LEGGE 25 giugno 1911, n. 575
Art. 1
Agl'impiegati ed agenti dell'Amministrazionee delle poste e dei telegrafi, nominati in ruolo nell'Amministrazione stessa prima dell'andata in vigore della legge 19 luglio 1907, n. 515, esclusi quelli del quadro terzo della tabella A annessa alla presente legge, e quelli che hanno raggiunto il massimo stipendio del quadro cui appartengono, è concesso, a decorrere dal 1° luglio 1911, un assegno personale corrispondente: all'intero aumento di stipendio loro spettante per il periodo in corso di maturazione alla data suddetta, se la loro nomina in ruolo sia anteriore al 1° luglio 1887; ai quattro quinti di detto aumento pei nominati dal 1° luglio 1887 a tutto il 30 giugno 1892; ai tre quinti pei nominati dal 1° luglio 1892 a tutto il 30 giugno 1897; ai due quinti pei nominati dal 1° luglio 1897 a tutto il 30 giugno 1907. L'assegno non potrà però essere inferiore a L. 200, 150 e 120 rispettivamente per il personale di prima, seconda e terza categoria.
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