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LEGGE 19 marzo 1911, n. 201

Current text a fecha 1970-01-02
Art. 1

Gli ufficiali giudiziari sono pubblici ufficiali addetti all'ordine giudiziario per procedere agli atti loro demandati dalle leggi e dai regolamenti in vigore. Sono retribuiti mediante proventi sugli atti da essi eseguiti, con diritti che sono autorizzati ad esigere, secondo le disposizioni delle tariffe giudiziarie in materia civile e penale.