LEGGE 27 ottobre 2011, n. 192

Type Legge
Publication 2011-10-27
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del provvedimento: 24/11/2011

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra la Comunita' europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Indonesia dall'altra, con Atto finale, fatto a Giacarta il 9 novembre 2009.

Art. 2

Ordine di esecuzione

1.Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 48 dell'Accordo stesso.

Art. 3

Entrata in vigore

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Frattini, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: Palma

Allegato-art. 1

Allegato ACCORDO QUADRO DI PARTENARIATO GLOBALE E COOPERAZIONE TRA LA COMUNITA' EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA DI INDONESIA, DALL'ALTRA LA COMUNITA' EUROPEA, in appresso "la Comunita'", nonche' IL REGNO DEL BELGIO, LA REPUBBLICA DI BULGARIA, LA REPUBBLICA CECA, IL REGNO DI DANIMARCA, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA DI ESTONIA, L'IRLANDA, LA REPUBBLICA ELLENICA, IL REGNO DI SPAGNA, LA REPUBBLICA FRANCESE, LA REPUBBLICA ITALIANA, LA REPUBBLICA DI CIPRO, LA REPUBBLICA DI LETTONIA, LA REPUBBLICA DI LITUANIA, IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO, LA REPUBBLICA DI UNGHERIA, MALTA, IL REGNO DEI PAESI BASSI, LA REPUBBLICA D'AUSTRIA, LA REPUBBLICA DI POLONIA, LA REPUBBLICA PORTOGHESE, LA ROMANIA, LA REPUBBLICA DI SLOVENIA, LA REPUBBLICA SLOVACCA, LA REPUBBLICA DI FINLANDIA, IL REGNO DI SVEZIA, IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, parti contraenti del trattato che istituisce la Comunita' europea e del trattato sull'Unione europea, in appresso gli "Stati membri", da una parte, e IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI INDONESIA, dall'altra, in appresso denominati congiuntamente "le parti", CONSIDERANDO i tradizionali vincoli di amicizia e gli stretti legami storici, politici ed economici che uniscono la Repubblica di Indonesia e la Comunita'; CONSIDERANDO che le Parti attribuiscono particolare importanza alla natura globale delle loro relazioni reciproche; RIBADENDO l'importanza attribuita dalle Parti al rispetto dei principi sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite; RIBADENDO l'impegno assunto dalle Parti per quanto riguarda il rispetto, la promozione e la tutela dei principi democratici e dei diritti umani fondamentali, dello Stato di diritto, della pace e della giustizia a livello internazionale contemplati, fra l'altro, dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dallo Statuto di Roma e dagli altri strumenti internazionali in materia di diritti dell'uomo applicabili a entrambe le Parti; RIBADENDO il rispetto della sovranita', dell'integrita' territoriale e dell'unita' nazionale della Repubblica di Indonesia; RIBADENDO l'importanza attribuita da entrambe le Parti ai principi dello Stato di diritto e del buon governo e il comune desiderio di promuovere il progresso economico e sociale a beneficio delle rispettive popolazioni, tenendo conto del principio dello sviluppo sostenibile e delle esigenze connesse alla tutela dell'ambiente; RIBADENDO che i crimini piu' gravi, motivo di allarme per la comunita' internazionale, non devono rimanere impuniti, che coloro che sono accusati di tali crimini dovrebbero essere tradotti in giustizia e, se riconosciuti colpevoli, dovrebbero essere debitamente puniti e che la loro effettiva repressione deve essere garantita mediante provvedimenti adottati in ambito nazionale e attraverso il rafforzamento della cooperazione internazionale; IMPEGNANDOSI fermamente a combattere tutte le forme di criminalita' organizzata transnazionale e di terrorismo in conformita' del diritto internazionale, segnatamente la legislazione riguardante i diritti dell'uomo, i principi umanitari relativi alle migrazioni e alle questioni inerenti ai rifugiati e il diritto umanitario internazionale, nonche' a istituire una cooperazione e strumenti efficaci a livello internazionale per eliminarle definitivamente; CONSIDERANDO che le Parti riconoscono che l'adozione delle convenzioni internazionali pertinenti e delle altre risoluzioni pertinenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, compresa l'UNSCR 1540, sottende l'impegno dell'intera comunita' internazionale a combattere la proliferazione delle armi di distruzione di massa; RICONOSCENDO la necessita' di accelerare il disarmo e rafforzare gli obblighi in materia di non proliferazione sanciti dal diritto internazionale onde scongiurare, fra l'altro, il pericolo rappresentato dalle armi di distruzione di massa; RICONOSCENDO l'importanza dell'accordo di cooperazione del 7 marzo 1980 tra la Comunita' economica europea e l'Indonesia, la Malaysia, le Filippine, Singapore e la Tailandia, Stati membri dell'Associazione delle nazioni del sud-est asiatico (ASEAN), e dei successivi protocolli di adesione; RICONOSCENDO l'importanza di rafforzare le relazioni tra le Parti al fine di intensificare la cooperazione e la comune volonta' di consolidare, approfondire e diversificare dette relazioni nei settori di reciproco interesse su basi di parita', non discriminazione, rispetto dell'ambiente naturale e mutui vantaggi; CONFERMANDO il loro desiderio di intensificare, tenendo conto delle attivita' svolte nel contesto regionale, la cooperazione fra la Comunita' e la Repubblica di Indonesia in base a valori comuni e con vantaggi reciproci; IN CONFORMITA' delle rispettive leggi e normative, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: ARTICOLO 1 Principi generali 1. Il rispetto dei principi democratici e dei diritti umani fondamentali, enunciati nella dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e negli altri strumenti internazionali in materia di diritti dell'uomo applicabili a entrambe le Parti, e' alla base delle politiche interne ed estere delle Parti e costituisce un elemento essenziale del presente accordo. 2. Le Parti confermano i loro valori comuni sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite. 3. Le Parti ribadiscono l'impegno a promuovere lo sviluppo sostenibile, collaborare per affrontare le sfide connesse ai cambiamenti climatici e contribuire al conseguimento degli obiettivi di sviluppo del millennio. 4. Le Parti ribadiscono l'impegno a rispettare la dichiarazione di Parigi del 2005 sull'efficacia degli aiuti e concordano di intensificare la cooperazione onde migliorare ulteriormente le azioni di sviluppo. 5. Le Parti ribadiscono l'importanza attribuita ai principi del buon governo, allo Stato di diritto, compresa l'indipendenza del settore giudiziario, e alla lotta contro la corruzione. 6. Il presente accordo di partenariato e di cooperazione sara' applicato secondo principi di parita' e di reciproco vantaggio.

Allegato-art. 2

ARTICOLO 2 Finalita' della cooperazione Nell'intento di rafforzare le loro relazioni bilaterali, le Parti si impegnano a mantenere un dialogo globale e ad intensificare la cooperazione in tutti i settori di reciproco interesse, in particolare per: a) istituire una cooperazione a livello bilaterale e in tutte le sedi e organizzazioni regionali e internazionali competenti; b) sviluppare gli scambi e gli investimenti tra di esse con reciproci vantaggi; c) istituire una cooperazione in tutti i settori di reciproco interesse connessi al commercio e agli investimenti onde agevolare scambi e flussi d'investimento, evitare ed eliminare gli eventuali ostacoli, comprese, se del caso, le iniziative regionali CE-ASEAN presenti e future; d) istituire una cooperazione in altri settori di reciproco interesse, in particolare turismo e servizi finanziari; fiscalita' e dogane; politica macroeconomica; politica industriale e PMI; societa' dell'informazione; scienza e tecnologia; energia; trasporti e sicurezza dei trasporti; istruzione e cultura; diritti umani; ambiente e risorse naturali, compreso l'ambiente marino; silvicoltura; agricoltura e sviluppo rurale; cooperazione per quanto riguarda l'ambiente marino e la pesca; salute, sicurezza alimentare; salute degli animali; statistiche; protezione dei dati personali; cooperazione per l'ammodernamento dell'amministrazione statale e pubblica; diritti di proprieta' intellettuale; e) istituire una cooperazione in materia di migrazione, comprese l'immigrazione legale e illegale, il traffico e la tratta di esseri umani; f) istituire una cooperazione per quanto riguarda i diritti umani e le questioni giuridiche; g) istituire una cooperazione per la lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa; h) istituire una cooperazione per la lotta al terrorismo e alla criminalita' transnazionale, come la produzione e il traffico di droghe illecite e dei loro precursori e il riciclaggio del denaro; i) promuovere la partecipazione di entrambe ai programmi di cooperazione pertinenti a livello subregionale e regionale; j) migliorare l'immagine di ciascuna Parte nelle regioni dell'altra; k) promuovere la comprensione fra i popoli con l'aiuto di enti non governativi di vario tipo, come i think-tank, le universita', la societa' civile e i media, attraverso seminari, conferenze, interazione fra i giovani e altre attivita'.

Allegato-art. 3

ARTICOLO 3 Lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa 1. Le Parti ritengono che la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori, statali o non, costituisca una delle piu' gravi minacce per la stabilita' e la sicurezza internazionali. 2. Le Parti convengono pertanto di cooperare e di contribuire alla lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori garantendo il pieno rispetto e l'attuazione a livello nazionale degli obblighi assunti nell'ambito dei trattati e degli accordi internazionali sul disarmo e sulla non proliferazione, nonche' degli altri accordi negoziati a livello multilaterale e degli obblighi internazionali sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite. Le Parti convengono che questa disposizione costituisce un elemento fondamentale del presente accordo. 3. Le Parti convengono di collaborare e di prendere misure onde rafforzare l'applicazione degli strumenti internazionali sul disarmo e sulla non proliferazione delle armi di distruzione di massa applicabili a entrambe, anche mediante la condivisione di informazioni, competenze ed esperienze. 4. Le Parti convengono di collaborare per contribuire a combattere la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori prendendo le misure necessarie per la firma, la ratifica o l'adesione, a seconda dei casi, e la piena applicazione di tutti gli altri strumenti internazionali pertinenti. 5. Le Parti convengono di collaborare per instaurare controlli efficaci delle esportazioni a livello nazionale, onde prevenire la proliferazione mediante un controllo delle esportazioni e del transito di beni connessi alle armi di distruzione di massa, compreso il controllo dell'uso finale di dette armi per le tecnologie a duplice uso, istituendo sanzioni efficaci in caso di violazione dei controlli all'esportazione. 6. Le Parti decidono di avviare un dialogo politico regolare che accompagni e consolidi gli elementi suddetti. Il dialogo puo' svolgersi a livello regionale.

Allegato-art. 4

ARTICOLO 4 Cooperazione in campo giuridico 1. Le Parti collaborano per le questioni attinenti allo sviluppo dei loro sistemi giuridici, delle loro leggi e delle loro istituzioni giuridiche, anche in termini di efficacia, segnatamente attraverso scambi di opinioni e di competenze e lo sviluppo delle capacita'. Nei limiti dei rispettivi poteri e delle rispettive competenze, le Parti si adoperano per sviluppare l'assistenza reciproca in campo giuridico per quanto riguarda le questioni penali e l'estradizione. 2. Le Parti ribadiscono che i crimini piu' gravi, motivo di allarme per la comunita' internazionale, non devono rimanere impuniti, che coloro che sono accusati di tali crimini dovrebbero essere tradotti in giustizia e, se riconosciuti colpevoli, dovrebbero essere debitamente puniti. 3. Le Parti convengono di collaborare per l'applicazione del decreto presidenziale sul piano d'azione nazionale 2004-2009 in materia di diritti umani, compresi i preparativi per la ratifica e l'applicazione degli strumenti internazionali sui diritti umani, come la Convenzione per la prevenzione e la repressione del genocidio e lo Statuto di Roma istitutivo della Corte penale internazionale. 4. Le Parti convengono che un dialogo tra di esse in questo campo sarebbe proficuo.

Allegato-art. 5

ARTICOLO 5 Cooperazione nella lotta al terrorismo 1. Ribadendo l'importanza della lotta al terrorismo, e conformemente alle convenzioni internazionali applicabili, compresi gli strumenti sui diritti umani e il diritto umanitario internazionale, e alle rispettive normative e regolamentazioni, e tenendo conto della strategia globale contro il terrorismo delle Nazioni Unite contenuta nella risoluzione 60/288 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite dell'8 settembre 2006 e della dichiarazione comune UE-ASEAN sulla cooperazione per la lotta al terrorismo del 28 gennaio 2003, le Parti convengono di cooperare nella prevenzione e nella repressione degli atti di terrorismo. 2. Nel quadro dell'attuazione della risoluzione 1373 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e delle altre risoluzioni delle Nazioni Unite pertinenti, delle convenzioni e degli strumenti internazionali applicabili a entrambe, le Parti collaborano per combattere il terrorismo promuovendo in particolare: - lo scambio di informazioni sui gruppi terroristici e sulle loro reti di sostegno conformemente al diritto internazionale e nazionale; - lo scambio di pareri sui mezzi e sui metodi utilizzati per contrastare il terrorismo, anche dal punto di vista tecnico e della formazione, e lo scambio di esperienze in materia di prevenzione del terrorismo; - la cooperazione per l'applicazione delle leggi, rafforzando il quadro giuridico e cercando di eliminare i fattori che favoriscono la diffusione del terrorismo; - la cooperazione per promuovere i controlli e la gestione delle frontiere, rafforzando le capacita' mediante la creazione di reti, programmi di formazione e d'istruzione, scambi di visite di alti funzionari, accademici, analisti e operatori del settore e l'organizzazione di seminari e conferenze.

Allegato-art. 6

ARTICOLO 6 Le Parti si impegnano a scambiare opinioni e a collaborare nelle sedi e organizzazioni regionali e internazionali come le Nazioni Unite, il dialogo ASEAN-UE, il forum regionale dell'ASEAN (ARF), il vertice Asia-Europa (ASEM), la conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo (UNCTAD) e l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC).

Allegato-art. 7

ARTICOLO 7 1. Per ciascun settore oggetto di dialogo e di cooperazione nell'ambito del presente accordo, e riservando la debita attenzione alle questioni che rientrano nella cooperazione bilaterale, le Parti concordano di svolgere le attivita' pertinenti a livello bilaterale e/o regionale. Nella scelta del contesto appropriato, le Parti cercheranno di ottimizzare l'impatto e di promuovere la partecipazione di tutti gli interessati sfruttando al meglio le risorse disponibili, tenendo conto della fattibilita' politica e istituzionale e garantendo, se del caso, la coerenza con le altre attivita' in cui sono coinvolti la Comunita' e i partner dell'ASEAN. 2. La Comunita' e l'Indonesia possono decidere, all'occorrenza, di estendere il sostegno finanziario alle attivita' di cooperazione nei settori contemplati dall'accordo o ad esso collegati, compatibilmente con le rispettive procedure e risorse finanziarie. La cooperazione puo' comprendere, in particolare, l'organizzazione di cicli di formazione, laboratori e seminari, scambi di esperti, studi e altre azioni concordate tra le Parti.

Allegato-art. 8

ARTICOLO 8 Principi generali 1. Le Parti avviano un dialogo sul commercio bilaterale e multilaterale e sulle questioni connesse onde intensificare le relazioni commerciali bilaterali e migliorare il sistema commerciale multilaterale. 2. Le Parti si impegnano a promuovere per quanto possibile lo sviluppo e la diversificazione dei loro scambi commerciali reciproci, con vantaggi per entrambe. Esse si impegnano a migliorare le condizioni di accesso al mercato adoperandosi per eliminare gli ostacoli agli scambi, in particolare per eliminare tempestivamente gli ostacoli non tariffari e prendendo misure volte ad aumentare la trasparenza, tenendo conto dei lavori delle organizzazioni internazionali competenti. 3. Riconoscendo che il commercio da' un contributo fondamentale allo sviluppo e che l'assistenza sotto forma di regimi di preferenze commerciali si e' rivelata vantaggiosa per i paesi in via di sviluppo, le Parti cercano di intensificare le consultazioni su tale assistenza nel pieno rispetto delle norme OMC. 4. Le Parti si tengono reciprocamente informate in merito alla definizione delle politiche riguardanti gli scambi e i settori connessi, in particolare l'agricoltura, la sicurezza alimentare, la salute degli animali, i consumatori, le sostanze chimiche pericolose e la gestione dei rifiuti. 5. Le Parti promuovono il dialogo e la cooperazione per sviluppare gli scambi e gli investimenti tra di esse, compreso lo sviluppo delle capacita' tecniche necessarie per risolvere i problemi, nei settori di cui agli articoli da 9 a 16.

Allegato-art. 9

ARTICOLO 9 Questioni sanitarie e fitosanitarie (SPS) Le Parti avviano discussioni e scambi di informazioni sulle procedure legislative, certificative e ispettive, segnatamente nel quadro dell'accordo OMC sulle questioni sanitarie e fitosanitarie (SPS), della Convenzione internazionale per la protezione dei vegetali (CIPV), dell'Ufficio internazionale delle epizoozie (UIE) e della commissione del CODEX Alimentarius (CAC).

Allegato-art. 10

ARTICOLO 10 Ostacoli tecnici al commercio (TBT) Le Parti promuovono l'uso delle norme internazionali, collaborano e si scambiano informazioni sulle norme, sulle procedure di valutazione della conformita' e sui regolamenti tecnici, segnatamente nel quadro dell'accordo OMC sugli ostacoli tecnici agli scambi (TBT).

Allegato-art. 11

ARTICOLO 11 Tutela dei diritti di proprieta' intellettuale Le Parti collaborano per migliorare e applicare la tutela e l'uso dei diritti di proprieta' intellettuale in base alle migliori prassi, nonche' per diffondere la conoscenza in materia. Possono rientrare nella cooperazione scambi di informazione e di esperienze in materia di prassi, promozione, diffusione, razionalizzazione, gestione, armonizzazione, tutela e applicazione efficace dei diritti di proprieta' intellettuale, prevenzione degli abusi in questo campo e lotta contro la contraffazione e la pirateria.

Allegato-art. 12

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