LEGGE 27 ottobre 2011, n. 198

Type Legge
Publication 2011-10-27
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del provvedimento: 25/11/2011

La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Qatar sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Doha il 12 maggio 2010.

Art. 2

Ordine di esecuzione

1.Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 11 dell'Accordo stesso.

Art. 3

Copertura finanziaria

1.Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di euro 12.245 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2011. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4

Entrata in vigore

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Frattini, Ministro degli affari esteri

La Russa, Ministro della difesa

Visto, il Guardasigilli: Palma

Accordo-art. 1

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLO STATO DEL QATAR SULLA COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo dello Stato del Qatar, di seguito denominate due Parti": - confermando il proprio impegno al rispetto della Carta delle Nazioni Unite; - desiderando consolidare la cooperazione tra i Ministeri della Difesa e le Forze Armate dei due Paesi; - convinti che la cooperazione bilaterale favorisce la comprensione delle reciproche questioni militari e rafforza le rispettive capacita' difensive; concordano quanto segue: ARTICOLO 1 PRINCIPI DELLA COOPERAZIONE Nell'ambito di questo Accordo, le due Parti si adoperano di comune accordo ed in conformita' con le rispettive legislazioni e con gli obblighi internazionali per incoraggiare, agevolare e sviluppare la cooperazione delle rispettive capacita' di difesa, su base reciproca.

Accordo-art. 2

ARTICOLO 2 ATTUAZIONE DELLA COOPERAZIONE Le consultazioni tra i rappresentanti delle due Parti si svolgono alternativamente a Doha e Roma, di norma a scadenza annuale, oppure come diversamente concordato, per elaborare e definire le misure di attuazione del presente Accordo.

Accordo-art. 3

ARTICOLO 3 AMBITI DELLA COOPERAZIONE 1. La cooperazione tra le due Parti comprende i seguenti ambiti: a. politica militare e di difesa; b. politica del procurement e dell'industria di difesa militare di competenza dei due Ministeri della Difesa; c. importazione, esportazione e trasporto di armi in conformita' alle rispettive normative e regolamenti nazionali; d. operazioni umanitarie e di peace-keeping; e. osservanza dei trattati internazionali in materia di difesa, di sicurezza e di controllo degli armamenti; f. organizzazione delle Forze Armate, della struttura e dell'equipaggiamento delle unita' militari, gestione del personale; g. addestramento e formazione militare; h. questioni di polizia militare; i. questioni relative all'ambiente e all'inquinamento provocato da attivita' militari; j. servizio medico militare; k. storia militare; l. sport militari. 2. La cooperazione militare puo' non esser circoscritta agli ambiti citati. Le due Parti individuano nuove aree di cooperazione di comune interesse.

Accordo-art. 4

ARTICOLO 4 FORME DI COOPERAZIONE La cooperazione tra le due Parti comprende le seguenti attivita': a. riunioni dei Ministri della Difesa, dei Comandanti in capo e di altri ufficiali autorizzati dalle due Parti; b. scambio di know-how tra le due Parti; c. organizzazione e partecipazione in attivita' di formazione, corsi ed esercitazioni; d. partecipazione di osservatori alle esercitazioni militari; e. contatti tra istituzioni militari omologhe; f. discussioni, consultazioni, riunioni e partecipazione a simposi, conferenze e corsi; g. visita a navi da guerra, aerei ed altre strutture; h. scambio di pubblicazioni informative ed educative; i. scambio di attivita' culturali e sportive; j. qualunque altro programma o attivita' che le due Parti ritengano necessarie e concordino.

Accordo-art. 5

ARTICOLO 5 SCAMBIO DI ARMAMENTI Nell'ambito del presente Accordo ed in riferimento all'art.1, si puo' procedere allo scambio del materiale bellico, armi, munizioni indicato di seguito, da attuare sia con modalita' diretta da Paese a Paese, sia tramite aziende private autorizzate dai rispettivi Governi: a. armi automatiche da fuoco e relative munizioni; b. armi di medio e grosso calibro e relative munizioni; c. bombe, mine, missili, siluri e connesso equipaggiamento di monitoraggio; d. carri armati e veicoli per uso militare; e. aerei ed elicotteri e relativo armamento fabbricati per uso militare; f. polvere da sparo, esplosivi e propellenti per uso militare; g. sistemi fotografici, elettronici ed optoelettronici nonche' altra attrezzatura prodotta per uso militare; h. materiali per l'addestramento militare; i. macchine ed attrezzature progettate per produzione, collaudo e controllo di armi e munizioni; j. equipaggiamento speciale fabbricato per uso militare; k. satelliti; l. sistemi di comunicazione ed attrezzature di comunicazione digitale; m. equipaggiamento elettronico da guerra; n. apparecchiature computerizzate ed informatiche; o. altre armi, strumenti, munizioni e connesso equipaggiamento, come stabilito dalle due Parti.

Accordo-art. 6

ARTICOLO 6 ASPETTI FINANZIARI Le due Parti si impegnano in linea di principio a coprire gli oneri derivanti dal presente Accordo e da qualsiasi attivita' sulla base della reciprocita', come principio generale. La Parte inviante si impegna a coprire i costi di viaggio, gli stipendi, l'assicurazione contro gli incidenti e qualunque altro rimborso conformemente alle normative nazionali. La Parte inviante si fa carico delle spese di trasporto locale, soggiorno e vitto, nonche' delle attivita' da essa disposte, ove la Parte ricevente non abbia stabilito diversamente. Il diritto all'assistenza medica ed i relativi costi sono disciplinati dalle leggi in vigore sul territorio di ciascuna Parte e nei limiti delle rispettive possibilita'. In particolare: a. la Parte ricevente fornisce assistenza medica d'urgenza al personale della Parte inviante; b. la Parte inviante copre le spese dell'assicurazione sanitaria e di infortunio, in aggiunta ai costi di rimpatrio del personale malato; c. se debitamente autorizzata dalle Autorita' nazionali, la Parte ricevente si fa carico di tutti i costi relativi al personale della Parte inviante, qualora la Parte ricevente abbia invitato la Parte inviante a difendere il proprio territorio o ad assisterla previo sostegno in qualsiasi ambito militare. 5 La frequenza di corsi da parte di personale militare nonche' gli aspetti finanziari e sanitari e le misure dettagliate per l'attuazione di qualsiasi specifica forma di cooperazione sono regolati per mezzo di accordi "specifici" conclusi dalle due Parti in conformita' con le leggi esistenti nei due Paesi. 6 Se una delle parti invia una delegazione, al di fuori di quanto previsto da questo accordo, copre i costi connessi.

Accordo-art. 7

ARTICOLO 7 RISARCIMENTO DEI DANNI La Parte il cui personale provoca danni durante o in correlazione alle attivita' svolte, in conformita' alle disposizioni del presente Accordo, si fa carico dei costi dei danni, come previsto dalle norme del Paese della Parte ricevente.

Accordo-art. 8

ARTICOLO 8 ASPETTI DOGANALI E MIGRATORI Si applicano le leggi del Paese ricevente in materia doganale e di immigrazione.

Accordo-art. 9

ARTICOLO 9 SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI RISERVATE 1. Alle informazioni, ai documenti ed ai materiali, per cui si procede allo scambio nell'ambito della cooperazione stabilita dal presente accordo, si garantisce protezione, conformemente al codice di sicurezza del Paese della Parte di provenienza. 2. Ciascuna Parte fornisce a tutte le informazioni, ai documenti ed a i materiali classificati una copertura di sicurezza pari a quella della Parte di provenienza e adotta tutte le misure necessarie perche' sia mantenuta per il tempo richiesto dalla Parte inviante. 3. Ai sensi del presente Accordo: a. per "informazioni classificate" si intendono tutti i documenti o materiali specificati nei punti seguenti o qualsiasi documento, informazione, attivita' o altro, cui e' attribuito un grado di protezione di sicurezza; b. per "documenti classificati" si intendono tutte le informazioni classificate in forma scritta o stampata, compresa l'analisi di dati, nastri, mappe, fotografie, schizzi, progetti, riprese, note, fotocopie fatte con qualsiasi mezzo o processo magnetico o riprese elettromagnetiche o video di qualsiasi tipo; c. per "materiali classificati" si intende qualsiasi oggetto o parte di esso, prototipo, attrezzatura o arma prodotti o in corso di produzione contrassegnato da un livello di protezione. 4. Le informazioni, documenti e i materiali sono considerati riservati se contengono informazioni classificate cui sia assegnato un livello di sicurezza. Si considera informazione riservata qualsiasi comunicazione, fatta in ogni circostanza e con qualsiasi mezzo. 5. Per procedere allo scambio di informazioni, documenti e materiali riservati, le due parti adottano la seguente classificazione di sicurezza: Parte di provvedimento in formato grafico 6. Le Parti assicurano che qualsiasi documento, materiale o tecnologia di cui si proceda allo scambio in virtu' di questo accordo saranno utilizzati per gli scopi stabiliti dalla Parte inviante ed entro i limiti comunemente concordati. 7. Il trasferimento a Parti terze di informazioni, documenti, dati tecnici, materiali difensivi o attrezzature, che siano o meno sottoposti a classificazione di riservatezza, in virtu' della cooperazione derivante dal presente Accordo, avviene previa autorizzazione scritta della Parte di provenienza. 8. Per Parte terza si intende un Paese o un'organizzazione internazionale che non e' Parte di questo accordo e che non dispone dei requisiti per accedere alle informazioni classificate, incluso il principio della necessita' di sapere. Il trasferimento di informazioni riservate tra le due Parti si effettua esclusivamente attraverso i canali Governo - Governo o attraverso canali autorizzati dalle competenti autorita' nazionali di sicurezza dei due Paesi.

Accordo-art. 10

ARTICOLO 10 RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE Le controversie sull'interpretazione, sull'applicazione o del presente Accordo saranno risolte nediante consultazioni o negoziati bilaterali e, se necessario, mediante canali ufficiali.

Accordo-art. 11

ARTICOLO 11 ENTRATA IN VIGORE, MODIFICHE E CESSAZIONE Questo accordo entra in vigore a decorrere dalla data dello scambio reciproco degli strumenti di ratifica. 2. Il presente accordo si puo' emendare in qualsiasi momento attraverso lo scambio di Note Ufficiali. Qualunque modifica entra in vigore successivamente al completamento delle procedure richieste. 3. L'Accordo rimane in vigore per un periodo di cinque anni e si rinnova automaticamente per un periodo addizionale di cinque anni a meno che una delle due Parti non notifichi all'altra la sua intenzione di recedere sei mesi prima del termine dell'ultimo periodo di validita'. 4. In caso di cessazione, le due parti si impegnano a portare a termine le attivita' in essere avviando consultazioni per la risoluzione degli eventuali contenziosi. Fatto il giorno 12 Maggio dell'anno 2010 in due copie originali, entrambe in lingua araba, italiana ed inglese, tutte ugualmente autentiche, in caso di divergenza di interpretazione prevale il testo redatto in lingua inglese. PER IL GOVERNO PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA DELLO STATO DEL QATAR Parte di provvedimento in formato grafico

Agreement

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE STATE OF QATAR ON DEFENCE CO-OPERATION Parte di provvedimento in formato grafico

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