LEGGE 25 giugno 1911, n. 573
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. Sino al 31 dicembre 1911 il Governo del Re è autorizzato a dare esecuzione, con decreti Reali da convertire in legge, agli accordi che venissero stipulati per regolare i rapporti commerciali con altri Stati. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 25 giugno 1911. VITTORIO EMANUELE. Facta. Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.
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