LEGGE 30 giugno 1911, n. 601

Type Legge
Publication 1911-06-30
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinario del Ministero di grazia e giustizia e dei culti, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1911 al 30 giugno 1912, in conformità dello stato di previsione, annesso alla presente legge (tabella A).

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