LEGGE 2 luglio 1911, n. 621
Art. 1
Nella colonna «paga giornaliera» della tabella B, art. 2, annessa alla legge n. 135 del 24 marzo 1907, le cifre in corrispondenza dei gradi sotto indicati sono sostituite dalle seguenti: capo di prima classe, L. 4.10 su navi in armamento, armamento ridotto e riserva; capo di prima classe, L. 4 su navi in disponibilità ed a terra; capo di seconda classe, L. 3.50 su navi in armamento, armamento ridotto e riserva; capo di seconda classe, L. 3.30 su navi in disponibilità ed a terra; secondo capo, L. 2.05 su navi in armamento, armamento ridotto e riserva; secondo capo, L. 1.85 su navi in disponibilità ed a terra; capo fuochista di prima classe, L. 4 su navi in disponibilità ed a terra; capo fuochista di seconda classe, L. 3.30 su navi in disponibilità ed a terra; secondo capo fuochista, L. 2.05 su navi in armamento, armamento ridotto e riserva; secondo capo fuochista, L. 1.85 su navi in disponibilità ed a terra. La nota a) della stessa tabella B è sostituita dalla seguente: «La paga giornaliera dei secondi capi e sottocapi di tutte le categorie, sia a bordo che a terra, aumenta per i primi di L. 0.40, 0.80 e 1.20, quando abbiano compiuto rispettivamente, tre, sei e nove anni di permanenza nel grado, e per i secondi di L. 0.20 o 0.40, quando abbiano compiuto, rispettivamente, tre e sei anni di permanenza nel grado». Nella colonna «note» della stessa tabella è aggiunto il seguente comma: «La paga giornaliera dei nocchieri di prima classe e degli altri militari del corpo R. equipaggi pareggiati a tale grado, eccettuati i macchinisti, sia a bordo che a terra, è aumentata di L. 0.30, 0.60 e 0.90, quando abbiano rispettivamente compiuto quattro, otto e dodici anni di permanenza in questo grado, oppure diciannove, ventitre e ventisette anni di servizio effettivo». Al comma aggiunto alla stessa tabella per effetto dell'art. 10 della legge n. 430, del 13 luglio 1910, è sostituito il seguente: «La paga giornaliera dei primi macchinisti, sia a terra che a bordo, è aumentata di L. 0.30, 0.50, 0.60 e lire una, quando essi abbiano rispettivamente compiuto 4, 6, 8 o 12 anni di permanenza in questo grado, oppure 19, 21, 23, 27 anni di servizio effettivo».
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.