LEGGE 8 giugno 1911, n. 521
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. Sono convertiti in legge i seguenti decreti: 1° R. decreto 23 settembre 1910, n. 688, col quale venne prelevata la somma di L. 616,173.06 dal conto corrente di cui alle leggi 15 aprile 1909, n. 188, 4 luglio 1909, n. 421, e 30 giugno 1910, n. 391, ed inscritta nei bilanci di vari Ministeri per l'esercizio 1909-910 per completare le assegnazioni necessarie al pagamento delle indennità stabilite dal R. decreto 30 dicembre 1909, n. 831 (allegato A); 2° R. decreto 21 luglio 1910, n. 546, col quale venne concessa a tutto il 30 giugno 1911 una speciale indennità ai funzionari civili che prestano servizio nei comuni compresi nell'elenco di cui all'art. 1° della legge 12 gennaio 1909, n. 12, e venne autorizzata la iscrizione nei bilanci dei vari Ministeri della complessiva somma di L. 1,615,100, necessaria per corrispondere la indennità medesima, e prelevata dal conto corrente di cui alle leggi 15 aprile 1909,n. 188, 4 luglio 1909, n. 421, e 30 giugno 1910, n. 391 (allegato B). Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 8 giugno 1911. VITTORIO EMANUELE. Tedesco. Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.
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