LEGGE 15 giugno 1911, n. 537
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. È approvata la maggiore assegnazione di L. 9,516.41 inscritta al capitolo n. 39-XII: Saldo degli impegni riguardanti il capitolo 31, «Spese di giustizia (Spesa obbligatoria) dell'esercizio 1908-909» per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1909-910. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 15 giugno 1911. VITTORIO EMANUELE. Tedesco. Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.
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