LEGGE 25 giugno 1911, n. 578

Type Legge
Publication 1911-06-25
Ultimo aggiornamento 2009-12-16
State In force
Source Normattiva
articles 1
Reform history JSON API

Art. 1

VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. Il limite massimo dell'annualità per pensioni da concedersi nell'esercizio finanziario 1910-911 per i collocamenti a riposo, sia di autorità, sia in seguito a domanda determinata da invito d'ufficio, stabilito dall'art. 5 della legge 29 dicembre 1910, n. 885, è per il Ministero della guerra elevato a L. 340,000. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 25 giugno 1911. VITTORIO EMANUELE. Tedesco. Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.

Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio. Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)