LEGGE 2 luglio 1911, n. 626
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. È autorizzata l'assegnazione straordinaria di lire 3,000,000 per la costruzione di edifici della R. Università di Roma, in conformità della annessa tabella. La detta assegnazione sarà inscritta nel bilancio del Ministero dell'istruzione pubblica, e ripartita come segue: Esercizio 1910-911 . . . . . . . . . . . . L. 800,000 » 1911-912 . . . . . . . . . . . . » 200,000 » 1912-913 . . . . . . . . . . . . » 700,000 » 1913-914 . . . . . . . . . . . . » 700,000 » 1914-915 . . . . . . . . . . . . » 600,000 --------- L. 3,000,000 --------- Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 2 luglio 1911. VITTORIO EMANUELE. Tedesco. Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.
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