Art. 1
Agli effetti delle disposizioni dei seguenti articoli ed all'atto della formazione dei quadri di avanzamento al grado di capitano di corvetta sono considerati come appartenenti ad uno stesso corso i tenenti di vascello compresi tra il più anziano degli ufficiali di ciascun corso ordinario proveniente dall'Accademia navale incluso, e il più anziano del corso ordinario successivo escluso.