LEGGE 8 giugno 1911, n. 574
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. Il R. decreto 13 giugno 1909, n. 511, col quale fu approvata, in via di esperimento e per la durata di un anno, la tariffa eccezionale, n. 1011, P. V., per le spedizioni in ferrovia di acqua dolce potabile trasportata per conto di municipi, nonchè per conto di Amministrazioni dello Stato e fu abrogata la tariffa eccezionale n. 1067, P. V., è convertito in legge, e la suddetta tariffa, n. 1011, P. V., è mantenuta in vigore. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 8 giugno 1911. VITTORIO EMANUELE. Sacchi - Tedesco - Nitti. Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.
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