LEGGE 2 febbraio 1911, n. 33

Type Legge
Publication 1911-02-02
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

La somma di un milione concessa per l'esercizio 1910-911 dalla legge 2 giugno 1910, n. 277 (art. 35) è portata per lire centomila in aumento del capitolo 71 del bilancio del Ministero d'agricoltura, industria e commercio, riguardante le spesa per il mantenimento dei boschi inalienabili dello Stato, e per le residuali lire novecentomila in aumento del capitolo 74 del detto bilancio, riguardante le spese per i rimboschimenti. La denominazione di quest'ultimo capitolo è stabilità così: «Rimboschimenti (sussidi e concorsi; acquisto e trasporto di semi e di piantine; concorso ai Comitati forestali; acquisto di terreni nudi di montagna e di terreni boschivi; applicazione della legge 1° marzo 1888, n. 5238, sui rimboscamenti, e della legge 30 marzo 1893, n. 173, sulle opere pubbliche)». La predetta somma di un milione e tutte le altre assegnazioni inscritte per il servizio forestale nel bilancio suindicato, saranno erogate con dirette imputazioni al bilancio stesso, finchè non sia approvato il bilancio speciale di cui all'art. 14 della legge 2 giugno 1910, n. 277.

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