LEGGE 15 novembre 2011, n. 204

Type Legge
Publication 2011-11-15
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

Entrata in vigore del provvedimento: 08/12/2011

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Giappone di mutua assistenza amministrativa e cooperazione in materia doganale, fatto a Roma il 15 dicembre 2009.

Art. 2

Ordine di esecuzione

1.Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 19 dell'Accordo stesso.

Art. 3

Copertura finanziaria

1.Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di euro 15.846 annui a decorrere dall'anno 2011. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4

Entrata in vigore

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Frattini, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: Severino

Accordo-art. 1

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DEL GIAPPONE DI MUTUA ASSISTENZA AMMINISTRATIVA E COOPERAZIONE IN MATERIA DOGANALE Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Giappone, qui di seguito denominati le Parti Contraenti, CONSIDERANDO che le infrazioni alla legislazione doganale pregiudicano gli interessi economici, commerciali, fiscali, sociali, industriali e agricoli dei loro rispettivi Paesi nonche' il commercio legittimo; CONSIDERANDO che e' importante assicurare l'esatta determinazione dei dazi e delle altre tasse all'importazione o all'esportazione delle merci e la corretta applicazione di misure di divieto, restrizione e controllo, queste ultime comprendenti anche quelle relative al rispetto delle disposizioni legislative sulle merci che violano i diritti di proprieta' intellettuale; RICONOSCENDO la necessita' della cooperazione internazionale nelle questioni relative all'applicazione della legislazione doganale; CONVINTI che la lotta contro le infrazioni doganali puo' essere resa piu' efficace da una stretta cooperazione tra le loro Amministrazioni doganali, in particolare attraverso lo scambio di informazioni; TENUTO CONTO della Raccomandazione del Consiglio di Cooperazione Doganale relativa alla Mutua Assistenza Amministrativa del 5 dicembre 1953; TENUTO CONTO dell'Accordo tra la Comunita' europea e il Governo del Giappone sulla cooperazione e la mutua assistenza amministrativa in materia doganale del 30 gennaio 2008; TENUTO CONTO delle convenzioni internazionali contenenti divieti, restrizioni e misure speciali di controllo relativamente a determinate merci; TENUTO CONTO della Convenzione delle Nazioni Unite relativa alla lotta al traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope del 20 dicembre 1988; TENUTO CONTO della Convenzione dell'UNESCO sulla Proibizione e Prevenzione dell'Importazione, Esportazione e Trasferimento illecito della Proprieta' del Patrimonio Culturale (Parigi, il 14 novembre 1970), nella misura in cui detti beni siano stati oggetto di infrazioni doganali; TENUTO CONTO della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali selvatiche minacciate di estinzione (Washington, 3 marzo 1973) che mira alla loro protezione mediante il controllo del commercio internazionale; TENUTO CONTO della Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento - con Allegato - (Basilea, 22 marzo 1989), che regola i movimenti transfrontalieri, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti pericolosi; hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 DEFINIZIONI Ai fini del presente Accordo si intende per: 1) "Amministrazione doganale": nella Repubblica italiana, l'Agenzia delle Dogane, che puo' avvalersi, per taluni adempimenti, del supporto tecnico della Guardia di Finanza e, in Giappone, il Ministero delle Finanze; 2) "legislazione doganale": l'insieme delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili dalle Amministrazioni doganali delle Parti contraenti e relative all'importazione, esportazione e transito delle merci, e al vincolo delle stesse ad altri regimi doganali, nonche' ai divieti, restrizioni e controlli rientranti nell'ambito di competenza dell'Amministrazione doganale; 3) "territorio doganale": il territorio del Paese di ciascuna Parte contraente in cui si applica la rispettiva legislazione doganale; 4) "infrazione doganale": qualsiasi violazione o tentativo di violazione della legislazione doganale; 5) "informazioni": dati, documenti, rapporti o loro copie autenticate, nonche' altre comunicazioni in qualsiasi formato, incluso quello elettronico; 6. "funzionario": ogni funzionario dell'Amministrazione doganale; 7. "persona": ogni persona fisica o giuridica; 8. "dati personali": ogni informazione riferita ad una persona fisica identificata o identificabile; 9. "Amministrazione richiedente": l'Amministrazione doganale che presenta una richiesta di assistenza in materia doganale; 10. "Amministrazione adita": l'Amministrazione doganale che riceve una richiesta di assistenza; 11. "catena logistica del commercio internazionale": tutte le procedure connesse al movimento transfrontaliero delle merci dal luogo di origine al luogo di destinazione finale; 12. "precursori": le sostanze frequentemente utilizzate nella produzione di sostanze stupefacenti e psicotrope, elencate nelle tabelle I e II allegate alla Convenzione delle Nazioni Unite contro il Traffico Illecito di Sostanze Stupefacenti e Sostanze Psicotrope del 20 dicembre 1988 e ogni altra sostanza definita nelle disposizioni legislative e regolamentari di entrambi i Paesi; 13. "stupefacenti e sostanze psicotrope": i materiali o i prodotti che contengono i materiali definiti nel paragrafo (n) e (r) dell'Articolo 1 della Convenzione delle Nazioni Unite contro il Traffico Illecito di Sostanze Stupefacenti e Sostanze Psicotrope del 20 dicembre 1988 e ogni altro materiale o prodotto contenente i materiali definiti nelle disposizioni legislative e regolamentari di entrambi i Paesi; 14. "consegna controllata": la tecnica atta a consentire che partite illecite o sospettate di esserlo escano dal, attraversino o entrino nel territorio doganale di un Paese sotto il controllo delle autorita' competenti di tale Paese che ne e' a conoscenza, allo scopo di svolgere indagini ed individuare le persone implicate nella perpetrazione del reato; e 15. "pezzi di antiquariato e beni archeologici": tutti quegli oggetti che hanno un valore artistico e archeologico per ciascun Paese come definiti nelle rispettive disposizioni legislative e regolamentari.

Accordo-art. 2

Articolo 2 CAMPO DI APPLICAZIONE 1. Le Parti Contraenti si prestano reciprocamente assistenza amministrativa tramite le loro Amministrazioni doganali, ai sensi del presente Accordo, ai fini della corretta applicazione della legislazione doganale, allo scopo di prevenire, accertare e reprimere le infrazioni doganali e per garantire la sicurezza della catena logistica internazionale. 2. Le Parti Contraenti, tramite le loro Amministrazioni doganali, si impegnano a cooperare per la semplificazione e armonizzazione delle procedure doganali. 3. Nel quadro del presente Accordo l'assistenza viene fornita da ciascuna Parte Contraente in conformita' alle disposizioni legislative e regolamentari di ciascun Paese, e nei limiti della competenza e delle risorse disponibili delle rispettive Amministrazioni doganali. 4. Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano i diritti e gli obblighi delle Parti Contraenti derivanti da altri accordi internazionali. 5. Il presente Accordo non pregiudica gli obblighi, presenti e futuri, in materia di legislazione doganale che derivano alla Repubblica italiana quale Stato membro dell'Unione europea e Parte Contraente in accordi intergovernativi gia' stipulati o da stipulare con gli altri Stati membri dell'Unione Europea.

Accordo-art. 3

Articolo 3 SCAMBIO DI INFORMAZIONI 1. Le Amministrazioni doganali, di propria iniziativa o su richiesta, si forniscono reciprocamente tutte le informazioni utili al fine di garantire la corretta applicazione della normativa doganale, nonche' per prevenire, accertare e reprimere le infrazioni doganali, con particolare riguardo alle informazioni riguardanti il traffico illecito delle seguenti merci o sostanze: (a) armi, munizioni e materiale esplosivo; (b) rifiuti pericolosi e tossici, materiale nucleare, sostanze e componenti destinati alla fabbricazione di armi atomiche, biologiche e/o chimiche; (c) beni a duplice uso e merci soggette a dazi doganali o altre tasse di elevata entita'; (d) sostanze stupefacenti e psicotrope, e precursori; (e) altre merci e altre sostanze che possano rappresentare un pericolo o causare un danno sostanziale per l'ambiente, la salute e la sicurezza pubblica; (f) opere d'arte di significativo valore storico e culturale, compresi i pezzi di antiquariato e i beni archeologici; e (g) specie animali e vegetali selvatiche in via di estinzione. 2. Le Amministrazioni doganali si trasmettono reciprocamente, di propria iniziativa o su richiesta, tutte le informazioni utili per la corretta applicazione della legislazione doganale e per prevenire, accertare e reprimere le violazioni doganali, nonche' per garantire la sicurezza della catena logistica internazionale. Queste informazioni possono riguardare: (a) le tecniche di applicazione della legislazione doganale che si sono dimostrate efficaci; (b) le nuove tendenze, mezzi e metodi utilizzati per commettere infrazioni doganali; (c) le merci note per essere oggetto di infrazioni doganali, nonche' i metodi usati per trasportare o immagazzinare tali merci; (d) le persone che hanno commesso o sospettate di commettere infrazioni doganali; (e) i mezzi di trasporto ed i containers, noti per o sospettati di essere utilizzati per commettere infrazioni alla legislazione doganale in vigore nei rispettivi territori doganali; (f) locali noti per essere stati utilizzati o sospettati di essere utilizzati in relazione ad infrazioni doganali commesse nei rispettivi territori doganali; (g) comunicazioni e notifiche di decisioni e documenti amministrativi riguardanti l'applicazione della legislazione doganale; e (h) qualsiasi altra informazione che possa essere utile per la corretta applicazione della legislazione doganale. 3. Ciascuna Amministrazione doganale, di propria iniziativa o su richiesta, comunica all'altra Amministrazione doganale informazioni su attivita' pianificate, in corso di realizzazione o gia' realizzate, che forniscano motivi sufficienti per ritenere che sia stata o sara' commessa un'infrazione doganale sul territorio doganale di quest'ultima.

Accordo-art. 4

Articolo 4 ASSISTENZA SU RICHIESTA 1. Le Amministrazioni doganali si forniscono reciprocamente, su richiesta, tutte le informazioni comprovanti che: (a) le merci importate nel territorio doganale di una Parte Contraente siano state legalmente esportate dal territorio doganale dell'altra Parte Contraente; (b) le merci esportate dal territorio doganale di una Parte Contraente siano state legalmente importate nel territorio doganale dell'altra Parte e l'eventuale regime doganale a cui le merci sarebbero state vincolate; (c) le merci alle quali si conferisce un trattamento agevolato all'atto dell'esportazione dal territorio doganale di una Parte Contraente siano state regolarmente importate nel territorio doganale dell'altra Parte; e (d) le merci che sono transitate attraverso il territorio doganale di una Parte Contraente e che sono destinate al territorio doganale dell'altra Parte siano regolarmente transitate. 2. Ciascuna Amministrazione doganale fornisce, altresi', su richiesta, all'altra Amministrazione informazioni su tutte le misure di controllo doganale a cui sono state sottoposte le merci.

Accordo-art. 5

Articolo 5 ASSISTENZA SPONTANEA L'Amministrazione doganale di una Parte Contraente fornisce, di propria iniziativa, le informazioni disponibili, quando ritenga che le stesse possano riguardare gravi infrazioni doganali che possano causare un danno sostanziale all'economia, alla salute pubblica e alla sicurezza pubblica, compresa la sicurezza della catena logistica, o a qualsiasi altro interesse vitale dell'altra Parte Contraente.

Accordo-art. 6

Articolo 6 SORVEGLIANZA L'Amministrazione adita, su richiesta e nell'osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari in vigore nel proprio Paese, fornisce all'Amministrazione richiedente informazioni e particolare sorveglianza su: (a) le persone delle quali si possa ragionevolmente pensare che siano o siano state coinvolte in un'infrazione doganale sul territorio doganale dell'Amministrazione richiedente; (b) locali dove le scorte delle merci sono state o potrebbero essere immagazzinate o assemblate in modo tale da far ragionevolmente pensare che costituiscano oggetto di un traffico illecito o che siano destinate ad essere utilizzate per commettere infrazioni doganali nel territorio doganale dell'Amministrazione richiedente; (c) le merci che sono o che possono essere trasportate in modo tale da far ragionevolmente pensare che siano oggetto di traffico illecito o che siano destinate ad essere utilizzate per commettere infrazioni doganali nel territorio doganale dell'Amministrazione richiedente; e (d) i mezzi di trasporto che sono o possono essere utilizzati in modo tale da far ragionevolmente pensare che siano destinati ad essere utilizzati per commettere infrazioni doganali nel territorio doganale dell'Amministrazione richiedente.

Accordo-art. 7

Articolo 7 CONSEGNA CONTROLLATA Le Amministrazioni doganali, in conformita' con le proprie competenze e procedure stabilite nelle disposizioni legislative e regolamentari dei rispettivi Paesi, possono cooperare e scambiarsi informazioni su una consegna controllata, il cui utilizzo e' stabilito caso per caso.

Accordo-art. 8

Articolo 8 FORMA E CONTENUTO DELLE RICHIESTE DI ASSISTENZA 1. Le richieste d'assistenza, ai sensi del presente Accordo, devono essere presentate per iscritto in lingua inglese e accompagnate da tutte le informazioni che si ritengano utili per dar seguito alla richiesta. Qualora l'istanza rivesta carattere d'urgenza e' prevista anche una formulazione orale della stessa, alla quale dovra' comunque seguire una sollecita conferma scritta. 2. Le richieste formulate in conformita' al paragrafo 1 del presente Articolo devono contenere le seguenti indicazioni: (a) l'Amministrazione richiedente; (b) il tipo di intervento richiesto; (c) l'oggetto e le motivazioni della richiesta; (d) indicazioni il piu' possibile esatte e complete in merito alle persone sottoposte ad indagine; (e) un breve resoconto dei fatti in questione e delle precedenti indagini; e (f) gli elementi giuridici inerenti la fattispecie.

Accordo-art. 9

Articolo 9 ESECUZIONE DELLE RICHIESTE DI ASSISTENZA 1. Salvo altrimenti previsto dal presente Accordo, l'assistenza ai sensi del presente Accordo viene fornita direttamente dalle Amministrazioni doganali delle Parti Contraenti. 2. L'Amministrazione adita adotta, nei limiti della competenza e delle risorse disponibili, tutte le misure ragionevoli a dare seguito alle richieste di assistenza formulate nell'ambito del presente Accordo, fornendo tutte le informazioni in suo possesso e svolgendo, o disponendo, le opportune indagini. 3. L'Amministrazione adita puo' consentire ai funzionari dell'Amministrazione richiedente di presenziare durante le indagini condotte dall'Amministrazione adita sul proprio territorio doganale. La presenza di taluni funzionari dell'Amministrazione richiedente e' di carattere consultivo ed e' soggetta ai termini e alle condizioni stabilite dall'Amministrazione adita. 4. I funzionari debitamente autorizzati dall'Amministrazione richiedente, con il consenso dell'Amministrazione adita e alle condizioni definite da quest'ultima, possono presentarsi presso gli uffici dell'Amministrazione adita per raccogliere informazioni e richiedere copia dei documenti relativi alle attivita' che costituiscono o possono costituire un'infrazione doganale, di cui l'Amministrazione richiedente necessita ai fini del presente Accordo. 5. Qualora, nell'ambito del presente Accordo, i funzionari delle rispettive Amministrazioni doganali siano presenti nel territorio doganale dell'altra Amministrazione doganale, devono essere in grado di fornire in qualsiasi momento prova della propria identita', qualifica e mandato. Essi non possono indossare uniformi ne' portare armi. Sono responsabili di ogni violazione commessa, e godono della stessa protezione accordata ai funzionari doganali dell'altra Amministrazione doganale, ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari ivi vigenti. 6. Nel caso in cui l'Amministrazione adita non possa adempiere alla richiesta, essa provvede a darne notizia tempestivamente all'Amministrazione richiedente provvedendo, altresi', ad indicare le motivazioni di tale impossibilita' eventualmente accompagnate da altre informazioni rilevanti.

Accordo-art. 10

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.