Art. 1
È autorizzata la spesa di L. 250,000 da stanziare nella parte straordinaria del bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio, per l' esercizio 1910-911, allo scopo di concorrere alla distruzione delle cavallette, con facoltà di tenere impegnati come residui passivi i fondi che resteranno disponibili al 30 giugno 1911.