DECRETO 10 novembre 2011, n. 219

Type Decreto
Publication 2011-11-10
Ultimo aggiornamento 2012-01-05
State In force
Source Normattiva
articles 2
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Allegato IA (articolo 6, comma 1) "PROCEDURA DI ISCRIZIONE AL SISTRI" Per essere abilitati ad accedere al «SISTRI», come definito all'articolo 2, comma 1, lettera f), i soggetti di cui agli articoli 3, 4 e 5 devono iscriversi al predetto sistema e dotarsi dei «dispositivi», come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera d), secondo la procedura di seguito descritta. Ciascun «operatore», come definito all'articolo 2, comma 1, lettera e), richiede un dispositivo USB per ciascuna «unita' locale», come definita all'articolo 2, comma 1, lettera l). In caso di unita' locali nelle quali sono presenti unita' operative da cui originano in maniera autonoma rifiuti, e' facolta' richiedere un dispositivo USB per ciascuna unita' operativa. Se nell'«unita' locale» e' esercitata piu' di un'attivita' di gestione dei rifiuti per la quale e' obbligatorio l'utilizzo dei «dispositivi», l'«operatore» dovra' dotarsi di un dispositivo USB per ciascuna attivita' esercitata nell'«unita' locale». Tuttavia, qualora siano stati individuati i medesimi «delegati», come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera b), per tutte le attivita' di gestione dei rifiuti esercitate nella predetta «unita' locale», sara' possibile richiedere un solo dispositivo USB per tutte le attivita' attribuite a tali «delegati». L'«operatore» che svolge attivita' di raccolta e trasporto di rifiuti dovra' richiedere un dispositivo USB per la sola sede legale e un dispositivo USB per ciascun veicolo adibito al trasporto di rifiuti. I dispositivi USB relativi ai veicoli adibiti al trasporto di rifiuti sono associati all'ente o impresa. Gli operatori titolari di "cantieri temporanei", salvo quanto previsto all'articolo 14, comma 4 del regolamento, devono dotarsi di un dispositivo USB per ciascun cantiere, individuando come «delegato» il direttore del cantiere. Il terminalista concessionario dell'area portuale di cui all'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e l'impresa portuale di cui all'articolo 16 della citata legge n. 84 del 1994, che detengono i rifiuti in attesa dell'imbarco o allo sbarco, in attesa del successivo trasporto devono dotarsi di un dispositivo USB per ciascun porto in cui operano. I raccomandatari marittimi di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135, devono dotarsi di un dispositivo USB per localita' nella quale sono abilitati a svolgere la propria attivita'. Le imprese responsabili degli uffici di gestione merci e gli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie o gli interporti devono dotarsi di un dispositivo USB per ciascuna stazione o interporto in cui operano. Ciascuna articolazione territoriale dell'«associazione imprenditoriale rappresentativa sul piano nazionale», come definita all'articolo 2, comma 1, lettera a), o societa' di servizi di diretta emanazione delle stesse, che abbia ricevuto delega o sia stata incaricata ai sensi dell'articolo 22, comma 2, richiede un dispositivo USB. Le predette associazioni imprenditoriali, o societa' di servizi di diretta emanazione delle stesse, trasmettono al SISTRI l'elenco dei soggetti da cui hanno ricevuto delega o incarico, e la relativa documentazione; il SISTRI, entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione, comunichera' all'organizzazione, o la societa' di servizi di diretta emanazione della stessa, l'avvenuta configurazione delle applicazioni informatiche necessarie all'operativita'. Il certificato elettronico e le credenziali per l'accesso al SISTRI e per la firma elettronica (password di accesso al SISTRI, password di sblocco del «dispositivo» (PIN), PUK, e l'identificativo utente "user name") sono associate al soggetto indicato come «delegato». Qualora l'«operatore» non abbia indicato un «delegato», il certificato elettronico e le credenziali sopra indicate sono associate al rappresentante legale dell'«operatore». Qualora l'«operatore» abbia unita' locali per una o piu' delle quali non sia stato individuato un «delegato», dovra' dotarsi comunque di tanti dispositivi USB quante sono le unita' locali; in tale ipotesi il certificato elettronico e le credenziali per l'accesso al SISTRI verranno attribuite, in relazione alla/e «unita' locale/i» per la/e quale/i non sia stato individuato un «delegato», al rappresentante legale dell'«operatore». Ciascun dispositivo USB puo' contenere fino ad un massimo di tre certificati elettronici per la creazione delle firme elettroniche, ciascuno dei quali e' associato ad un «delegato». La procedura di iscrizione si articola nelle seguenti fasi: I. PRIMA FASE - Iscrizione 1. Iscrizione al SISTRI L'«operatore» dovra' iscriversi al SISTRI utilizzando, a sua scelta, una delle seguenti modalita': A. Modalita' on line In caso di iscrizione on line, l'«operatore» deve accedere alla sezione disponibile sul Portale Informativo SISTRI dedicata alla fase di iscrizione al sistema SISTRI ed inserire i dati indicati nel modulo di iscrizione riportato di seguito con il numero 1. La modalita' di iscrizione on line comprende l'invio mediante posta elettronica dei moduli di iscrizione, disponibili sul Portale Informativo SISTRI, debitamente compilati, al seguente indirizzo: iscrizionemail@sistri.it. B. Modalita' via fax In alternativa alla modalita' di iscrizione on line, l'«operatore» potra' comunicare i dati indicati nel modulo di iscrizione via fax, al seguente numero: 800 05 08 63. Il servizio di ricezione fax sara' attivo 24 ore su 24 per sette giorni alla settimana. C. Telefonicamente L'«operatore» potra' comunicare i dati indicati nel modulo di iscrizione anche telefonando al seguente numero verde: 800 00 38 36. Il call center sara' attivo nei giorni feriali, dal lunedi' al venerdi' dalle 8.30 alle 17.30 e il sabato dalle 8.30 alle 12.30. L'«operatore» dovra' specificare anche le modalita' (posta elettronica, fax o telefono) con le quali desidera ricevere le comunicazioni dal SISTRI nonche' i recapiti (indirizzo di posta elettronica, numero di fax o di telefono) e la persona da contattare. Qualora l'«operatore» si avvalga, per le attivita' previste dal presente regolamento, di un'«associazione imprenditoriale rappresentativa sul piano nazionale», che ha sottoscritto la convenzione di cui al comma 2 dell'articolo 8 con la Camera di Commercio, ritirera' presso tale associazione, o la societa' di servizi di diretta emanazione della stessa, il dispositivo USB, e in tal caso dovra' specificare al momento dell'iscrizione il nome e la sede di tale associazione o societa' di servizi. Il SISTRI comunichera' a ciascun «operatore» entro 48 ore dalla ricezione dei dati l'avvenuta ricezione degli stessi e il numero di pratica assegnato, con le modalita' ed ai recapiti da questi precedentemente indicati. 2. Verifica dei dati e personalizzazione dei «dispositivi» I dati comunicati dagli operatori, saranno confrontati con quelli contenuti nel Registro delle imprese gestito dalle Camere di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato e con quelli contenuti nell'Albo Nazionale Gestori Ambientali gestito dalle Sezioni Regionali e Provinciali dell'Albo nazionale Gestori. A seguito della predetta verifica, il SISTRI procedera' alla personalizzazione dei dispositivi USB e alla consegna degli stessi presso i siti di distribuzione. Qualora si registrino disallineamenti tra i dati comunicati dagli operatori in sede di iscrizione e quelli risultanti dal Registro delle Imprese, SISTRI chiedera' agli operatori di confermare i dati comunicati in sede di iscrizione mediante invio in copia originale tramite raccomandata A/R al seguente indirizzo: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Ufficio SISTRI, di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', redatta ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, da redigere in conformita' al modello disponibile sul portale informativo SISTRI. Il SISTRI procedera', dunque, alla personalizzazione dei dispositivi sulla base dei dati confermati nell'autodichiarazione e alla consegna degli stessi presso i siti di distribuzione. Qualora, tuttavia, il disallineamento tra i dati contenuti nella predetta autodichiarazione e quelli risultanti dal Registro delle Imprese dovesse perdurare per piu' di sessanta giorni dall'invio dell'autodichiarazione, SISTRI procedera' a disabilitare i dispositivi consegnati. Le Camere di Commercio, le «associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale», o le societa' di servizi di diretta emanazione delle stesse, delegate dalle Camere di Commercio e le Sezioni dell'Albo gestori ambientali contatteranno gli operatori, con le modalita' ed ai recapiti da questi precedentemente indicati, per comunicare luogo e data dell'appuntamento per la consegna dei dispositivi USB. SECONDA FASE - Consegna dei «dispositivi» 3. Siti di Distribuzione La consegna dei dispositivi USB avverra': - per gli operatori iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, presso la sezione regionale o provinciale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali a cui e' iscritto l'«operatore»; - per tutti gli altri operatori, presso la sede della Camera di Commercio della Provincia dove e' ubicata la sede legale dell'«operatore», oppure presso le sedi delle «associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale», o societa' di servizi di diretta emanazione delle stesse, delegate dalle Camere di Commercio. Nel caso in cui l'«operatore» abbia anche una o piu' unita' locali, la consegna verra' effettuata presso la sede della Camera di Commercio dove e' ubicata ciascuna «unita' locale»; 4. Soggetti competenti e documentazione necessaria per il ritiro Il ritiro dei dispositivi USB dovra' essere effettuato dal legale rappresentante dell'«operatore». Il legale rappresentante dell'«operatore» potra' delegare al ritiro un proprio incaricato. Per procedere al ritiro dei dispositivi USB, sara' necessario presentare la seguente documentazione: 1) copia della ricevuta di pagamento del contributo di iscrizione al SISTRI previsto nell'Allegato II relativo alla/alle categoria/e di appartenenza, per ciascuna «unita' locale»; 2) la dichiarazione, resa dal legale rappresentante ai sensi degli articoli 46 e art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, contenente un'autocertificazione dei dati comunicati in fase di iscrizione come risultanti dall'espletamento delle procedure di cui al precedente punto 2. Per coloro che avranno effettuato la procedura di iscrizione con la modalita' "on line", il modulo di dichiarazione sara' generato automaticamente dal sistema SISTRI; esso dovra' essere stampato e sottoscritto dal legale rappresentante. Coloro che avranno effettuato la procedura di iscrizione con le altre modalita' dovranno redigere l'autodichiarazione compilando il relativo modulo disponibile sul Portale Informativo SISTRI; 3) fotocopia leggibile di un documento di identita' del rappresentante legale dell'«operatore» in corso di validita'; 4) qualora siano stati individuati uno o piu' «delegati», occorre presentare anche fotocopia leggibile del/i documento/i di identita' del/i «delegato/i»; 5) numero di pratica assegnato dal SISTRI; 6) attestato di versamento dei diritti di segreteria dovuti alle Camere di Commercio. In caso di ritiro da parte di un soggetto diverso dal legale rappresentante, oltre ai documenti sopra indicati, l'incaricato al ritiro dovra' presentarsi munito: - del proprio documento di riconoscimento; - della delega per il ritiro scritta in carta semplice secondo il formato disponibile sul Portale Informativo SISTRI e firmata dal legale rappresentante. 5. Procedura di ritiro L'addetto del sito di distribuzione: - verifica la corrispondenza dei dati visualizzati nel SISTRI con quelli indicati nell'autodichiarazione presentata dal richiedente; - inserisce nel sistema SISTRI gli estremi del soggetto che effettua il ritiro; - verifica che i pagamenti siano stati effettuati correttamente per quanto riguarda gli importi e le modalita'; - verifica, altresi', la completezza dei documenti presentati dall'incaricato al ritiro, ivi inclusa l'eventuale delega al ritiro. Nel caso in cui dall'esame effettuato risultino documenti mancanti o necessita' di rettifiche/integrazioni dei dati, l'addetto del «sito di distribuzione», come definito all'articolo 2, comma 1, lettera g), concorda con l'«operatore» un nuovo appuntamento per il completamento della procedura. L'addetto del «sito di distribuzione» competente alla consegna dei dispositivi USB, dopo aver terminato la verifica di cui al precedente punto, stampa dal sistema SISTRI e fa firmare al soggetto incaricato al ritiro (per conto dell'«operatore») i seguenti documenti: - la dichiarazione di presa visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali e di consenso al trattamento dei dati stessi; - la dichiarazione di impegno all'uso corretto e alla custodia dei dispositivi USB. Infine, l'addetto del «sito di distribuzione» consegna al soggetto incaricato al ritiro un plico contenente: - il/i dispositivo/i USB gia' precedentemente personalizzato/i; - la/e stampa/e in busta cieca della password per l'accesso al sistema SISTRI, della password di sblocco del/i dispositivo/i USB (PIN), del PUK, dell'identificativo utente (username) e del numero di serie del dispositivo; - nel caso in cui l'«operatore» sia un trasportatore, la lista delle officine autorizzate ad installare i dispositivi black box nelle province interessate, disponibile sul Portale Informativo SISTRI, con l'indicazione del periodo temporale entro cui fissare l'appuntamento per l'installazione, e un modulo per il ritiro e installazione dei dispositivi black box. Al termine della procedura di iscrizione le Camere di Commercio e le Sezioni regionali dell'Albo comunicheranno settimanalmente al SISTRI l'avvenuto ritiro dei «dispositivi». 6. Consegna dei duplicati, dei dispositivi aggiuntivi e dei dispositivi per l'interoperabilita' La consegna dei dispositivi aggiuntivi e dei dispositivi per l'interoperabilita' previsti all'art. 8, comma 1 lettera a) e comma 1 ter, nonche' dei duplicati dei dispositivi verra' effettuata dal Sistri presso l'indirizzo indicato in sede di richiesta, previo inoltro al Sistri, contestualmente alla richiesta, a mezzo raccomandata A/R al seguente indirizzo: SISTRI - Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Via Cristoforo Colombo 44, 00147 Roma, della seguente documentazione: - copia della ricevuta di pagamento del contributo SISTRI previsto nell'Allegato II per: -- il/i dispositivo/i "AGGIUNTIVO" e/o -- il/i dispositivo/i "duplicato" e/o -- il/i dispositivo/i "INTEROPERABILITA' - la dichiarazione, resa dal legale rappresentante ai sensi degli articoli 46 e art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, contenente un'autocertificazione dei dati comunicati in fase di richiesta. Per coloro che avranno effettuato la procedura di richiesta con la modalita' "on line", il modulo di dichiarazione sara' generato automaticamente dal sistema SISTRI; esso dovra' essere stampato e sottoscritto dal legale rappresentante. Coloro che avranno effettuato la procedura di iscrizione con le altre modalita' dovranno redigere l'autodichiarazione compilando il relativo modulo disponibile sul Portale Informativo SISTRI; - fotocopia leggibile di un documento di identita' del rappresentante legale dell'«operatore» in corso di validita'; - fotocopia leggibile del/i documento/i di identita' del/i «delegato/i», qualora diverso/i dal legale rappresentante. 7. Custodia dei dispositivi Gli «operatori» dovranno utilizzare i «dispositivi» solo per le finalita' previste nel regolamento e custodire i «dispositivi» medesimi con la dovuta diligenza, assumendo oneri e responsabilita' in caso di furto, perdita distruzione, manomissione o danneggiamento dei «dispositivi» stessi che ne impedisca l'utilizzo e che non sia dovuto a vizio di funzionamento dei «dispositivi» predetti. Fatta eccezione per le ipotesi di perdita dei dispositivi black box conseguenti al furto dei veicoli sui quali sono istallati, i costi per la sostituzione dei «dispositivi» sono a carico dei richiedenti e sono i seguenti: COSTI DI SOSTITUZIONE

Anno solare di sostituzione Dispositivo USB Black Box

2010 euro 60 euro 400

2011 euro 50 euro 350

2012 euro 45 euro 300

2013 euro 40 euro 250

In tutte le ipotesi sopra indicate, gli «operatori» dovranno comunicare al SISTRI, entro ventiquattro ore dall'evento, la perdita, la manomissione o il danneggiamento dei «dispositivi» e richiedere la sostituzione dei «dispositivi» stessi. Nel caso di perdita dei dispositivi black box conseguente al furto dei veicoli sui quali erano istallati, il richiedente dovra' anche sporgere tempestivamente denuncia alle autorita' di pubblica sicurezza ed inviare a SISTRI, entro ventiquattro ore dalla denuncia, l'originale o la copia conforme di tale denuncia. Il SISTRI provvedera' a predisporre i «dispositivi» sostitutivi e a comunicare al richiedente la data e il luogo dove, previo pagamento dei costi sopra indicati, potra' provvedere al ritiro del dispositivo USB e l'elenco delle officine autorizzate presso cui sara' possibile richiedere l'istallazione dei dispositivi black box sostitutivi. Nel caso di malfunzionamento dei «dispositivi» dovuti a vizi dei «dispositivi» stessi, gli «operatori» dovranno comunicare tempestivamente il malfunzionamento al SISTRI che provvedera' a proprie cura e spese, alla rimozione del malfunzionamento e/o alla sostituzione dei «dispositivi»: - entro 72 ore dalla comunicazione del malfunzionamento, se i vizi riguardano l'hardware; - entro 24 ore dalla comunicazione del malfunzionamento, se i vizi riguardano il software. In caso di richiesta di duplicazione di un dispositivo USB, l'operatore e' tenuto a versare un contributo di euro 40 per due annualita' consecutive a partire dal momento della richiesta. Per tutte le comunicazioni al SISTRI, sara' attiva un'apposita sezione dedicata sul Portale Informativo SISTRI, un call center gratuito e un servizio di ricezione fax, i cui numeri saranno indicati nel medesimo SISTRI sito internet. Il modello per le comunicazioni via fax sara' scaricabile dal predetto sito internet. DISPOSITIVI AGGIUNTIVI PROSPETTO RELATIVO AL NUMERO DEI DISPOSITIVI E RELATIVO COSTO. CONTRIBUTO PER I DISPOSITIVI USB AGGIUNTIVI PER TUTTE LE ATTIVITA', AD ESCLUSIONE DELL'ATTIVITA' di TRASPORTO di RIFIUTI ART. 212, comma 5, del D.Lgs 152/2006 e DEI COMUNI DELLA REGIONE CAMPANIA CHE TRASPORTANO RIFIUTI URBANI CONTRIBUTO PER I DISPOSITIVI USB AGGIUNTIVI

DIPENDENTI COMPLESSIVI dell'ente o dell'impresa. Numero massimo di dispositivi USB aggiuntivi ammessi Contributo annuale *

<10 0 euro 0

da 11 a 50 1 euro 60

da 51 a 250 2 euro 100

da 251 a 500 3 euro 150

500 4 euro 200

(*) Il contributo e' da versare all'atto della richiesta e per i quattro anni successivi ed e' riferito ad ogni singolo dispositivo aggiuntivo. CONTRIBUTO PER I DISPOSITIVI USB AGGIUNTIVI PER I COMUNI / ENTI della REGIONE CAMPANIA che TRASPORTANO RIFIUTI URBANI

ABITANTI Numero massimo di dispositivi USB aggiuntivi ammessi Contributo annuale*

inferiore a 5.000 abitanti 0 euro 0

inferiore a 20.000 abitanti e superiore o uguale a 5.000 1 euro 60

inferiore a 50.000 abitanti e superiore o uguale a 20.000 2 euro 100

inferiore a 100.000 abitanti e superiore o uguale a 50.000 3 euro 150

inferiore a 500.000 abitanti e superiore o uguale a 100.000 4 euro 200

superiore o uguale a 500.000 abitanti 4 euro 200

(*) Il contributo e' da versare all'atto della richiesta e per i quattro anni successivi ed e' riferito ad ogni singolo dispositivo aggiuntivo. CONTRIBUTO PER I DISPOSITIVI USB AGGIUNTIVI PER L'ATTIVITA' di TRASPORTO di RIFIUTI URBANI: REGIONE CAMPANIA o iscrizione volontaria (ART. 212, comma 5, del D.Lgs 152/2006)

Classe d'iscrizione all'Albo dell'ente o dell'impresa. Numero massimo di dispositivi USB aggiuntivi ammessi Contributo annuale *

inferiore a 5.000 abitanti 0 euro 0

inferiore a 20.000 abitanti e superiore o uguale a 5.000 1 euro 60

inferiore a 50.000 abitanti e superiore o uguale a 20.000 2 euro 100

inferiore a 100.000 abitanti e superiore o uguale a 50.000 3 euro 150

inferiore a 500.000 abitanti e superiore o uguale a 100.000 4 euro 200

superiore o uguale a 500.000 abitanti 4 euro 200

(*) Il contributo e' da versare all'atto della richiesta e per i quattro anni successivi ed e' riferito ad ogni singolo dispositivo aggiuntivo. CONTRIBUTO PER I DISPOSITIVI USB AGGIUNTIVI PER L'ATTIVITA' di TRASPORTO di RIFIUTI SPECIALI (ART. 212, comma 5, del D.Lgs 152/2006)

Classe d'iscrizione all'Albo dell'ente o dell'impresa. Quantita' annua autorizzata Numero massimo di dispositivi USB aggiuntivi ammessi Contributo annuale *

inferiore a 3.000 tonn. 0 euro 0

superiore o uguale a 3.000 tonn. e inferiore a 6.000 tonn. 1 euro 60

superiore o uguale a 6.000 tonn. e inferiore a 15.000 tonn. 2 euro 100

superiore o uguale a 15.000 tonn. e inferiore a 60.000 tonn. 3 euro 150

superiore o uguale a 60.000 tonn. e inferiore a 200.000 tonn. 4 euro 200

superiore o uguale a 200.000 tonn. 4 euro 200

(*) Il contributo e' da versare all'atto della richiesta e per i quattro anni successivi ed e' riferito ad ogni singolo dispositivo aggiuntivo.

Allegato IB

Allegato IB (articolo 8, comma 1, lettera c)) "PROCEDURA PER L'INSTALLAZIONE DEI DISPOSITIVI BLACK BOX." 1. Individuazione delle officine autorizzate all'installazione dei dispositivi black box L'installazione dei dispositivi black box sui veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti puo' essere effettuata dalle imprese iscritte nel Registro delle imprese esercenti attivita' di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, sezione elettrauto. Tali officine devono altresi' essere dotate di computer e collegamento ad internet, senza particolari requisiti di banda di trasmissione. Per essere autorizzati all'installazione dei dispositivi black box, i soggetti di cui sopra devono presentare domanda di autorizzazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, accedendo al Portale Informativo SISTRI, e compilando l'apposita sezione. I dati comunicati dalle officine saranno confrontati con quelli in possesso delle Camere di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare invitera' i soggetti che avranno presentato la domanda di autorizzazione e che saranno risultati in possesso dei requisiti prescritti a partecipare a corsi di formazione gratuiti. I corsi, di carattere teorico-pratico, sono strutturati in un solo modulo della durata di sei ore e si terranno nelle date pubblicate sul Portale Informativo SISTRI, in numero di due per ciascun anno solare. L'attestazione di partecipazione al corso di formazione e' requisito necessario per ottenere l'autorizzazione all'installazione dei dispositivi black box. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede alla formazione e all'aggiornamento dell'elenco delle officine autorizzate, che sara' pubblicato sul Portale Informativo SISTRI e sara' liberamente consultabile. La perdita dei requisiti previsti per l'autorizzazione, nonche' la reiterata inosservanza delle disposizioni del presente regolamento comporta la cancellazione dall'elenco delle officine autorizzate. La cancellazione e' effettuata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa contestazione degli addebiti all'interessato al quale e' assegnato un termine di trenta giorni per presentare eventuali deduzioni. 2. Attivita' propedeutiche all'installazione Ciascun «operatore» che effettua l'attivita' di raccolta e trasporto dei rifiuti deve dotarsi di un dispositivo black box per ciascun veicolo in dotazione all'azienda. Le Sezioni regionali dell'Albo curano la programmazione delle installazioni dei dispositivi black box. A tal fine: - unitamente al dispositivo USB, forniscono agli «operatori» la lista delle officine autorizzate, con l'indicazione del periodo temporale entro cui procedere all'installazione, e un modulo per il ritiro e installazione dei dispositivi black box; - contattano le officine autorizzate indicate dagli «operatori», o, in caso di eccessivo carico di lavoro delle stesse, altra officina concordata con gli «operatori» medesimi, per richiedere l'appuntamento per l'installazione, che potra' essere fissato non prima di sette giorni dalla richiesta. Il SISTRI provvedera' a consegnare i dispositivi black box direttamente alle officine autorizzate. Per l'installazione dei dispositivi black box sara' inoltre necessario: - acquistare una scheda SIM dati GPRS di qualsiasi operatore telefonico, per ciascun dispositivo black box da installare; la scheda SIM deve essere abilitata ed attivata al traffico dati GPRS e senza PIN; la scheda non generera' costi di consumo per l'operatore. - inserire nel modulo per il ritiro dei dispositivi black box, consegnato insieme alla lista delle officine, il nome dell'intestatario della SIM e i seguenti dati: PIN, PUK, numero di telefono e intestatario della SIM. In alternativa, l'«operatore» puo' consegnare all'officina una fotocopia della scheda SIM rilasciata dal gestore telefonico al momento dell'acquisto, contenente i dati sopra indicati. La richiesta di installazione dei dispositivi black box presso l'officina potra' essere effettuata dal legale rappresentante dell'«operatore», che dovra' presentarsi munito di un proprio documento di identita' in corso di validita'. Qualora siano stati delegati soggetti diversi dal legale rappresentante, tali soggetti dovranno presentarsi muniti, oltre che di un proprio documento di riconoscimento, di delega scritta da parte del rappresentante legale dell'«operatore», da redigere in carta semplice secondo il formato disponibile sul Portale Informativo SISTRI, e della copia dei documenti di riconoscimento del sottoscrittore della delega. 3. Installazione presso l'officina autorizzata. L'operatore dell'officina autorizzata: - verifica i dati contenuti nel modulo per il ritiro e l'installazione dei dispositivi black box, accerta l'identita' del richiedente e l'eventuale delega rilasciata dal legale rappresentante al ritiro dei dispositivi; - inserisce la SIM nel dispositivo black box; - installa il dispositivo black box sul veicolo; - al termine dell'installazione esegue il test di corretta installazione e configurazione; - sigilla il dispositivo black box; - fa firmare al soggetto delegato al ritiro del dispositivo black box una dichiarazione con la quale il medesimo soggetto, per conto dell'«operatore», attesta l'esito positivo delle verifiche e il corretto funzionamento dei dispositivi installati e si impegna a custodire ed utilizzare correttamente i dispositivi installati. 4. Comunicazione al SISTRI dell'avvenuta installazione. Completata l'installazione, l'operatore dell'officina invia alla Sezione regionale dell'Albo, ai fini del successivo inoltro al SISTRI, la dichiarazione di avvenuta installazione, contenente il numero seriale del dispositivo black box e i dati delle relative SIM abbinati alle targhe dei veicoli su cui i dispositivi sono stati installati, nonche' l'attestazione dell'esito positivo delle verifiche e la presa d'atto del corretto funzionamento dei dispositivi installati, controfirmata dal soggetto delegato al ritiro. Nel caso in cui in fase di installazione il dispositivo black box risulti non funzionante, dovra' essere restituito al SISTRI. Qualora, a seguito del verificarsi di una delle ipotesi previste dal regolamento, sorga l'obbligo di restituzione del dispositivo black box, gli «operatori» dovranno recarsi presso una delle officine autorizzate, in persona del legale rappresentante o previa delega di quest'ultimo. L'operatore delle officine autorizzate provvedera' a disinstallare il dispositivo black box, che sara' restituito al SISTRI, e ad estrarre la scheda SIM, che sara' invece restituita all'«operatore». Al termine della procedura di disinstallazione, l'operatore dell'officina autorizzata comunichera' alla Sezione regionale dell'Albo l'avvenuta disinstallazione, controfirmata dall'«operatore», precisando luogo e data e il numero seriale del dispositivo black box disinstallate per ciascun veicolo.

Allegato II

Allegato II (articolo 7, comma 4) RIPARTIZIONE DEI CONTRIBUTI PER CATEGORIA DEI SOGGETTI OBBLIGATI --------------------------------------------------------------------- PRODUTTORI/DETENTORI --------------------------------------------------------------------- CONTRIBUTO PERICOLOSI CONTRIBUTO NON PERICOLOSI --------------------------------------------------------------------- DIPENDENTI per unita' locale --------------------------------------------------------------------- <10 euro 120 () euro 60 --------------------------------------------------------------------- da 11 a 50 euro 180 euro 90 --------------------------------------------------------------------- da 51 a 250 euro 300 euro 150 --------------------------------------------------------------------- da 251 a 500 euro 500 euro 250 --------------------------------------------------------------------- >500 euro 800 euro 400 --------------------------------------------------------------------- () I produttori di rifiuti non pericolosi con un numero di addetti inferiore ai dieci dipendenti potranno scegliere se aderire o meno al SISTRI N.B. Tra i produttori di rifiuti pericolosi rientrano anche coloro che effettuano entrambe le operazioni e cioe' la produzione di rifiuti pericolosi e non pericolosi --------------------------------------------------------------------- ENTI E IMPRESE PRODUTTORI RIFIUTI PERICOLOSI --------------------------------------------------------------------- Quantitativi Annui CONTRIBUTO PERICOLOSI --------------------------------------------------------------------- DIPENDENTI per unita' locale --------------------------------------------------------------------- Da a 5 fino a 200 kg euro 50 --------------------------------------------------------------------- Da a 5 oltre 200 kg e fino a 400 kg euro 60 --------------------------------------------------------------------- Da 6 a 10 Fino a 400 kg euro 60 --------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------- IMPRENDITORI AGRICOLI --------------------------------------------------------------------- Quantitativi Annui CONTRIBUTO PERICOLOSI --------------------------------------------------------------------- DIPENDENTI per unita' locale --------------------------------------------------------------------- Da a 5 fino a 200 kg euro 30 --------------------------------------------------------------------- Da a 5 oltre 200 kg e fino a 400 kg euro 50 --------------------------------------------------------------------- Da 6 a 10 Fino a 400 kg euro 50 --------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- COMUNI (non ubicati nella Regione Campania)* ---------------------------------------------------- CONTRIBUTO PERICOLOSI ---------------------------------------------------- ABITANTI ---------------------------------------------------- inferiore a 5.000 abitanti € 60 ---------------------------------------------------- * I Comuni, indipendentemente dal numero degli abitanti, non iscrivono le unita' locali con meno di dieci dipendenti , ivi comprese quelle affidate ad associazioni senza scopo di lucro. In tale ipotesi la trasmissione dei dati viene effettuata direttamente dal Comune o dall'unita' locale designata dal medesimo, che, ai fini della determinazione del contributo, somma il numero dei dipendenti della o delle unita' locali per le quali effettua gli adempimenti al numero dei propri dipendenti. Nel caso in cui non ci sia nessuna unita' locale con piu' di dieci dipendenti, si iscrive comunque il Comune, con la somma dei dipendenti delle singole unita' locali. --------------------------------------------------------------------- COMUNI (Regione Campania) --------------------------------------------------------------------- CONTRIBUTO Rifiuti Urbani --------------------------------------------------------------------- ABITANTI --------------------------------------------------------------------- inferiore a 5.000 abitanti euro 60 --------------------------------------------------------------------- inferiore a 20.000 abitanti e superiore o uguale a 5.000 euro 90 --------------------------------------------------------------------- inferiore a 50.000 abitanti e superiore o uguale a 20.000 euro 150 --------------------------------------------------------------------- inferiore a 100.000 abitanti e superiore o uguale a 50.000 euro 250 --------------------------------------------------------------------- inferiore a 500.000 abitanti e superiore o uguale a 100.000 euro 300 --------------------------------------------------------------------- superiore o uguale a 500.000 abitanti euro 400 --------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------- TRASPORTATORI --------------------------------------------------------------------- Quantita' annua autorizzata CONTRIBUTO CONTRIBUTO NON CONTRIBUTO PERICOLOSI PERICOLOSI Art. 212, comma 8, d.lgs. 152/2006 --------------------------------------------------------------------- inferiore a 3.000 tonn. euro 120 euro 60 --------------------------------------------------------------------- superiore o uguale a 3.000 tonn. e inferiore a 6.000 tonn. euro 140 euro 70 --------------------------------------------------------------------- superiore o uguale a 6.000 tonn. e inferiore a 15.000 tonn. euro 180 euro 90 --------------------------------------------------------------------- superiore o uguale a 15.000 tonn. e inferiore a 60.000 tonn. euro 250 euro 125 euro 0 --------------------------------------------------------------------- superiore o uguale a 60.000 tonn. e inferiore a 200.000 tonn. euro 350 euro 175 --------------------------------------------------------------------- superiore o uguale a 200.000 tonn. euro 500 euro 250 --------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------- TRASPORTATORI --------------------------------------------------------------------- CONTRIBUTO CONTRIBUTO NON CONTRIBUTO PERICOLOSI PERICOLOSI Art. 212, comma 8, d.lgs. 152/2006 --------------------------------------------------------------------- PER OGNI MEZZO DI TRASPORTO euro 150 euro 150 fino a due veicoli euro 100 per ogni veicolo --------------------------------------------------------------------- oltre i due veicoli euro 150 per ogni veicolo --------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------- TRASPORTATORI REGIONE CAMPANIA --------------------------------------------------------------------- Popolazione complessivamente servita autorizzata CONTRIBUTO Rifiuti Urbani --------------------------------------------------------------------- inferiore a 5.000 abitanti euro 60 --------------------------------------------------------------------- inferiore a 20.000 abitanti e superiore o uguale a 5.000 euro 70 --------------------------------------------------------------------- inferiore a 50.000 abitanti e superiore o uguale a 20.000 euro 90 --------------------------------------------------------------------- inferiore a 100.000 abitanti e superiore o uguale a 50.000 euro 125 --------------------------------------------------------------------- inferiore a 500.000 abitanti e superiore o uguale a 100.000 euro 175 --------------------------------------------------------------------- superiore o uguale a 500.000 abitanti euro 250 --------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------- TRASPORTATORI REGIONE CAMPANIA ---------------------------------------------------------- CONTRIBUTO Rifiuti Urbani ---------------------------------------------------------- PER OGNI MEZZO DI TRASPORTO € 150 ---------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------- DISCARICHE (D1, D5, D12) --------------------------------------------------------------------- Quantita' in tonnellate/anno CONTRIBUTO CONTRIBUTO NON CONTRIBUTO PERICOLOSI PERICOLOSI INERTI --------------------------------------------------------------------- < 1.000 euro 300 euro 150 euro 100 --------------------------------------------------------------------- tra 1.000 e 5.000 euro 500 euro 250 euro 200 --------------------------------------------------------------------- tra 5.000 e 20.000 euro 800 euro 400 euro 300 --------------------------------------------------------------------- tra 20.000 e 50.000 euro 1.200 euro 600 euro 500 --------------------------------------------------------------------- tra 50.000 e 100.000 euro 1.800 euro 900 euro 700 --------------------------------------------------------------------- tra 100.000 e 250.000 euro 2.500 euro 1.200 euro 1.000 --------------------------------------------------------------------- tra 250.000 e 1.000.000 euro 3.000 euro 1.500 euro 1.200 --------------------------------------------------------------------- > 1.000.000 euro 4.000 euro 2.000 euro 1.500 --------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------- DISCARICHE (D1, D5, D12) --------------------------------------------------------------------- Quantita' in tonnellate/anno CONTRIBUTO CONTRIBUTO NON CONTRIBUTO PERICOLOSI PERICOLOSI INERTI --------------------------------------------------------------------- < 1.000 euro 300 euro 150 euro 100 --------------------------------------------------------------------- tra 1.000 e 5.000 euro 500 euro 250 euro 200 --------------------------------------------------------------------- tra 5.000 e 20.000 euro 800 euro 400 euro 300 --------------------------------------------------------------------- tra 20.000 e 50.000 euro 1.200 euro 600 euro 500 --------------------------------------------------------------------- tra 50.000 e 100.000 euro 1.800 euro 900 euro 700 --------------------------------------------------------------------- tra 100.000 e 250.000 euro 2.500 euro 1.200 euro 1.000 --------------------------------------------------------------------- tra 250.000 e 1.000.000 euro 3.000 euro 1.500 euro 1.200 --------------------------------------------------------------------- > 1.000.000 euro 4.000 euro 2.000 euro 1.500 --------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------- DEMOLITORI E ROTTAMATORI ----------------------------------------- Quantita' in tonnellate/anno CONTRIBUTO ----------------------------------------- < 1.000 euro 300 ----------------------------------------- tra 1.000 e 5.000 euro 500 ----------------------------------------- tra 5.000 e 20.000 euro 800 ----------------------------------------- tra 20.000 e 50.000 euro 1.200 ----------------------------------------- tra 50.000 e 100.000 euro 1.800 ----------------------------------------- oltre 100.000 euro 2.500 ----------------------------------------- ----------------------------------------- FRANTUMATORI ----------------------------------------- Quantita' in tonnellate/anno CONTRIBUTO ----------------------------------------- < 1.000 euro 150 tra 1.000 e 5.000 euro 250 tra 5.000 e 20.000 euro 400 tra 20.000 e 50.000 euro 600 tra 50.000 e 100.000 euro 900 tra 100.000 e 250.000 euro 1.200 oltre 250.000 euro 1.500 ----------------------------------------- ----------------------------------------- INCENERITORI RIFIUTI PERICOLOSI (D10) ----------------------------------------- Quantita' in tonnellate/anno CONTRIBUTO ----------------------------------------- < 1.000 euro 300 ----------------------------------------- tra 1.000 e 5.000 euro 500 ----------------------------------------- tra 5.000 e 20.000 euro 800 ----------------------------------------- tra 20.000 e 50.000 euro 1.200 ----------------------------------------- tra 50.000 e 100.000 euro 1.800 ----------------------------------------- oltre 100.000 euro 2.500 ----------------------------------------- ----------------------------------------- INCENERITORI RIFIUTI NON PERICOLOSI (D10) ----------------------------------------- Quantita' in tonnellate/anno CONTRIBUTO ----------------------------------------- < 1.000 euro 150 ----------------------------------------- tra 1.000 e 5.000 euro 250 ----------------------------------------- tra 5.000 e 20.000 euro 400 ----------------------------------------- tra 20.000 e 50.000 euro 600 ----------------------------------------- tra 50.000 e 100.000 euro 900 ----------------------------------------- oltre 100.000 euro 1.200 ----------------------------------------- --------------------------------------------------------- IMPIANTI DI COINCENERIMENTO (R1) --------------------------------------------------------- Quantita' in tonnellate/anno CONTRIBUTO CONTRIBUTO PERICOLOSI NON PERICOLOSI --------------------------------------------------------- < 1.000 euro 300 euro 150 --------------------------------------------------------- tra 1.000 e 5.000 euro 500 euro 250 --------------------------------------------------------- tra 5.000 e 20.000 euro 800 euro 400 --------------------------------------------------------- tra 20.000 e 50.000 euro 1.200 euro 600 --------------------------------------------------------- tra 50.000 e 100.000 euro 1.800 euro 900 --------------------------------------------------------- oltre 100.000 euro 2.500 euro 1.200 --------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------- IMPIANTI DI RECUPERO DI MATERIA (R2, R3, R4, R6, R7, R8, R9) * --------------------------------------------------------- Quantita' in tonnellate/anno CONTRIBUTO CONTRIBUTO PERICOLOSI NON PERICOLOSI --------------------------------------------------------- < 1.000 euro 300 euro 150 --------------------------------------------------------- tra 1.000 e 5.000 euro 500 euro 250 --------------------------------------------------------- tra 5.000 e 20.000 euro 800 euro 400 --------------------------------------------------------- tra 20.000 e 50.000 euro 1.200 euro 600 --------------------------------------------------------- tra 50.000 e 100.000 euro 1.800 euro 900 --------------------------------------------------------- oltre 100.000 euro 2.500 euro 1.200 --------------------------------------------------------- * Inclusi gli impianti produttivi di recupero --------------------------------------------------------- ATTIVITA' DI RECUPERO (R5, R10, R11, R12, R13) E DI SMALTIMENTO (D2, D3, D4, D6, D7, D13, D14, D15) --------------------------------------------------------- Quantita' in tonnellate/anno CONTRIBUTO CONTRIBUTO PERICOLOSI NON PERICOLOSI --------------------------------------------------------- < 1.000 euro 300 euro 150 --------------------------------------------------------- tra 1.000 e 5.000 euro 500 euro 250 --------------------------------------------------------- tra 5.000 e 20.000 euro 800 euro 400 --------------------------------------------------------- tra 20.000 e 50.000 euro 1.200 euro 600 --------------------------------------------------------- tra 50.000 e 100.000 euro 1.800 euro 900 --------------------------------------------------------- oltre 100.000 euro 2.500 euro 1.200 --------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------- IMPIANTI DI TRATTAMENTO CHIMICO FISICO E BIOLOGICO (D8, D9) * --------------------------------------------------------- Quantita' in tonnellate/anno CONTRIBUTO CONTRIBUTO PERICOLOSI NON PERICOLOSI --------------------------------------------------------- < 1.000 euro 300 euro 150 --------------------------------------------------------- tra 1.000 e 5.000 euro 500 euro 250 --------------------------------------------------------- tra 5.000 e 20.000 euro 800 euro 400 --------------------------------------------------------- tra 20.000 e 50.000 euro 1.200 euro 600 --------------------------------------------------------- tra 50.000 e 100.000 euro 1.800 euro 900 --------------------------------------------------------- oltre 100.000 euro 2.500 euro 1.200 --------------------------------------------------------- * Inclusi gli impianti di trattamento meccanico e biologico dei rifiuti urbani --------------------------------------------------------- IMPIANTI DI COMPOSTAGGIO E DI DIGESTIONE ANAEROBICA (R3) --------------------------------------------------------- Quantita' in tonnellate/anno CONTRIBUTO NON PERICOLOSI --------------------------------------------------------- < 1.000 euro 150 --------------------------------------------------------- tra 1.000 e 5.000 euro 250 --------------------------------------------------------- tra 5.000 e 20.000 euro 400 --------------------------------------------------------- tra 20.000 e 50.000 euro 600 --------------------------------------------------------- tra 50.000 e 100.000 euro 900 --------------------------------------------------------- oltre 100.000 euro 1.200 --------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------- CONSORZI INTERMEDIARI ASSOCIAZIONI IMPRENDITORIALI E LORO SOCIETA' DI SERVIZI ----------------------------------------------------------- CONTRIBUTO CONTRIBUTO CONTRIBUTO UNICO ANNUO UNICO ANNUO UNICO ANNUO ----------------------------------------------------------- euro 2.500 euro 100 euro 100 ----------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------- TERMINALISTI, CENTRO RACCOLTA/PIATTA FORMA OPERATORI LOGISTICI E RACCOMANDATARI MARITTIMI ----------------------------------------------------------- CONTRIBUTO CONTRIBUTO UNICO ANNUO UNICO ANNUO ----------------------------------------------------------- euro 100 euro 500 ----------------------------------------------------------- Le quantita' e la popolazione complessivamente servita indicate nelle tabelle relative ai contributi dei trasportatori si riferiscono alle quantita' e alla popolazione complessivamente servita autorizzate ai sensi del D.M. n. 406 del 28 aprile 1998. I contributi da versare relativi alle quantita' indicate nelle diverse tabelle sono da riferirsi alle quantita' prodotte, smaltite e/o trattate nell'anno precedente. Il contributo e' versato da ciascun soggetto per ciascuna unita' locale e per ciascun veicolo adibito al trasporto di rifiuti. Il contributo si riferisce all'anno solare di competenza, indipendentemente dal periodo di effettiva fruizione del servizio. Il pagamento dei contributi puo' avvenire mediante versamento diretto presso la competente Tesoreria Provinciale dello Stato, ovvero tramite conto corrente bancario o bonifico bancario, i cui estremi sono indicati nel Portale Informativo SISTRI. Modalita' di pagamento dei contributi: A) Per le imprese, ad esclusione di quelle di raccolta e trasporto dei rifiuti, il contributo, determinato in relazione alla tipologia di rifiuti (pericolosi e non pericolosi) ed alle quantita' degli stessi, e' dovuto: per ciascuna unita' locale e per la sede legale, qualora quest'ultima produca e/o gestisca rifiuti; per ciascuna operazione di recupero o smaltimento svolta all'interno dell'unita' locale o della sede legale, qualora quest'ultima produca e/o gestisca rifiuti. Per le unita' locali in cui insistano piu' unita' operative da cui originano in maniera autonoma rifiuti per le quali, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), e' stato richiesto un dispositivo per ciascuna unita' operativa, il calcolo dei contributi e' effettuato per ciascuna unita' operativa. B) Per le imprese che producono sia rifiuti pericolosi che rifiuti non pericolosi, si applica il contributo relativo ai rifiuti pericolosi. C) Per gli impianti che gestiscono sia rifiuti pericolosi sia rifiuti non pericolosi, sia rifiuti urbani, il contributo dovuto e' dato dalla sommatoria del contributo corrispondente alla quantita' di rifiuti pericolosi, del contributo corrispondente alla quantita' di rifiuti non pericolosi e del contributo corrispondente alla quantita' di rifiuti urbani (equiparati, ai fini del pagamento, ai rifiuti non pericolosi). Per le discariche il contributo e' versato con riferimento alla categoria autorizzata (inerti, non pericolosi o pericolosi). Le seguenti tipologie di impianti: discariche (D1, D5, D12); demolitori/rottamatori; frantumatori; inceneritori (D10); impianti di coincenerimento (R1); impianti di trattamento chimico-fisico e biologico (D8, D9); impianti compostaggio e di digestione anaerobica; impianti di recupero di materia (R2, R3, R4, R6, R7, R8, R9); sono considerate, ai fini del pagamento del contributo, come una unica "attivita' di gestione dei rifiuti" (articolo 7, comma 2, del regolamento). Pertanto, una unita' che effettua, nell'ambito dello stesso impianto, piu' operazioni di recupero/smaltimento e' tenuta a versare, comunque, una sola volta il contributo. Per le "attivita' di recupero (R5, R10, R11, R12, R13) e smaltimento (D2, D3, D4, D6, D7, D13, D14, D15)" il contributo e' dovuto per ogni operazione di recupero e/o smaltimento svolta nell'unita' locale; in tale ipotesi nel modulo di iscrizione dovranno essere compilate tante sezioni 2A quante sono le attivita' di recupero e/o smaltimento svolte nell'unita' locale o operativa di riferimento. Per i demolitori, i rottamatori e i frantumatori, il contributo da versare e' quello previsto per la specifica attivita' svolta (demolitore/rottamatore, frantumatore), indipendentemente dalla tipologia di rifiuti trattati (pericolosi o non pericolosi) e dalle diverse operazioni di recupero e/o smaltimento effettuate dall'impianto. Il contributo e' versato sulla base della quantita' dichiarata di rifiuti trattati. Le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti e che risultino produttori di rifiuti di cui all'articolo 184, comma 3, lettera g), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono tenuti ad iscriversi sia nella categoria dei gestori che in quella dei produttori e a versare i contributi per ciascuna categoria di appartenenza. D) per le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti, il contributo e' dovuto per la sede legale, per le eventuali unita' locali per le quali si sia scelto di richiedere il dispositivo USB e per ciascun veicolo a motore adibito al trasporto di rifiuti. Per le imprese che trasportano sia i rifiuti pericolosi che non pericolosi, il contributo relativo alla sede legale e' dato dalla sommatoria del contributo dovuto per il quantitativo autorizzato di rifiuti non pericolosi e del contributo dovuto per il quantitativo autorizzato di rifiuti pericolosi. Nel caso di veicoli adibiti sia al trasporto di rifiuti pericolosi che al trasporto di rifiuti non pericolosi, il contributo per i veicoli e' dovuto unicamente per l'importo relativo ai rifiuti pericolosi. E) Per le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, il contributo e' dovuto in base alla categoria dei produttori di appartenenza; esse, inoltre, sono tenute a versare il contributo per ciascun veicolo adibito al trasporto di rifiuti, pari ad euro cento per i primi due veicoli ed ad euro centocinquanta oltre i due veicoli. Qualora l'impresa utilizzi lo stesso veicolo ai sensi dei commi 5 e 8 dell'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, si applica il contributo previsto peri veicoli adibiti ai trasporti ai sensi del predetto comma 5. F) Per i comuni della Regione Campania, il contributo e' determinato in base al numero degli abitanti. G) Per le imprese di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani della Regione Campania, il contributo e' dovuto in relazione alla popolazione complessivamente servita per ciascun veicolo a motore adibito al trasporto dei rifiuti. H) Per i consorzi, gli intermediari, i terminalisti, gli operatori logistici, i raccomandatari marittimi, i centri di raccolta comunali, le piattaforme, le associazioni imprenditoriali e societa' di servizi di diretta emanazione delle stesse, il contributo dovuto e' determinato con riferimento alla specifica categoria. Il pagamento del contributo e' effettuato mediante: - un unico versamento comprendente l'importo complessivo dei contributi dovuti per tutte le unita' locali; - in piu' versamenti distinti per ciascuna unita' locale; - per le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti, in un unico versamento, comprendente l'importo dei contributi dovuti per la sede legale e per tutti i veicoli a motore adibiti al trasporto dei rifiuti. Ciascun operatore, una volta iscritto al SISTRI, ricevera' un numero di pratica e, successivamente, nel piu' breve tempo possibile, dovra' effettuare il pagamento del contributo di sua competenza per acquisire i dispositivi elettronici ad esso spettanti. Il pagamento potra' avvenire nei seguenti modi: presso qualsiasi ufficio postale: mediante versamento dell'importo dovuto sul conto corrente postale n. 2595427, intestato alla Tesoreria di Roma Succursale Min. Ambiente SISTRI decreto ministeriale 17 dicembre 2009 Min. Amb. DG Tut. Ter. Via C. Colombo, 44 - 00147 Roma. In particolare, nella causale di versamento occorrera' indicare: - contributo SISTRI/anno di riferimento; - il Codice fiscale dell'«Operatore», come definito dall'art. 2 comma 1, lettera e); - il numero di pratica comunicato dal SISTRI, a conferma dell'avvenuta iscrizione; presso gli sportelli del proprio istituto di credito: mediante bonifico bancario alle coordinate IBAN: IT56L 07601 03200 000002595427 Beneficiario: TESOR. DI ROMA SUCC.LE MIN. AMBIENTE SISTRI D.M. 17 dicembre 2009 MIN. AMB. DG TUT. TER. VIA C. COLOMBO 44 00147 - ROMA CODICE FISCALE 97222270585 In particolare, nella causale di versamento occorrera' indicare: - contributo SISTRI/anno di riferimento; - il Codice fiscale dell'«operatore», come definito dall'art. 2 comma 1, lettera e); - il numero di pratica comunicato dal SISTRI, a conferma dell'avvenuta iscrizione. Dopo aver effettuato il pagamento dei contributi spettanti, gli operatori dovranno comunicare al SISTRI, accedendo all'area "gestione aziende" disponibile sul portale SISTRI in area autenticata oppure via fax al numero verde 800 05 08 63 o via e-mail all'indirizzo contributo@sistri.it , i seguenti estremi di pagamento: - il numero VCC-VCY della ricevuta del bollettino postale, ovvero il numero del "Codice Riferimento Operazione" (CRO) del bonifico bancario; - l'importo del versamento; - il numero di pratica a cui si riferisce il versamento. A seguito dell'invio al SISTRI degli estremi del pagamento, l'«operatore» sara' contattato dalle Camere di Commercio o dalle Associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o dalle societa' di servizi di diretta emanazione delle stesse, delegate dalle Camere di Commercio ovvero dalle Sezioni Regionali e Provinciali dell'Albo Gestori Ambientali per la comunicazione della data dell'appuntamento ai fini della consegna dei dispositivi USB e dei dispositivi black box. In assenza della citata comunicazione di avvenuto pagamento, il SISTRI non potra' procedere alle successive operazioni relative alla consegna dei dispositivi elettronici a ciascuno spettanti.

Allegato III

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