LEGGE 9 febbraio 1911, n. 127
Art. 1
È approvata l'annessa convenzione per il mantenimento del liceo musicale di Santa Cecilia in Roma, stipulata in Roma il 17 febbraio 1910 fra il Governo, rappresentato dai ministri della pubblica istruzione e del tesoro, la provincia di Roma, rappresentata dal presidente della Deputazione provinciale, il comune di Roma, rappresentato dal sindaco, e l'Accademia di Santa Cecilia in Roma, rappresentata dal suo presidente.
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