LEGGE 8 giugno 1911, n. 533

Type Legge
Publication 1911-06-08
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API
Art. 1

VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. Il Consiglio dell'emigrazione, costituito a norma dell'art. 7 della legge 31 gennaio 1901, n. 23, con decreto del 29 luglio 1908, continuerà ad esercitare le sue funzioni fino a che non sia stato nominato il nuovo Consiglio a norma dell'art. 7-bis della legge 17 luglio 1910, n. 538. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 8 giugno 1911. VITTORIO EMANUELE. A. Di San Giuliano. Visto, il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.