziativa di parte ovvero debbano essere promossi di ufficio, i cui termini di conclusione non siano superiori a 90 giorni.
2.Ciascun procedimento si conclude nel termine stabilito nella tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente regolamento.
3.Restano abrogate le tabelle di cui al decreto ministeriale del 5 gennaio 2004, n. 57, recante Regolamento di modifica ed integrazione del decreto ministeriale 3 marzo 1995, n. 171, relativo all'attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di procedimento amministrativo.
Avvertenza: - Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - La legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192. - Il testo dell'art. 2 della citata legge n. 241 del 1990, come modificato dall'art. 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita' nonche' in materia di processo civile), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19 giugno 2009, n. 140, S.O., e' il seguente: «Art. 2 (Conclusione del procedimento). - 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. 2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni. 3. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottati ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, sono individuati i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza. 4. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilita' dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessita' del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. I termini ivi previsti non possono comunque superare i centottanta giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l'immigrazione. 5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni normative, le autorita' di garanzia e di vigilanza disciplinano, in conformita' ai propri ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di rispettiva competenza. 6. I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento e' ad iniziativa di parte. 7. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 17, i termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualita' non attestati in documenti gia' in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell'art. 14, comma 2. 8. La tutela in materia di silenzio dell'amministrazione e' disciplinata dal codice del processo amministrativo. 9. La mancata emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della responsabilita' dirigenziale.». - Il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, del 12 gennaio 2010, e' stato pubblicato nella Gazzeeta Ufficiale 1° aprile 2010, n. 76. - Il testo dell'art. 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O., e' il seguente: «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.». Note all'art. 1: - Il decreto ministeriale 5 gennaio 2004, n. 57 (Regolamento per la modifica del decreto ministeriale 3 marzo 1995, n. 171, relativo all'attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardanti la disciplina del procedimento amministrativo), e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 febbraio 2004, n. 49.
Art. 2
Entrata in vigore
1.Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri Berlusconi Il Ministro degli affari esteri Frattini Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione Brunetta Il Ministro per la semplificazione normativa Calderoli
Visto, il Guardasigilli: Palma Registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 2011
Ministeri istituzionali, registro n. 19, foglio n. 290
Tabella
Tabella allegata all'art. 1, comma 2 - Segreteria Generale
Procedimento
Riferimenti Normativi
Termine
Unita' organizzativa responsabile
Liquidazione di contributi ordinari ad enti internazionalistici sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri
L. n.948/1982
60
Liquidazione di contributi straordinari ad enti internazionalistici a favore di singole iniziative di particolare interesse o per l'esecuzione di programmi straordinari
L. n.948/1982
90
Unita' di analisi e programmazione
Liquidazione di contributi alla societa' Dante Alighieri
L. n.411/1985
60
Liquidazione di contributi all'Unidroit
L. n.760/1985
60
Liquidazione di contributi all'Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente
L. n.505/1995
60
Liquidazione di spese per missioni per interventi di emergenza in situazioni di crisi
D.Lgs. n.860/1948
60
Unita' di crisi
- Cerimoniale Diplomatico della Repubblica
Procedimento
Riferimenti Normativi
Termine
Unita' organizzativa responsabile
Rilascio di autorizzazioni a fregiarsi di onorificenze conferite da Ordini nazionali, esteri o non nazionali
L. n.178/1951
90
Emissione del decreto di pagamento del compenso per traduttori ed interpreti esterni all'Amministrazione per prestazioni saltuarie
D.P.R. n.18/1967
60
Liquidazione di missioni effettuate sul territorio nazionale o all'estero
L. n.836/1973
D.Lgs. n.860/1948
D.P.R. n.18/1967
60
Liquidazione a societa' in dipendenza di contratti per spese in economia
D.P.R. n.18/1967
60
- Direzione Generale per l'Unione Europea
Procedimento Riferimenti Normativi Termine Unita' organizzativa responsabile
Liquidazione di missioni effettuate sul territorio nazionale o all'estero
D.Lgs. n.860/1948
L. n.836/1973
D.P.R. n.18/1967
90
Liquidazione di contributi alla "Maison de l'Italie" di Parigi
L. n.847/1980
90
Liquidazione di contributi all'associazione "Villa Vigoni" di Maneggio
L. n.89/1988
60 Segreteria
Liquidazione di contributi al Commissariato italiano per la convenzione italo- svizzera sulla pesca
L. n.580/1988
60
Liquidazione di contributi ad organizzazioni internazionali, a Stati esteri e ad enti pubblici e privati per iniziative di pace e umanitarie in sede internazionale
L. n.180/1992
60
- Direzione Generale per la Mondializzazione e le Questioni Globali
Procedimento Riferimenti Normativi Termine Unita' organizzativa responsabile
Liquidazione di missioni effettuate sul territorio nazionale o all'estero
D.Lgs. n.860/1948
D.P.R. n.18/1967
L. n.836/1973
L. n.377/1997
60
Liquidazione di missioni in attuazione del Trattato Generale di amicizia e cooperazione privilegiate tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Argentina
L. n.20/2001
60
Liquidazione di contributi, rimborso spese di manutenzione e pagamento del canone di affitto della sede all'Istituto Italo- Latino-Americano
L. n.794/1966
90 Segreteria
Liquidazione di contributi ad organizzazioni internazionali, a Stati esteri e ad enti pubblici e privati italiani e stranieri aventi finalita' di mantenimento della pace e della sicurezza internazionale
L. n.180/1992
60
- Direzione Generale per gli Affari Politici e di Sicurezza
Procedimento Riferimenti Normativi Termine Unita' organizzativa responsabile
Liquidazione di contributi ad organizzazioni internazionali, a Stati esteri e ad enti pubblici e privati per iniziative di pace e umanitarie in sede internazionale e fornitura diretta beni e servizi per iniziative di pace e umanitarie in sede internazionale.
L. n.180/1992
60 Segreteria
Liquidazione di missioni di delegazioni in ambito ONU
D.Lgs. n.860/1948
D.P.R. n.18/1967
90 Ufficio I
Liquidazione di missioni effettuate sul territorio nazionale o all'estero. D.Lgs. n.860/1948
L. n.836/1973
L. n.197/2003
D.P.R. n.18/1967
L. n. 154/2002
60 Segreteria, Ufficio V, Ufficio II, Ufficio VIII
Liquidazione di contributi connesse all'Attuazione delle iniziative e degli interventi di collaborazione con i Paesi individuati annualmente dal CIPE.
L. 212/1992
60 Segreteria
Liquidazione dei pagamenti per forniture di beni e servizi nell'ambito della missione umanitaria e di ricostruzione dell'Iraq.
D.L. 228/2010 convertito in L. 9/2011
60 Ufficio IX
Liquidazione dei pagamenti per forniture di beni e servizi nell'ambito della missione umanitaria e di ricostruzione dello Yemen.
D.L. 228/2010 convertito in L. 9/2011
60 Ufficio IX
Contributi per progetti di cooperazione nell'ambito dell'Accordo Italo-Israeliano di cooperazione nel campo della ricerca e dello sviluppo industriale scientifico e tecnologico.
L. n.154/2002
60 Ufficio VIII
- Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese
Procedimento Riferimenti Normativi Termine Unita' organizzativa responsabile
Liquidazione di missioni effettuate sul territorio nazionale o all'estero
D.Lgs. n.860/1948
L. n.836/1973
D.P.R. n.18/1967
60 Segreteria
Liquidazione fatture per acquisti di beni e servizi in materia di internazio- nalizzazione delle imprese
L. n.56/2005
60 Ufficio I
Rimborso spese di viaggio e pagamento di diarie per membri estranei al Ministero di consigli, comitati e commissioni
D.P.R. n.18/1967
90 Ufficio III
Liquidazione di missioni in ambito UNESCO
D.Lgs. n.860/1948
90 Ufficio VI
Nomina all'estero del personale docente e non docente della scuola
D.Lgs. n.297/1994
D.P.R. n.215/1967
90
Trasferimenti fra scuole all'estero del personale docente e non docente
D.Lgs. n.297/1994
90
Riconoscimento della parita' scolastica alle scuole non statali situate in territorio estero
D.M. n.4716/2009
90
Determinazione ed emissione dei mandati di pagamento dei contributi spese abitazione al personale della scuola in servizio all'estero
D.Lgs. n.297/1994
D.Lgs. n.62/1998
90
Determinazione ed emissione dei mandati di pagamento relativi a provvidenze scolastiche al personale della scuola in servizio all'estero
D.Lgs. n.297/1994
D.Lgs. n.62 /1998
90 Ufficio V
Erogazione anticipi relativi a spese per viaggi di trasferimento
D.Lgs. n.297/1994
D.Lgs. n.62/1998
45
Liquidazione del saldo relativo a spese di trasferimento e trasporto di masserizie per il personale della scuola in servizio all'estero
D.Lgs. n.297/1994
D.Lgs. n.62/1998
90
Liquidazione delle spese di viaggio per ferie al personale della scuola in servizio all'estero
D.Lgs. n.297/1994
D.Lgs. n.62/1998
90
Liquidazione polizze assicurative e assistenza sanitaria (personale della scuola in servizio all'estero)
D.Lgs. n.62/1998
90
Liquidazione spese per trasporto salme (personale della scuola in servizio all'estero)
D.Lgs. n.62/1998
D.P.R. n.18/1967
90
Liquidazione della polizza assicurativa rischi (personale della scuola in servizio all'estero)
D.Lgs. n.62/1998
90
Liquidazione indennita' di missione e rimborso spese nonche' compenso forfettario a presidenti e commissari d'esame
D.Lgs. n.297/1994
90
Compenso forfettario membri esami di Stato
L. n.22/1970
90
Liquidazione dei contratti per corsi di formazione del personale docente e non docente da destinare all'estero
D.Lgs. n.297/1994
D.P.R. n.215/1967
90
Rilascio certificati servizi di ruolo
D.Lgs. n.297/1994
60
Rilascio certificati servizi non di ruolo prestati all'estero
D.Lgs. n.297/1994
90
Autorizzazione o diniego all'esportazione, importazione o transito materiali di armamento
D.P.C.M. n.93/2005
60 UAMA
- Direzione Generale per gli Italiani all'Estero e le Politiche Migratorie
Procedimento Riferimenti Normativi Termine Unita' organizzativa responsabile
Liquidazione di missioni effettuate in Italia o all'estero
D.Lgs. n.860/1948
L. n.836/1973
60 Segreteria
Liquidazione dell'indennita' ai profughi per reinsediamento nel Paese di provenienza e spese per il rientro dai luoghi di attuale dimora
L. n.344/1991
90 Ufficio IV
Erogazione contributi alle Organizzazioni Internazionali (ILO e OIM)
L. n.1622/1947
L. n.449/1989
90 Ufficio VII
- Uffici all'estero
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