LEGGE 23 aprile 1911, n. 509
Art. 1
Le lettere con le quali i commercianti usano scambiare fra loro proposte e accettazioni di affari o che contengono mandati, commissioni od obbligazioni in quanto abbiano per oggetto atti di commercio, sono esenti dalle tasse di bollo e di registro finchè non occorra di farne uso ai sensi dell'art. 2 della legge (testo unico) 4 luglio 1897, n. 414 sulle tasse di bollo. Uguale esenzione è accordata alla corrispondenza fra commercianti e non commercianti semprechè abbia per oggetto atti di commercio.
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