LEGGE 12 novembre 2011, n. 183

Type Legge
Publication 2011-11-12
Ultimo aggiornamento 2027-01-01
State In force
Source Normattiva
articles 36
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20.Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilita' interno, ciascuno degli enti di cui al comma 1 e' tenuto a inviare, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilita' interno nel sito web "http://pattostabilitainterno.tesoro.it", entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione del saldo finanziario in termini di competenza mista conseguito, firmata digitalmente, ai sensi dell'articolo 24 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, secondo un prospetto e con le modalita' definiti dal decreto di cui al comma 19. La trasmissione per via telematica della certificazione ha valore giuridico ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento al patto di stabilita' interno. Nel caso in cui la certificazione, sebbene in ritardo, sia trasmessa entro sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del conto consuntivo e attesti il rispetto del patto di stabilita' interno, si applicano le sole disposizioni di cui al comma 26, lettera d), del presente articolo. Con riferimento all'anno 2015, nel caso in cui la certificazione sia trasmessa oltre il termine stabilito del 31 marzo e attesti il rispetto del patto di stabilita' interno, la sanzione di cui al comma 26, lettera d), del presente articolo non si applica purche' la certificazione sia stata trasmessa entro il 30 aprile 2016. Decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, in caso di mancata trasmissione da parte dell'ente locale della certificazione, il presidente dell'organo di revisione economico-finanziaria nel caso di organo collegiale ovvero l'unico revisore nel caso di organo monocratico, in qualita' di commissario ad acta, provvede ad assicurare l'assolvimento dell'adempimento e a trasmettere la predetta certificazione entro i successivi trenta giorni. Sino alla data di trasmissione da parte del commissario ad acta le erogazioni di risorse o trasferimenti da parte del Ministero dell'interno sono sospese e, a tal fine, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede a trasmettere apposita comunicazione al predetto Ministero.

20-bis.Decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, l'ente locale e' comunque tenuto ad inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente, se rileva, rispetto a quanto gia' certificato, un peggioramento del proprio posizionamento rispetto all'obiettivo del patto di stabilita' interno.

21.Qualora dai conti della tesoreria statale degli enti locali si registrino prelevamenti non coerenti con gli impegni in materia di obiettivi di debito assunti con l'Unione europea, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, adotta adeguate misure di contenimento dei prelevamenti.

22.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2012, N. 61, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 26 APRILE 2013, N. 51.

23.Gli enti locali istituiti a decorrere dall'anno 2011 sono soggetti alle regole del patto di stabilita' interno dal terzo anno successivo a quello della loro istituzione assumendo, quale base di calcolo su cui applicare le regole, le risultanze dell'anno successivo all'istituzione medesima. Gli enti locali istituiti negli anni 2009 e 2010 adottano come base di calcolo su cui applicare le regole, rispettivamente, le risultanze medie del biennio 2010-2011 e le risultanze dell'anno 2011. Ai fini del presente comma sono considerate le amministrazioni provinciali interessate nel 2009 dallo scorporo di province di nuova istituzione. Il presente comma non si applica alle citta' metropolitane e alle province oggetto di riordino di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56. I comuni istituiti a seguito di fusione a decorrere dall'anno 2011 sono soggetti alle regole del patto di stabilita' interno dal quinto anno successivo a quello della loro istituzione, assumendo quale base di calcolo le risultanze dell'ultimo triennio disponibile.

24.COMMA SOPPRESSO DALLA L. 24 DICEMBRE 2012, N. 228.

25.Le informazioni previste dai commi 19 e 20 sono messe a disposizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonche' dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, secondo modalita' e contenuti individuati tramite apposite convenzioni.

27.COMMA SOPPRESSO DALLA L. 24 DICEMBRE 2012, N. 228.

28.Agli enti locali per i quali la violazione del patto di stabilita' interno sia accertata successivamente all'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce, si applicano, nell'anno successivo a quello in cui e' stato accertato il mancato rispetto del patto di stabilita' interno, le sanzioni di cui al comma 26. La rideterminazione delle indennita' di funzione e dei gettoni di presenza di cui al comma 2, lettera e), dell'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, e' applicata ai soggetti di cui all'articolo 82 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, in carica nell'esercizio in cui e' avvenuta la violazione del patto di stabilita' interno.

29.Gli enti locali di cui al comma 28 sono tenuti a comunicare l'inadempienza entro trenta giorni dall'accertamento della violazione del patto di stabilita' interno al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

30.I contratti di servizio e gli altri atti posti in essere dagli enti locali che si configurano elusivi delle regole del patto di stabilita' interno sono nulli.

31.Qualora le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti accertino che il rispetto del patto di stabilita' interno e' stato artificiosamente conseguito mediante una non corretta imputazione delle entrate o delle uscite ai pertinenti capitoli di bilancio o altre forme elusive, le stesse irrogano, agli amministratori che hanno posto in essere atti elusivi delle regole del patto di stabilita' interno, la condanna ad una sanzione pecuniaria fino ad un massimo di dieci volte l'indennita' di carica percepita al momento di commissione dell'elusione e, al responsabile del servizio economico-finanziario, una sanzione pecuniaria fino a tre mensilita' del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali.

32.Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze possono essere aggiornati, ove intervengano modifiche legislative alla disciplina del patto di stabilita' interno, i termini riguardanti gli adempimenti degli enti locali relativi al monitoraggio e alla certificazione del patto di stabilita' interno. (37)

Art. 32

Patto di stabilita' interno delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano

1.Ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

2.Il complesso delle spese finali in termini di competenza finanziaria di ciascuna regione a statuto ordinario non puo' essere superiore, per ciascuno degli anni 2012 e 2013, agli obiettivi di competenza 2012 e 2013 trasmessi ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 15 giugno 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 28 giugno 2011, concernente il monitoraggio e la certificazione del Patto di stabilita' interno 2011 per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, attraverso i modelli 5OB/11/CP e, per le regioni che nel 2011 hanno ridefinito i propri obiettivi ai sensi dell'articolo 1, comma 135, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, attraverso il modello 6OB/11, ridotti degli importi di cui alla tabella seguente. Per gli anni 2014 e successivi il complesso delle spese finali in termini di competenza di ciascuna regione a statuto ordinario non puo' essere superiore all'obiettivo di competenza per l'anno 2013 determinato ai sensi del presente comma. Ripartizione contributo agli obiettivi di finanza pubblica in termini di competenza finanziaria aggiuntivo rispetto al 2011 (in migliaia di euro) REGIONI 2012 2013 e succ. Abruzzo 26.465 56.838 Basilicata 18.348 39.405 Calabria 36.764 78.956 Campania 98.398 211.325 Emilia Romagna 49.491 106.289 Liguria 23.408 50.272 Lazio 119.357 256.338 Lombardia 95.810 205.765 Marche 22.223 47.728 Molise 9.396 20.179 Piemonte 68.892 147.957 Puglia 54.713 117.504 Toscana 47.183 101.332 Umbria 20.321 43.642 Veneto 54.231 116.470 Totale 745.000 1.600.000 Gli importi di cui alla predetta tabella si applicano nelle more dell'adozione del decreto previsto dall'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

3.Il complesso delle spese finali in termini di cassa di ciascuna regione a statuto ordinario non puo' essere superiore, per ciascuno degli anni 2012 e 2013, agli obiettivi di cassa 2012 e 2013 trasmessi ai sensi dell'articolo 1 del citato decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 15 giugno 2011, concernente il monitoraggio e la certificazione del Patto di stabilita' interno 2011 per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, attraverso i modelli 5OB/11/CS e, per le regioni che nel 2011 hanno ridefinito i propri obiettivi, ai sensi dell'articolo 1, comma 135, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, attraverso il modello 6OB/11, ridotti degli importi di cui alla tabella seguente. Per gli anni 2014 e successivi il complesso delle spese finali in termini di cassa di ciascuna regione a statuto ordinario non puo' essere superiore all'obiettivo di cassa per l'anno 2013 determinato ai sensi del presente comma. Ripartizione contributo agli obiettivi di finanza pubblica in termini di cassa aggiuntivo rispetto al 2011 (in migliaia di euro) REGIONI 2012 2013 e succ. Abruzzo 26.557 57.035 Basilicata 20.770 44.606 Calabria 39.512 84.857 Campania 89.286 191.755 Emilia Romagna 58.630 125.917 Liguria 28.687 61.609 Lazio 69.539 149.346 Lombardia 118.203 253.860 Marche 23.710 50.921 Molise 10.406 22.349 Piemonte 78.392 168.359 Puglia 46.824 100.561 Toscana 57.991 124.545 Umbria 19.582 42.056 Veneto 56.911 122.224 Totale 745.000 1.600.000

5.Sono abrogate le disposizioni che individuano esclusioni di spese dalla disciplina del patto di stabilita' interno delle regioni a statuto ordinario differenti da quelle previste al comma 4.

6.COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2012, N. 228.

7.COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2012, N. 228.

8.COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2012, N. 228.

9.COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2012, N. 228.

10.Il concorso alla manovra finanziaria delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 20, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificato dall'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, aggiuntivo rispetto a quella disposta dall'articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e' indicato, per ciascuno degli anni 2012, 2013 e successivi, nella seguente tabella. Ripartizione contributo agli obiettivi di finanza pubblica in termini di competenza e di cassa aggiuntivo rispetto al 2011 (in migliaia di euro) 2012 2013 e successivi DL 78 DL 98 DL 78 DL 98 Autonomie del e 138 Totale del e 138 Totale speciali 2010 del 2011 2010 del 2011 Bolzano 59.347 242.216 301.563 59.347 297.198 356.545 Friuli-Venezia Giulia 77.217 229.350 306.567 77.217 281.411 358.628 Sardegna 76.690 237.544 314.234 76.690 291.466 368.156 Sicilia 193.582 572.826 771.408 198.582 702.853 901.435 Trentino-Alto Adige 4.537 27.571 32.108 4.537 33.829 38.366 Trento 59.346 225.462 284.808 59.346 276.641 335.987 Valle d'Aosta 24.281 95.031 119.312 24.281 116.602 140.883 Totale 500.000 2.130.000 2.000.000 1.630.OOO 500.000 2.500.000

11.Al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, le regioni a statuto speciale, escluse la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, concordano, entro il 31 dicembre di ciascun anno precedente, con il Ministro dell'economia e delle finanze, per ciascuno degli anni 2012, 2013 e successivi, il livello complessivo delle spese correnti e in conto capitale, nonche' dei relativi pagamenti, determinato riducendo gli obiettivi programmatici del 2011 della somma degli importi indicati dalla tabella di cui al comma 10. A tale fine, entro il 30 novembre di ciascun anno precedente, il presidente dell'ente trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia e delle finanze. Con riferimento all'esercizio 2012, il presidente dell'ente trasmette la proposta di accordo entro il 31 marzo 2012. PERIODO ABROGATO DAL D.L. 6 LUGLIO 2012, N. 95, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135.

12.Al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano, entro il 31 dicembre di ciascun anno precedente, con il Ministro dell'economia e delle finanze, per ciascuno degli anni 2012, 2013 e successivi, il saldo programmatico calcolato in termini di competenza mista, determinato migliorando il saldo programmatico dell'esercizio 2011 della somma degli importi indicati dalla tabella di cui al comma 10. A tale fine, entro il 30 novembre di ciascun anno precedente, il presidente dell'ente trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia e delle finanze. Con riferimento all'esercizio 2012, il presidente dell'ente trasmette la proposta di accordo entro il 31 marzo 2012. PERIODO ABROGATO DAL D.L. 6 LUGLIO 2012, N. 95, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135.

13.Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano che esercitano in via esclusiva le funzioni in materia di finanza locale definiscono per gli enti locali dei rispettivi territori, nell'ambito degli accordi di cui ai commi 11 e 12, le modalita' attuative del patto di stabilita' interno, esercitando le competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione e fermo restando l'obiettivo complessivamente determinato in applicazione dell'articolo 31. In caso di mancato accordo, si applicano, per gli enti locali di cui al presente comma, le disposizioni previste in materia di patto di stabilita' interno per gli enti locali del restante territorio nazionale.

14.L'attuazione dei commi 11, 12 e 13 avviene nel rispetto degli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano e delle relative norme di attuazione.

15.Le regioni cui si applicano limiti alla spesa possono ridefinire il proprio obiettivo di cassa attraverso una corrispondente riduzione dell'obiettivo degli impegni di parte corrente relativi agli interessi passivi e oneri finanziari diversi, alla spesa di personale, ai trasferimenti correnti e continuativi a imprese pubbliche e private, a famiglie e a istituzioni sociali private, alla produzione di servizi in economia e all'acquisizione di servizi e forniture calcolati con riferimento alla media dei corrispondenti impegni del triennio 2007-2009. Entro il 31 luglio di ogni anno le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, per ciascuno degli esercizi compresi nel triennio 2012-2014, l'obiettivo programmatico di cassa rideterminato, l'obiettivo programmatico di competenza relativo alle spese compensate e l'obiettivo programmatico di competenza relativo alle spese non compensate, unitamente agli elementi informativi necessari a verificare le modalita' di calcolo degli obiettivi. Le modalita' per il monitoraggio e la certificazione dei risultati del patto di stabilita' interno delle regioni che chiedono la ridefinizione del proprio obiettivo sono definite con il decreto di cui al comma 18.

16.Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono al riequilibrio della finanza pubblica, oltre che nei modi stabiliti dai commi 11, 12 e 13, anche con misure finalizzate a produrre un risparmio per il bilancio dello Stato, mediante l'assunzione dell'esercizio di funzioni statali, attraverso l'emanazione, con le modalita' stabilite dai rispettivi statuti, di specifiche norme di attuazione statutaria; tali norme di attuazione precisano le modalita' e l'entita' dei risparmi per il bilancio dello Stato da ottenere in modo permanente o comunque per annualita' definite.

17.((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190)).

18.Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilita' interno e per acquisire elementi informativi utili per la finanza pubblica anche relativamente alla loro situazione debitoria, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilita' interno nel sito web «www.pattostabilita.rgs.tesoro.it» le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza sia quella di cassa, attraverso i prospetti e con le modalita' definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

19.Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilita' interno, ciascuna regione e provincia autonoma e' tenuta ad inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario, secondo i prospetti e con le modalita' definite dal decreto di cui al comma 18. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento al patto di stabilita' interno. Nel caso in cui la certificazione, sebbene trasmessa in ritardo, attesti il rispetto del patto, si applicano le sole disposizioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.

20.COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2012, N. 228.

21.Le informazioni previste dai commi 18 e 19 sono messe a disposizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonche' della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, secondo modalita' e contenuti individuati tramite apposite convenzioni.

22.Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 7, comma l, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.

23.All'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «La sanzione non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilita' interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio considerata ai fini del calcolo dell'obiettivo, diminuita della percentuale di manovra prevista per l'anno di riferimento, nonche', in caso di mancato rispetto del patto di stabilita' nel triennio, dell'incidenza degli scostamenti tra i risultati finali e gli obiettivi del triennio e gli obiettivi programmatici stessi».

25.Alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano per le quali la violazione del patto di stabilita' interno sia accertata successivamente all'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce, si applicano, nell'anno successivo a quello in cui e' stato accertato il mancato rispetto del patto di stabilita' interno, le sanzioni di cui al comma 22. In tali casi, la comunicazione della violazione del patto e' effettuata al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato entro 30 giorni dall'accertamento della violazione da parte degli uffici dell'ente.

26.I contratti di servizio e gli altri atti posti in essere dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano che si configurano elusivi delle regole del patto di stabilita' interno sono nulli.

27.Con decreto ((del Ministero dell'economia e delle finanze)) possono essere aggiornati, ove intervengano modifiche legislative alla disciplina del patto di stabilita' interno, i termini riguardanti gli adempimenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano relativi al monitoraggio e alla certificazione del patto di stabilita' interno. (15a)

Art. 33

Disposizioni diverse

1.La dotazione del fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e' incrementata di 1.113 milioni di euro per l'anno 2012 ed e' ripartita, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, tra le finalita' indicate nell'elenco n. 3 allegato alla presente legge. Una quota pari a 70 milioni di euro del fondo di cui al primo periodo e' destinata per l'anno 2012 al finanziamento di interventi urgenti finalizzati al riequilibrio socio-economico, ivi compresi interventi di messa in sicurezza del territorio, e allo sviluppo dei territori e alla promozione di attivita' sportive, culturali e sociali di cui all'articolo 1, comma 40, quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220. E' altresi' rifinanziata di 91,3 milioni di euro, per l'anno 2013, di cui 1,3 milioni di euro da destinare alle istituzioni culturali comprese nella tabella di cui all'articolo 1 della legge 17 ottobre 1996, n. 534, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Alla ripartizione della predetta quota e all'individuazione dei beneficiari si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in coerenza con apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario, ad esclusione delle risorse da destinare alle istituzioni culturali di cui al terzo periodo cui si provvede con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo.

2.Le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, sono assegnate dal CIPE con indicazione delle relative quote annuali. Alle risorse del Fondo trasferite sui pertinenti capitoli di bilancio si applica quanto previsto all'articolo 10, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

3.Al Fondo per lo sviluppo e la coesione e' assegnata una dotazione finanziaria di 2.800 milioni per l'anno 2015 per il periodo di programmazione 2014-2020, da destinare prioritariamente alla prosecuzione di interventi indifferibili infrastrutturali, nonche' per la messa in sicurezza di edifici scolastici, per l'edilizia sanitaria, per il dissesto idrogeologico e per interventi a favore delle imprese sulla base di titoli giuridici perfezionati alla data del 30 settembre 2011, gia' previsti nell'ambito dei programmi nazionali per il periodo 2007-2013. I predetti interventi sono individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delegato per la politica di coesione economica, sociale e territoriale, su proposta del Ministro interessato al singolo intervento.

4.La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e', fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 58, ridotta di ulteriori 4.799 milioni di euro per l'anno 2012.

5.La dotazione del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e' rideterminata in termini di sola cassa negli importi di 950 milioni per l'anno 2012, di 587 milioni per l'anno 2013, di 475 milioni per l'anno 2014 e di 450 milioni a decorrere dall'anno 2015.

6.Una quota delle risorse complessivamente disponibili relative a rimborsi e compensazioni di crediti di imposta, esistenti presso la contabilita' speciale 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di Bilancio», pari a 263 milioni di euro per l'anno 2013, e' versata all'entrata del bilancio dello Stato.

7.All'articolo l, comma 13, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, come modificato dall'articolo 25, comma 1, lettera c), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il quinto, il sesto ed il settimo periodo sono sostituiti dal seguente: «Eventuali maggiori entrate rispetto all'importo di 3.150 milioni di euro sono riassegnate al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato». Il presente comma entra in vigore alla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

8.Per l'anno 2012 e' istituito un apposito fondo con una dotazione di 750 milioni di euro, destinato, quanto a 200 milioni di euro al Ministero della difesa per il potenziamento ed il finanziamento di oneri indifferibili del comparto difesa e sicurezza, quanto a 220 milioni di euro al Ministero dell'interno per il potenziamento ed il finanziamento di oneri indifferibili della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e dei Vigili del fuoco, quanto a 30 milioni di euro al Corpo della guardia di finanza per il potenziamento ed il finanziamento di oneri indifferibili, quanto a 100 milioni di euro al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, quanto a 100 milioni di euro al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per interventi in materia di difesa del suolo ed altri interventi urgenti, quanto a 100 milioni di euro al Ministero dello sviluppo economico per il finanziamento del fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a ripartire il fondo di cui al presente comma.

9.All'articolo 55, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «2.300 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «3.050 milioni di euro». Il presente comma entra in vigore alla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

10.E' autorizzata la spesa di 400 milioni di euro per l'anno 2012 da destinare a misure di sostegno al settore dell'autotrasporto merci. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono ripartite le risorse tra le diverse misure in coerenza con gli interventi gia' previsti a legislazione vigente e con le esigenze del settore. (4)

11.Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi da 4-novies a 4-undecies, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, relative al riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alla scelta del contribuente, si applicano anche relativamente all'esercizio finanziario 2012 con riferimento alle dichiarazioni dei redditi 2011. Le disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 dell'8 giugno 2010, si applicano anche all'esercizio finanziario 2012 e i termini ivi stabiliti relativamente al predetto esercizio finanziario sono aggiornati per gli anni: da 2009 a 2011, da 2010 a 2012 e da 2011 a 2013. Le risorse complessive destinate alla liquidazione della quota del 5 per mille nell'anno 2012 sono quantificate nell'importo di euro 400 milioni.

12.In attuazione dell'articolo 26 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012 sono prorogate le misure sperimentali per l'incremento della produttivita' del lavoro, previste dall'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126. L'agevolazione di cui al primo periodo trova applicazione nel limite massimo di onere di 835 milioni nel 2012 e 263 milioni nell'anno 2013. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, al fine del rispetto dell'onere massimo fissato al secondo periodo, e' stabilito l'importo massimo assoggettabile all'imposta sostitutiva prevista dall'articolo 2 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, nonche' il limite massimo di reddito annuo oltre il quale il titolare non puo' usufruire dell'agevolazione di cui al presente articolo.

13.All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, le parole: «Negli anni 2009, 2010 e 2011» sono sostituite dalle seguenti: «Negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012». Ai fini dell'applicazione del periodo precedente, il limite di reddito indicato nelle disposizioni ivi richiamate e' da riferire all'anno 2011.

14.COMMA ABROGATO DALLA L. 28 GIUGNO 2012, N. 92.

15.Per il finanziamento di interventi in favore del sistema universitario e per le finalita' di cui al Fondo per il finanziamento ordinario delle universita' e' autorizzata la spesa, per il 2012, di 400 milioni di euro.

16.Per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 635, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 2, comma 47, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, e' autorizzata la spesa di 242 milioni di euro per l'anno 2012.

17.Per le finalita' di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243, e' autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2012.

18.Ai fini della proroga fino al 31 dicembre 2012 della partecipazione italiana a missioni internazionali, la dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' incrementata di 1.400 milioni di euro per l'anno 2012.

19.Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, a decorrere dal 1° gennaio 2012, il piano di impiego di cui all'articolo 7-bis, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, puo' essere prorogato fino al 31 dicembre 2012. Si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge n. 92 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2008, e successive modificazioni. A tal fine e' autorizzata la spesa di 72,8 milioni di euro per l'anno 2012, con specifica destinazione di 67 milioni di euro e di 5,8 milioni di euro, rispettivamente, per il personale di cui al comma 74 e di cui al comma 75 del citato articolo 24 del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009.

20.L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' incrementata di euro 1.000 milioni per l'anno 2012.

21.In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali ed in attuazione dell'intesa Stato regioni e province autonome sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 20 aprile 2011, per l'anno 2012 e nel limite delle risorse di cui al comma 26, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, puo' disporre, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla normativa vigente, la concessione, anche senza soluzione di continuita', di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilita' e di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali. Nell'ambito delle risorse finanziarie destinate alla concessione, in deroga alla normativa vigente, anche senza soluzione di continuita', di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilita' e di disoccupazione speciale, i trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, possono essere prorogati, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La misura dei trattamenti di cui al periodo precedente e' ridotta del 10 per cento nel caso di prima proroga, del 30 per cento nel caso di seconda proroga e del 40 per cento nel caso di proroghe successive. I trattamenti di sostegno del reddito, nel caso di proroghe successive alla seconda, possono essere erogati esclusivamente nel caso di frequenza di specifici programmi di reimpiego, anche miranti alla riqualificazione professionale, organizzati dalla regione. Bimestralmente il Ministero del lavoro e delle politiche sociali invia al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sull'andamento degli impegni delle risorse destinate agli ammortizzatori in deroga.

22.Al fine di garantire criteri omogenei di accesso a tutte le forme di integrazione del reddito, si applicano anche ai lavoratori destinatari dei trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga e di mobilita' in deroga, rispettivamente, le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223. Con riferimento ai lavoratori di cui al primo periodo, ai fini del calcolo del requisito di cui al citato articolo 16, comma 1, della legge n. 223 del 1991, si considerano valide anche eventuali mensilita' accreditate dalla medesima impresa presso la Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con esclusione dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per i soggetti che abbiano conseguito in regime di monocommittenza un reddito superiore a 5.000 euro complessivamente riferito a dette mensilita'. All'articolo 7-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, al comma 3, le parole: «2009-2011» sono sostituite dalle seguenti: «2009-2012» e, al comma 7, le parole: «per gli anni 2009, 2010 e 2011» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2012».

23.E' prorogata, per l'anno 2012, l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 11, 13, 14, nel limite di 40 milioni di euro per l'anno 2012, 15 e 16 dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni. L'intervento di cui all'articolo 19, comma 12, del citato decreto-legge n. 185 del 2008 e' prorogato per l'anno 2012 nel limite di spesa di 15 milioni di euro. Al comma 7 dell'articolo 19 del citato decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, e successive modificazioni, le parole: «per gli anni 2009, 2010 e 2011» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2012».

24.L'intervento di cui al comma 6 dell'articolo 1 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e' prorogato per l'anno 2012 nel limite di 80 milioni di euro. Al comma 8 dello stesso articolo 1 del predetto decreto-legge n. 78 del 2009, le parole: «per gli anni 2009, 2010 e 2011» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2012». L'intervento a carattere sperimentale di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge l° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e' prorogato nell'anno 2012 nel limite di spesa di 30 milioni di euro con le modalita' definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

25.Gli interventi a carattere sperimentale di cui all'articolo 2, commi 131, 132, 134 e 151, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive proroghe, sono prorogati per l'anno 2012 con modalita' definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, e nel limite di importi definiti nello stesso decreto, anche a seguito del monitoraggio degli effetti conseguenti dalla sperimentazione degli interventi per l'anno 2011 e comunque non superiori a quelli stabiliti per l'anno 2010.

26.Gli oneri derivanti dai commi da 21 a 25 sono posti a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dalla presente legge.

27.La dotazione del Fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d'onore e l'erogazione delle borse di studio da ripartire tra le regioni, di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 147, e' incrementata di 150 milioni di euro per l'anno 2012.

28.Per consentire il rientro dall'emergenza derivante dal sisma che ha colpito il territorio abruzzese il 6 aprile 2009, la ripresa della riscossione di cui all'articolo 39, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, avviene, senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori, mediante il pagamento in centoventi rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2012. L'ammontare dovuto per ciascun tributo o contributo, ovvero per ciascun carico iscritto a ruolo, oggetto delle sospensioni, al netto dei versamenti gia' eseguiti, e' ridotto al 40 per cento.

29.Le somme versate entro il 31 ottobre 2011 all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi delle disposizioni indicate nell'allegato 3, che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non sono state riassegnate alle pertinenti unita' previsionali, sono acquisite definitivamente al bilancio dello Stato. Il presente comma entra in vigore alla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

30.Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e' disposto l'aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonche' dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, in misura tale da determinare, per l'anno 2012, maggiori entrate pari a 65 milioni di euro. 30-bis) All'aumento di accisa sulle benzine disposto con il provvedimento di cui al comma precedente, non si applica l'articolo 1, comma 154, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 30-ter) Il maggior onere conseguente all'aumento, disposto con il provvedimento di cui al comma 30, dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante e' rimborsato, con le modalita' previste dall'articolo 6, comma 2, primo e secondo periodo, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, limitatamente agli esercenti le attivita' di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, e comma 2, del decreto legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16.

31.Il contratto di programma per il triennio 2009-2011, stipulato tra Poste italiane s.p.a. e il Ministero dello sviluppo economico, e' approvato, fatti salvi gli adempimenti previsti dalla normativa UE in materia. Ai relativi oneri si fa fronte nei limiti degli stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente. Il presente comma entra in vigore alla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale. (34)

32.In favore dei policlinici universitari gestiti direttamente da universita' non statali di cui all'articolo 8, comma l, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, e' disposto, a titolo di concorso statale al finanziamento degli oneri connessi allo svolgimento delle attivita' strumentali necessarie al perseguimento dei fini istituzionali da parte dei soggetti di cui al citato articolo 8, comma l, il finanziamento di 70 milioni di euro per l'anno 2012. Il riparto del predetto importo tra i policlinici universitari gestiti direttamente da universita' non statali e' stabilito con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

33.Il fondo istituito ai sensi dell'articolo 22, comma 6, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e' incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2012. (27)

34.L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 26-ter, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e' ridotta di 18 milioni di euro per l'anno 2012 e di 25 milioni di euro per l'anno 2013. L'ultimo periodo del citato comma 26-ter e' soppresso.

35.Il contributo di cui alla legge 23 settembre 1993, n. 379, e' fissato in 2,5 milioni di euro per l'anno 2011 e 3,6 milioni di euro per l'anno 2012 ed e' attribuito per il 35 per cento all'istituto per la ricerca, la formazione e la riabilitazione - I.RI.FO.R. Onlus, per il 50 per cento all'I.R.F.A. - Istituto per la riabilitazione e la formazione ANMIL onlus e per il restante 15 per cento all'Istituto europeo per la ricerca, la formazione e l'orientamento professionale - I.E.R.F.O.P. onlus, con l'obbligo per i medesimi degli adempimenti di rendicontazione come previsti dall'articolo 2 della medesima legge. Il presente comma entra in vigore alla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale. Ai maggiori oneri di cui al presente comma si provvede a valere sulle risorse del fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. (27) ((41))

36.Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi dell'articolo l, comma 89, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, rilevante ai fini della verifica del rispetto del Patto di stabilita' interno, non sono considerate le spese sostenute dal comune di Barletta per la realizzazione degli interventi conseguenti al crollo del fabbricato di Via Roma. L'esclusione delle spese opera nei limiti di l milione di euro per l'anno 2011. A tal fine, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e' ridotta di 1 milione di euro per l'anno 2011. Il presente comma entra in vigore alla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

38.Per le finalita' di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e' autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2012.

Art. 34

Deduzione forfetaria in favore degli esercenti impianti di distribuzione carburanti

((1. Per tenere conto dell'incidenza delle accise sul reddito di impresa degli esercenti impianti di distribuzione di carburante, il reddito stesso e' ridotto, a titolo di deduzione forfetaria, di un importo pari alle seguenti percentuali dei volumi d'affari di cui all'articolo 20, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633: a) 1,1 per cento del volume d'affari fino a 1.032.000 euro; b) 0,6 per cento del volume d'affari oltre 1.032.000 euro e fino a 2.064.000 euro; c) 0,4 per cento del volume d'affari oltre 2.064.000 euro))

2.Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011. I soggetti di cui al comma 1 nella determinazione dell'acconto dovuto per ciascun periodo di imposta assumono quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata senza tenere conto della deduzione forfetaria di cui al medesimo comma 1.

3.All'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, sono soppresse le parole da: «nel limite di spesa di 24 milioni di euro per l'anno 2012» fino alla fine del secondo periodo.

5.Agli aumenti di accisa sulle benzine disposti dal comma 4 non si applica l'articolo 1, comma 154, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Il maggior onere conseguente agli aumenti, disposti con il comma 4, dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante e' rimborsato, con le modalita' previste dall'articolo 6, comma 2, primo e secondo periodo, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 5, comma l, limitatamente agli esercenti le attivita' di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, e comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16.

6.All'onere derivante dalle disposizioni dei commi da 1 a 3, valutato in 41 milioni di euro per l'anno 2012 ed in 65 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni dei commi 4 e 5.

7.A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le transazioni regolate con carte di pagamento presso gli impianti di distribuzione di carburanti, di importo inferiore ai 100 euro, sono gratuite sia per l'acquirente che per il venditore. (4)

Art. 35

Fondi speciali e tabelle

1.Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11, comma 3, lettera c), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2012-2014 restano determinati, per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.

2.Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2012 e del triennio 2012-2014 in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione e' rinviata alla legge di stabilita', ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.

3.Gli importi delle riduzioni di autorizzazioni legislative di spesa di parte corrente, per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, con le relative aggregazioni per programma e per missione, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicati nella Tabella D allegata alla presente legge.

4.Gli importi delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014 per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in conto capitale, con le relative aggregazioni per programma e per missione e con distinta e analitica evidenziazione dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicati nella Tabella E allegata alla presente legge.

5.A valere sulle autorizzazioni di spesa, riportate nella Tabella di cui al comma 4, le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 30, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, possono assumere impegni nell'anno 2012, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilita' indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni gia' assunti nei prece denti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.

Art. 36

Entrata in vigore

1.Salvo quanto previsto dall'articolo 33, commi 7, 9, 29, 31, 35 e 36, la presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2012.

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Palma

Allegato 1

Allegato 1 (articolo 1, comma 1) RISULTATI DIFFERENZIALI (importi in milioni di euro)

Descrizione del risultato differenziale 2012 2013 2014

Livello massimo del saldo netto da finanziare per l'anno 2012 e livello minimo del saldo netto da impiegare per gli anni 2013 e 2014, al netto delle regolazioni contabili e debitorie pregresse (pari a 9.761 milioni di euro per il 2012 e a 3.150 milioni di euro per il 2013 e il 2014), tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge -2.200 16.900 38.800

Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge(*) -265.000 -200.000 -180.000

(*) Al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passivita' preesistenti con ammortamento a carico dello Stato e comprensivo, per il 2012, di un importo di 4.000 milioni di euro per indebitamento estero relativo a interventi non considerati nel bilancio di previsione.

Allegato 2

Allegato 2 (articolo 2, comma 1, 2 e 3)


Missione e |

programma |


| Trasferimenti alle gestioni previdenziali

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| (in milioni di euro)

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| | 2012 | 2013 | 2014

|-------------------------------------------------

|2.a1) Adeguamento | | |

|dei trasferimenti a| | |

|favore del Fondo | | |

|pensioni lavoratori| | |

|dipendenti, delle | | |

|gestioni dei | | |

|lavoratori | | |

|autonomi, della | | | |gestione speciale | | | |minatori, nonche' | | | |in favore dell'Ente| | | |nazionale di | | | |previdenza e di | | | |assistenza per i | | | |lavoratori dello | | | |spettacolo e dello | | | |sport | | | |professionistico | | | |(ENPALS), ai sensi | | | |dell'articolo 37, | | | |comma 3, lettera | | |

25 - Politiche |c), della legge 9 | | |

previdenziali |marzo 1989, n. 88 | 668,02| 668,02| 668,02

| |---------|---------|---------

3.

Previdenza |2.a2) Adeguamento | | |

obbligatoria e |dei trasferimenti | | |

complementare, |al Fondo pensioni | | |

assicurazioni |lavoratori | | |

sociali |dipendenti, ad | | |

|integrazione dei | | | |trasferimenti di | | | |cui al punto 2.a1),| | | |della gestione | | | |esercenti attivita'| | | |commerciali e della| | | |gestione artigiani,| | | |ai sensi | | | |dell'articolo 59, | | | |comma 34, della | | | |legge 27 dicembre | | | |1997, n. 449, e | | | |successive | | |

|modificazioni | 165,06| 165,06| 165,06

| |---------|---------|---------

| | | |

|-------------------|---------|---------|---------

|2.b1) Importi | | | |complessivamente | | | |dovuti dallo Stato | | | |per le gestioni di | | |

|cui al punto 2.a1) |19.224,21|19.224,21|19.224,21

| |---------|---------|---------

| di cui:| | |

| |---------|---------|---------

|2.b1.a) gestione | | | |previdenziale | | |

|speciale minatori | 2,88| 2,88| 2,88

| |---------|---------|---------

|2.b1.b) ENPALS | 66,90| 66,90| 66,90

| |---------|---------|---------

|2.b1.c) | | | |integrazione | | | |annuale oneri | | | |pensioni per i | | | |coltivatori | | | |diretti, mezzadri e| | | |coloni prima del 1°| | |

|gennaio 1989 | 741,30| 741,30| 741,30

| |---------|---------|---------

|2.b2) Importi | | | |complessivamente | | | |dovuti dallo Stato | | | |per le gestioni di | | |

|cui al punto 2.a2) | 4.750,34| 4.750,34| 4.750,34

| | | | |2.c) Importi dovuti| | | |dallo Stato | | |

|all'INPDAP | 2.176,00| 2.176,00| 2.176,00


| Regolazioni contabili a favore

| delle gestioni assistenziali

24 - Diritti |-------------------------------------------------

sociali, | (in milioni di euro)

politiche sociali |-------------------------------------------------

e famiglia | | 2010 | |

|-------------------|---------|---------|---------

|Variazione di | | | |destinazione dei | | | |fondi di | | | |accantonamento (16 | | | |milioni di euro) e | | | |dei trasferimenti | | | |eccedenti (522 | | | |milioni di euro) a | | | |favore della | | | |Gestione per | | |

12.

Trasferimenti |l'erogazione delle | | |

assistenziali a |pensioni, assegni e| | |

enti previdenziali,|indennita' agli | | |

finanziamento |invalidi civili, | | |

nazionale spesa |ciechi e sordi di | | |

sociale, promozione|cui all'articolo | | |

e programmazione |130 del decreto | | |

politiche sociali, |legislativo 31 | | |

monitoraggio e |marzo 1998, n. 112,| | |

valutazione |a valere sull'anno | | |

interventi |2010 | 538| |


Allegato 3

Allegato 3 (articolo 33, comma 29) Riepilogo somme versate all'entrata del bilancio dello Stato non riassegnate (dati in milioni di euro)

Disposizioni Entrate non riassegnate

Articolo 1, comma 851, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Brevetti) 32.087

Articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Sanzioni Antitrust) 70.714

Articolo 11-bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 (Sanzioni Autorita' energia elettrica e gas) 4.099

Totale 106.900

Elenchi

ELENCO 1 (articolo 3) RIDUZIONI DELLE DOTAZIONI FINANZIARIE RIMODULABILI DI CIASCUN MINISTERO TRIENNIO 2012-2014 (migliaia di euro) Parte di provvedimento in formato grafico ELENCO 2 (articolo 4, comma 51)

Norme 2012 2013 2014

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