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LEGGE 2 luglio 1911, n. 633

Current text a fecha 1970-01-02
Art. 1

Agli effetti delle disposizioni dei seguenti articoli ed all'atto della formazione dei quadri di avanzamento al grado di capitano di corvetta sono considerati come appartenenti ad uno stesso corso i tenenti di vascello compresi tra il più anziano degli ufficiali di ciascun corso ordinario proveniente dall'Accademia navale incluso, e il più anziano del corso ordinario successivo escluso.