LEGGE 25 giugno 1911, n. 586
Art. 1
Al fine di provvedere alla esecuzione delle opere e alle spese occorrenti per la provvista di acque potabili, la Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui ai comuni del Regno, isolati od uniti in consorzio, per la somma complessiva di L. 250 milioni, in ragione di 15 milioni per ognuno degli anni solari 1912 e 1913, 20 milioni per ognuno degli anni dal 1914 al 1919, 25 milioni per ognuno degli anni dal 1920 al 1923. La parte delle dette quote che non venisse maturata in un anno, dovrà andare in aumento alle quote degli anni successivi. I mutui saranno estinguibili in un periodo di tempo non eccedente i 35 anni e, soltanto in caso di assoluta necessità, giustificata dalle condizioni economiche del comune, potranno essere estinti in 50 anni. I mutui saranno garantiti secondo le disposizioni legislative in vigore per la Cassa dei depositi e prestiti. I comuni che difettino di garanzie sufficienti per la contrattazione dei prestiti, sono autorizzati ad aumentare la sovrimposta, anche oltrepassando il limite massimo consentito dalle vigenti leggi, in misura però non superiore a quella strettamente necessaria per il servizio dei prestiti stessi.
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