LEGGE 4 giugno 1911, n. 487

Type Legge
Publication 1911-06-04
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

L' Amministrazione scolastica provinciale per l'istruzione elementare e popolare è costituita: dal Consiglio scolastico: dalla Deputazione scolastica. In ogni provincia deve essere istituita la delegazione governativa per l'istruzione elementare e popolare.

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