LEGGE 22 giugno 1911, n. 591

Type Legge
Publication 1911-06-22
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

In aggiunta alla somme autorizzate dall'art. 2 della legge 5 luglio 1908, n. 361, dall'art. 2 della legge 30 giugno 1909, n. 404, e dall'articolo unico della legge 26 dicembre 1909, n. 780, è approvata la maggiore assegnazione straordinaria di L. 50 milioni da inscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra: per L. 15 milioni in ciascuno dei due esercizi finanziari 1912-913 e 1913-914, e per L. 20 milioni nell'esercizio 1914-915, al capitolo relativo alla «Fabbricazione di materiali d'artiglierie campali, studi, provviste e trasporti relativi (spesa ripartita)» per provvedere alla sostituzione delle batterie campali da 75-A, ad affusto rigido.

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