LEGGE 18 giugno 1911, n. 543
Art. 1
Spetta alla commissione di vigilanza sull'amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti l'approvazione dei rendiconti consuntivi della Cassa medesima, delle gestioni annessevi e degli Istituti di previdenza, i quali rendiconti, parificati dalla Corte dei conti, saranno presentati in allegato alla relazione della commissione medesima al Parlamento entro l'anno successivo a quello cui essi si riferiscono.
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