LEGGE 25 giugno 1911, n. 578
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. Il limite massimo dell'annualità per pensioni da concedersi nell'esercizio finanziario 1910-911 per i collocamenti a riposo, sia di autorità, sia in seguito a domanda determinata da invito d'ufficio, stabilito dall'art. 5 della legge 29 dicembre 1910, n. 885, è per il Ministero della guerra elevato a L. 340,000. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 25 giugno 1911. VITTORIO EMANUELE. Tedesco. Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.
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