LEGGE 8 giugno 1911, n. 508
Art. 1
Al ruolo organico del personale del laboratorio esplosivi e della Commissione consultiva per gli esplosivi, stabilito con l'art. 2 della legge 11 luglio 1907, n. 491, è sostituito, con la suddivisione in personale amministrativo, tecnico e di servizio, quello indicato nella annessa tabella organica.
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