LEGGE 8 giugno 1911, n. 522
Art. 1
È approvata la maggiore assegnazione di L. 2784.17 inscritta al capitolo n. 84-bis: «Saldo degli impegni riguardanti il capitolo 18: - Spese di liti e di arbitramenti - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1908-909» per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1909-910.
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