LEGGE 22 giugno 1911, n. 590

Type Legge
Publication 1911-06-22
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API
Art. 1

È autorizzata la spesa straordinaria di L. 300,000 per la rinnovazione delle matricole fondiarie. La detta somma sarà iscritta per L. 150,000 in apposito capitolo nella parte straordinaria del bilancio del Ministero delle finanze per l'esercizio 1910-1911 e per L. 150,000 in apposito capitolo del bilancio dello stesso Ministero, per l'esercizio 1911-1912.

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.