LEGGE 9 febbraio 1911, n. 66
Art. 1
È autorizzata l'assegnazione di L. 192,000 da iscriversi in un apposito capitolo della parte straordinaria del bilancio della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario in corso e da servire alla sistemazione delle sedi delle RR. Ambasciate a Londra e a Madrid e della R. Legazione a Sofia.
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