LEGGE 3 giugno 1911, n. 523
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. All'organico del personale di educazione e di sorveglianza dei riformatori governativi, approvato con la legge 30 dicembre 1906, n. 649, sono aumentati i posti seguenti: 1 censore di 1ª classe a L. 2500 L. 2500 3 vice censori . . . . . » 2000 » 6000 40 istitutori . . . . . . » 1600 » 64000 ---------- Totale L. 72500 Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 3 giugno 1911. VITTORIO EMANUELE. Giolitti. Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.
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