Art. 1
Gli ufficiali giudiziari sono pubblici ufficiali addetti all'ordine giudiziario per procedere agli atti loro demandati dalle leggi e dai regolamenti in vigore. Sono retribuiti mediante proventi sugli atti da essi eseguiti, con diritti che sono autorizzati ad esigere, secondo le disposizioni delle tariffe giudiziarie in materia civile e penale.