LEGGE 22 giugno 1911, n. 590
Art. 1
È autorizzata la spesa straordinaria di L. 300,000 per la rinnovazione delle matricole fondiarie. La detta somma sarà iscritta per L. 150,000 in apposito capitolo nella parte straordinaria del bilancio del Ministero delle finanze per l'esercizio 1910-1911 e per L. 150,000 in apposito capitolo del bilancio dello stesso Ministero, per l'esercizio 1911-1912.
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