DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 2011, n. 179

Type DPR
Publication 2011-09-14
Ultimo aggiornamento 2011-11-11
State In force
Source Normattiva
articles 14
Reform history JSON API

Note all'art. 11: - Si riporta il testo degli articoli 3, comma 6, e 42, comma 4, del citato decreto legislativo n. 286 del 1998: «Art. 3. (Politiche migratorie). - (Omissis). 6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare di concerto con il Ministro dell'interno, si provvede all'istituzione di Consigli territoriali per l'immigrazione, in cui siano rappresentati le competenti amministrazioni locali dello Stato, la Regione, gli enti locali, gli enti e le associazioni localmente attivi nel soccorso e nell'assistenza agli immigrati, le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro, con compiti di analisi delle esigenze e di promozione degli interventi da attuare a livello locale». «Art. 42. (Misure di integrazione sociale). - (Omissis). 4. Ai fini dell'acquisizione delle osservazioni degli enti e delle associazioni nazionali maggiormente attivi nell'assistenza e nell'integrazione degli immigrati di cui all'art. 3, comma 1, e del collegamento con i Consigli territoriali di cui all'art. 3, comma 6, nonche' dell'esame delle problematiche relative alla condizione degli stranieri immigrati, e' istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Consulta per i problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglie, presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da un Ministro da lui delegato. Della Consulta sono chiamati a far parte, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri: a) rappresentanti delle associazioni e degli enti presenti nell'organismo di cui al comma 3 e rappresentanti delle associazioni che svolgono attivita' particolarmente significative nel settore dell'immigrazione in numero non inferiore a dieci; b) rappresentanti degli stranieri extracomunitari designati dalle associazioni piu' rappresentative operanti in Italia, in numero non inferiore a sei; c) rappresentanti designati dalle confederazioni sindacali nazionali dei lavoratori, in numero non inferiore a quattro; d) rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro dei diversi settori economici, in numero non inferiore a tre; e) otto esperti designati rispettivamente dai Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della pubblica istruzione, dell'interno, di grazia e giustizia, degli affari esteri, delle finanze e dai Dipartimenti della solidarieta' sociale e delle pari opportunita'; f) otto rappresentanti delle autonomie locali, di cui due designati dalle regioni, uno dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), uno dall'Unione delle province italiane (UPI) e quattro dalla Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; g) due rappresentanti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL); g-bis) esperti dei problemi dell'immigrazione in numero non superiore a dieci».

Art. 12

Disposizioni finali

1.La conoscenza della lingua italiana secondo i livelli di cui al quadro comune europeo di riferimento per le lingue emanato dal Consiglio d'Europa, laddove il presente regolamento ne richieda la prova documentale, e' comprovata attraverso le certificazioni di competenza linguistica rilasciate dalle istituzioni convenzionate con il Ministero degli affari esteri, riconosciute dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e conseguite presso le sedi presenti nel territorio italiano e all'estero, nonche' attraverso le certificazioni rilasciate al termine di un corso di lingua italiana frequentato presso i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti di cui all'articolo 1, comma 632, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2.Laddove il presente regolamento preveda la frequenza di corsi di integrazione linguistica e sociale ai fini del riconoscimento di crediti, il riferimento si intende effettuato alla frequenza con profitto di corsi finalizzati all'apprendimento della lingua e cultura italiana, che si concludono con il rilascio di una certificazione comunque denominata non avente valore legale di titolo di studio in Italia, tenuti anche all'estero da amministrazioni pubbliche ovvero da istituzioni scolastiche, formative o culturali private a cio' accreditate o autorizzate, ai sensi della normativa vigente, dalle amministrazioni statali, dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

Nota all'art. 12: - Per il testo dell'art. 1, comma 632, della citata legge n. 296 del 2006, si veda nelle note all'art. 2.

Art. 13

Disposizione finanziaria

1.All'attuazione del presente regolamento si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2.Alle risorse destinate all'istituzione dell'Anagrafe di cui all'articolo 9 e' data specifica evidenza contabile nello stato di previsione del Ministero dell'interno mediante l'istituzione di due appositi capitoli di spesa, rispettivamente per le spese di parte capitale e per le spese di parte corrente.

3.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 14

Entrata in vigore

1.Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal centoventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Maroni, Ministro dell'interno

Gelmini, Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca

Sacconi, Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Fitto, Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale

Visto, il Guardasigilli: Palma Registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 2011

Registro n. 19, foglio n. 315

Allegato A

ALLEGATO A (di cui all'articolo 2, comma 1) ACCORDO DI INTEGRAZIONE tra lo Stato, in persona del Prefetto di___ e il Sig./la Sig.ra________ Preambolo L'integrazione, intesa come processo finalizzato a promuovere la convivenza dei cittadini italiani e di quelli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio nazionale, nel rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione italiana, si fonda sul reciproco impegno a partecipare alla vita economica, sociale e culturale della societa'. In particolare, per i cittadini stranieri integrarsi in Italia presuppone l'apprendimento della lingua italiana e richiede il rispetto, l'adesione e la promozione dei valori democratici di liberta', di eguaglianza e di solidarieta' posti a fondamento della Repubblica italiana. A questi obiettivi mira l'accordo di integrazione che, ai sensi dell'articolo 4-bis del testo unico delle disposizioni concernenti l'immigrazione, lo straniero e' tenuto a sottoscrivere contestualmente alla presentazione della domanda di rilascio del permesso di soggiorno, quale condizione necessaria per ottenere il permesso medesimo. Tanto premesso, il Sig./la Sig.ra___, di seguito denominato «l'interessato», e lo Stato, rappresentato dal Prefetto di ___________o da un suo delegato________, convengono e stipulano quanto segue. Art. 1. - Impegni dello straniero L'interessato si impegna a: a) acquisire una conoscenza della lingua italiana parlata equivalente almeno al livello A2 di cui al quadro comune europeo di riferimento per le lingue emanato dal Consiglio d'Europa; b) acquisire una sufficiente conoscenza dei principi fondamentali della Costituzione della Repubblica, dell'organizzazione e funzionamento delle istituzioni pubbliche e della vita civile in Italia, con particolare riferimento ai settori della sanita', della scuola, dei servizi sociali, del lavoro e agli obblighi fiscali; c) garantire l'adempimento dell'obbligo di istruzione da parte dei figli minori; d) assolvere gli obblighi fiscali e contributivi. L'interessato dichiara, altresi', di aderire alla Carta dei valori della cittadinanza e dell'integrazione di cui al decreto del Ministro dell'interno 23 aprile 2007 e si impegna a rispettarne i principi. Art. 2. - Impegni dello Stato Lo Stato: a) assicura il godimento dei diritti fondamentali e la pari dignita' sociale delle persone senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche e di condizioni personali e sociali, prevenendo ogni manifestazione di razzismo e di discriminazione; agevola, inoltre, l'accesso alle informazioni che aiutano i cittadini stranieri a comprendere i principali contenuti della Costituzione italiana e dell'ordinamento generale dello Stato; b) garantisce in raccordo con le regioni e gli enti locali il controllo del rispetto delle norme a tutela del lavoro dipendente; il pieno accesso ai servizi di natura sanitaria e a quelli relativi alla frequenza della scuola dell'obbligo; c) favorisce il processo di integrazione dell'interessato attraverso l'assunzione di ogni idonea iniziativa, in raccordo con le regioni, gli enti locali e l'associazionismo no profit. In tale quadro, assicura all'interessato, entro un mese dalla stipula del presente accordo, la partecipazione gratuita ad una sessione di formazione civica e di informazione sulla vita in Italia della durata di un giorno. Art. 3 - Durata dell'accordo L'accordo ha la durata di due anni prorogabile di un altro anno. Art. 4. - Articolazione dell'accordo per crediti L'accordo e' articolato per crediti, nel senso che all'interessato sono riconosciuti i crediti indicati nell'accluso allegato B del regolamento recante la disciplina dell'accordo di integrazione, numericamente proporzionali al raggiungimento di livelli crescenti della conoscenza della lingua italiana, della cultura civica e della vita civile in Italia, certificati anche a seguito della frequenza con profitto di corsi di istruzione, di formazione e di integrazione linguistica e sociale ovvero del conseguimento di diplomi o titoli comunque denominati aventi valore legale di titolo di studio o professionale. All'atto della sottoscrizione dell'accordo sono assegnati allo straniero sedici crediti corrispondenti al livello A1 di conoscenza della lingua italiana parlata ed al livello sufficiente di conoscenza della cultura civica e della vita civile in Italia Detti crediti vengono confermati, all'atto della verifica dell'accordo, nel caso in cui siano accertati i predetti requisiti di conoscenza della lingua italiana parlata al livello A1 ed il livello sufficiente di conoscenza della cultura civica e della vita civile in Italia; in caso contrario si provvede alle corrispondenti decurtazioni. Resta fermo che, qualora in sede di verifica sia accertato un livello di conoscenza superiore rispetto a quello minimo previsto rispettivamente ai punti 1 e 2 dell'Allegato B, si provvede al riconoscimento dei crediti, aggiuntivi rispetto a quelli attribuiti all'atto della sottoscrizione, nella misura corrispondente al livello di conoscenza effettivamente accertato. I crediti maturati subiscono le decurtazioni indicate nell'accluso allegato C del regolamento recante la disciplina dell'accordo di integrazione, in connessione con: le condanne penali anche con sentenza non definitiva; l'applicazione anche non definitiva di misure di sicurezza personali; l'irrogazione di sanzioni pecuniarie definitive in relazione a gravi illeciti amministrativi o tributari. L'ammontare delle decurtazioni e' proporzionale alla gravita' degli illeciti penali, amministrativi o tributari e degli inadempimenti commessi. La mancata partecipazione alla sessione di formazione civica e di informazione sulla vita in Italia di cui all'articolo 2 da' luogo alla decurtazione di quindici dei sedici crediti assegnati all'atto della sottoscrizione dell'accordo. Art. 5. - Scadenza e verifica dell'accordo Un mese prima della scadenza del biennio di durata dell'accordo, lo sportello unico per l'immigrazione presso la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di_____, di seguito «sportello unico», ne avvia la verifica, attraverso la documentazione presentata dall'interessato o quella acquisita di ufficio. In assenza di idonea documentazione, l'interessato puo' chiedere di far accertare il proprio livello di conoscenza della lingua italiana, della cultura civica e della vita civile in Italia attraverso un apposito test a cura dello sportello unico. La verifica si conclude con l'attribuzione dei crediti finali e l'assunzione di una delle seguenti determinazioni: a) adempimento dell'accordo, qualora il numero dei crediti finali sia pari o superiore a trenta crediti e, contestualmente, siano stati conseguiti i livelli di conoscenza della lingua italiana e della cultura civica e della vita civile in Italia indicati nell'art. 1, lett. a) e b); b) proroga dell'accordo per un anno alle medesime condizioni, qualora il numero dei crediti finali sia compreso tra uno e ventinove ovvero non siano stati conseguiti i livelli della conoscenza della lingua italiana parlata, della cultura civica e della vita civile in Italia di cui alla lettera a ). Della proroga e' data comunicazione all'interessato. c) inadempimento dell'accordo e conseguente espulsione dell'interessato dal territorio nazionale, qualora il numero dei crediti finali sia pari o inferiore a zero. Se, ai sensi della legislazione vigente, l'interessato non puo' essere espulso, l'inadempimento dell'accordo e' preso in considerazione esclusivamente ai fini delle future decisioni discrezionali in materia di immigrazione. In caso di permesso di soggiorno della durata di un anno, un mese prima della scadenza, si procede alla verifica della partecipazione alla sessione di formazione civica e di informazione di cui all'articolo 2, con decurtazione di quindici dei sedici crediti assegnati all'atto della sottoscrizione, ove si accerti la mancata partecipazione, e rinvio di ogni ulteriore determinazione all'esito della verifica da effettuarsi alla scadenza del biennio di durata dell'accordo. L'inadempimento dell'obbligo di cui all'articolo 1, lett. c) produce gli effetti di cui alla precedente lett. c). Art. 6. - Anagrafe degli intestatari degli accordi di integrazione Presso il Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno e' istituita l'anagrafe nazionale degli intestatari degli accordi di integrazione, in cui sono inseriti e gestiti, nel rispetto della riservatezza dei dati personali, tutti i dati relativi all'accordo sottoscritto, i crediti di volta in volta assegnati o decurtati, nonche' le vicende modificative ed estintive dell'accordo medesimo. I dati inseriti nell'anagrafe sono comunicati di volta in volta all'interessato. Questi ha accesso diretto all'anagrafe e, in tal modo, puo' controllare in ogni momento l'iter dell'accordo da lui stipulato. Art. 7. - Disposizioni finali. La gestione del presente accordo nelle fasi successive alla stipula e' affidata allo sportello unico per l'immigrazione presso la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di___. Per quanto non previsto dal presente accordo, si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica_____, recante la disciplina dell'accordo di integrazione tra lo straniero e lo Stato. Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato B

ALLEGATO B (di cui all'articolo 2, comma 3) Tabella dei crediti riconoscibili in relazione alla conoscenza della lingua italiana, della cultura civica e della vita civile in Italia 1. Conoscenza della lingua italiana Crediti riconoscibili () (secondo il quadro comune europeo di riferimento per le lingue emanato dal Consiglio d'Europa) livello A1 (solo lingua parlata) 10 livello A1 14 livello A2 (solo lingua parlata) 20 livello A2 24 livello B1 (solo lingua parlata) 26 livello B1 28 livelli superiori a B1 30 () I crediti relativi alla presente voce non sono cumulabili tra loro 2. Conoscenza della cultura civica Crediti riconoscibili () e della vita civile in Italia Livello sufficiente 6 Livello buono 9 Livello elevato 12 () I crediti relativi alla presente voce non sono cumulabili tra loro 3. Percorsi di istruzione Crediti riconoscibili ()() per adulti, corsi di istruzione secondaria superiore o di istruzione e formazione professionale (nell'ambito del sistema educativo di istruzione e formazione di cui alla legge n. 53/2003) Frequenza con profitto di un corso 4 di durata pari ad almeno 80 ore Frequenza con profitto di un corso 5 di durata pari ad almeno 120 ore Frequenza con profitto di un corso 10 di durata pari ad almeno 250 ore Frequenza con profitto di un corso 20 di durata pari ad almeno 500 ore Frequenza con profitto di un anno 30 scolastico () I crediti relativi alla presente voce non sono cumulabili tra loro () I crediti di cui alla presente voce sono dimezzati qualora, a conclusione del percorso o del corso, allo straniero siano riconosciuti, ai sensi della successiva voce n. 6, i crediti relativi al conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore o di qualifica professionale 4. Percorsi degli istituti tecnici Crediti riconoscibili () superiori o di istruzione e formazione tecnica superiore (nell'ambito del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore di cui all'art. 69 della legge n. 144/1999) Frequenza con profitto di un semestre 15 (per ciascun semestre) () I crediti di cui alla presente voce sono dimezzati qualora, a conclusione del percorso, allo straniero siano riconosciuti, ai sensi della successiva voce n. 6, i crediti relativi al conseguimento del diploma di tecnico superiore o del certificato di specializzazione tecnica superiore 5. Corsi di studi universitari o di Crediti riconoscibili () alta formazione in Italia (presso universita' statali e non statali, istituti di istruzione universitaria ad ordinamento speciale o istituzioni del sistema dell'alta formazione di cui all'art. 2 della legge n. 508/1999, autorizzati al rilascio di titoli di studio aventi valore legale) Frequenza di un anno accademico con 30 superamento di due verifiche di profitto Frequenza di un anno accademico con 32 superamento di tre verifiche di profitto Frequenza di un anno accademico con 34 superamento di quattro verifiche di profitto Frequenza di un anno accademico con 36 superamento di cinque o piu' verifiche di profitto Frequenza di un anno di dottorato di 50 ricerca o di corso equiparato con valutazione positiva della attivita' di ricerca svolta nell'anno frequentato () I crediti di cui alla presente voce sono dimezzati qualora, a conclusione del corso, allo straniero siano riconosciuti, ai sensi della successiva voce n. 6, i crediti relativi al conseguimento del corrispondente diploma di laurea, laurea magistrale, specializzazione o del titolo di dottore di ricerca o titoli equiparati 6. Conseguimento di titoli di studio Crediti riconoscibili aventi valore legale in Italia (al termine dei corsi o percorsi di cui alle precedenti voci 3, 4 e 5) Diploma di qualifica professionale 35 Diploma di istruzione secondaria superiore 36 Diploma di tecnico superiore o certificato 37 di specializzazione tecnica superiore Diploma di laurea o titolo accademico 46 equiparato Diploma di laurea magistrale o titolo 48 accademico equiparato Diploma di specializzazione o titolo 50 accademico equiparato Titolo di dottore di ricerca o titolo 64 accademico equiparato 7. Attivita' di docenza Crediti riconoscibili Conseguimento dell'abilitazione 50 all'esercizio della professione di docente, ai sensi dell'art. 49 del D.P.R. n. 394/1999 (nell'ambito del sistema educativo di istruzione e formazione di cui alla legge n. 53/2003) Svolgimento dell'attivita' di docenza 54 nelle universita', negli istituti di istruzione universitaria ad ordinamento speciale o nelle istituzioni del sistema dell'alta formazione (si fa riferimento alle universita' statali e non statali, agli istituti di istruzione universitaria ad ordinamento speciale, alle istituzioni del sistema dell'alta formazione di cui all'art. 2 della legge n. 508/1999, autorizzati al rilascio di titoli di studio aventi valore legale in Italia) 8. Corsi di integrazione linguistica Crediti riconoscibili () e sociale (frequentati in una delle istituzioni di cui all'art. 12, comma 2) Frequenza con profitto di un corso 4 di durata pari ad almeno 80 ore Frequenza con profitto di un corso 5 di durata pari ad almeno 120 ore Frequenza con profitto di un corso 10 di durata pari ad almeno 250 ore ovvero superamento del test di conoscenza della lingua tedesca ai sensi dell'art. 6, comma 1-bis Frequenza con profitto di un corso 20 di durata pari ad almeno 500 ore Frequenza con profitto di un corso 30 di durata pari ad almeno 800 ore () I crediti relativi alla presente voce non sono cumulabili tra loro ne' con quelli di cui alle precedenti voci 3, 4, 5, 6 e 7. 9. Onorificenze e benemerenze Crediti riconoscibili pubbliche Conferimento di onorificenze 6 della Repubblica italiana Conferimento di altre benemerenze 2 pubbliche 10. Attivita' economico-imprenditoriali Crediti riconoscibili Svolgimento di attivita' 4 economico-imprenditoriali, 12. Scelta di un medico di base Crediti riconoscibili scelta di un medico di base iscritto 4 nei registri Asl 13. Partecipazione alla vita sociale Crediti riconoscibili Svolgimento di attivita' di volontariato presso associazioni iscritte nei pubblici 4 registri o che svolgono attivita' di promozione sociale 14. Abitazione Crediti riconoscibili Sottoscrizione, registrazione e ove prescritto trascrizione di un contratto di locazione pluriennale o di acquisto di 6 un immobile ad uso abitativo ovvero certificazione dell'accensione di un mutuo per l' acquisto di un immobile ad uso abitativo 15. Corsi di formazione anche Crediti riconoscibili nel Paese di origine Partecipazione con profitto a tirocini formativi e di orientamento ovvero a programmi di formazione 2 professionale diversi da quelli che costituiscono la motivazione dell'autorizzazione all'ingresso Partecipazione con profitto 4 a programmi di formazione all'estero previsti dall'art. 23 del testo unico

Allegato C

ALLEGATO C (di cui all'articolo 4, comma 2) Tabella dei crediti decurtabili ai sensi dell'articolo 4, comma 2 1. Reati Crediti decurtabili Condanna anche non definitiva 2 al pagamento di una ammenda non inferiore a 10 mila euro Condanna anche non definitiva 3 alla pena dell'arresto inferiore a tre mesi anche congiunta al pagamento di una ammenda Condanna anche non definitiva 5 alla pena dell'arresto superiore a tre mesi Condanna anche non definitiva 6 al pagamento di una multa non inferiore a 10 mila euro Condanna anche non definitiva 8 alla pena della reclusione inferiore a tre mesi anche congiunta al pagamento di una multa Condanna anche non definitiva 10 alla pena della reclusione non inferiore a tre mesi Condanna anche non definitiva 15 alla pena della reclusione non inferiore ad un anno Condanna anche non definitiva 20 alla pena della reclusione non inferiore a due anni Condanna anche non definitiva 25 alla pena della reclusione non inferiore a tre anni 2. Misure di sicurezza personali Crediti decurtabili Applicazione provvisoria di una 6 misura di sicurezza ai sensi dell'articolo 206 c.p. Applicazione anche in via non 10 definitiva di una misura di sicurezza personale 3. Illeciti amministrativi e tributari Crediti decurtabili Irrogazione di una sanzione 2 pecuniaria definitiva di importo non inferiore a 10 mila euro Irrogazione di una sanzione 4 pecuniaria definitiva di importo non inferiore a 30 mila euro Irrogazione di una sanzione 6 pecuniaria definitiva di importo non inferiore a 60 mila euro Irrogazione di una sanzione 8 pecuniaria definitiva di importo non inferiore a 100 mila euro

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.

Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio. Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)