LEGGE 8 giugno 1911, n. 550
Art. 1
La stazione sperimentale di granicoltura di Rieti ha facoltà di estendere il suo programma di ricerche e di studi, allo scopo di fornire all'agricoltura nuove e più produttive razze o varietà di frumento mercè l'impianto o la direzione di campi sperimentali, che rispondano alle svariate condizioni di clima o di suolo, in diverse regioni d'Italia. Per stabilire la sede di tali campi il Ministero d'agricoltura è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con gli enti locali e con privati nei riguardi dell'obbligo di fornire il terreno adatto e opportuno e di contribuire alle spese d'impianto o a quelle di esercizio colturale e scientifico.
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