LEGGE 2 luglio 1911, n. 623

Type Legge
Publication 1911-07-02
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico: Il Governo del Re è autorizzato: a) a fare accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le entrate della Colonia Somalia italiana, riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1910 al 30 giugno 1911, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella A); b) a far pagare le spese della Colonia stessa, relative all'esercizio finanziario dal 1° luglio 1910 al 30 giugno 1911, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella B). È mantenuta al governatore della Somalia italiana la facoltà concessagli dall'art. 9 della legge 5 aprile 1908, n. 161, di stornare dall'uno all'altro articolo del bilancio, con suo decreto da comunicarsi al ministro degli affari esteri, con le opportune giustificazioni, fondi non destinati a spese d'ordine ed obbligatorie. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 2 luglio 1911. VITTORIO EMANUELE. TEDESCO. Visto, Il guardasigilli: FINOCCHIARO-APRILE.

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