LEGGE 30 giugno 1911, n. 609
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. Fino a che non siano rispettivamente tradotti in legge gli stati di previsione dell'entrata e della spesa della Colonia eritrea e della Somalia italiana per lo esercizio finanziario 1911-912, e non oltre il 31 dicembre 1911, il Governo del Re è autorizzato a riscuotere, secondo le leggi in vigore, le entrate e a pagare le spese delle Colonie medesime in conformità dei detti stati di previsione presentati alla Camera il 10 giugno 1911 secondo le disposizioni, i termini e le facoltà contenute nei relativi disegni di legge. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data Roma, addì 30 ghigno 1911. VITTORIO EMANUELE. Tedesco. Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.