LEGGE 2 luglio 1911, n. 631
Art. 1
Il comma b dell'art. 7 della legge 27 giugno 1909, n. 377, è sostituito dal seguente: «I sottufficiali della R. marina di determinate categorie, congedati dopo otto anni almeno di servizio effettivo e che non abbiano oltrepassato il 45° anno d'età».
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