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LEGGE 2 luglio 1911, n. 630

Current text a fecha 1970-01-02
Art. 1

Il periodo previsto dall'art. 4 della legge 27 giugno 1909, n. 384, è prolungato per un biennio, con l'aggiunta dello stanziamento di L. 80,000,000 per ciascuno degli esercizi finanziari 1916-917 e 1917-918. I singoli stanziamenti di cui all'art. 4 della legge suddetta ed al precedente capoverso, saranno attribuiti per L. 60,000,000 alla parte ordinaria di ciascun bilancio, e per la rimanente somma alla parte straordinaria. Agli stanziamenti da inscriversi nella parte straordinaria è portato l'aumento di L. 20,000,000 per l'esercizio 1910-911, di L. 10,000,000 per l'esercizio 1911-912, di L. 5,000,000 per ciascuno degli esercizi dal 1912-913 al 1914-915, e di L. 15,000,000 per ciascuno dei tre esercizi successivi. Qualora negli esercizi dal 1911-912 al 1914-915 vengano a maturazione pagamenti in somme superiori a quelle stanziate nella parte straordinaria, il ministro del tesoro è autorizzato a far fronte alle eccedenze, entro il limite delle assegnazioni straordinarie degli ultimi tre esercizi del periodo sopra indicato, e per una somma annua non maggiore di L. 30,000,000, valendosi dei mezzi di tesoreria autorizzati dalle vigenti leggi.