LEGGE 2 luglio 1911, n. 637
Art. 1
È autorizzata la maggiore assegnazione di L. 445,000 da portarsi in aumento al capitolo n. 151 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica, per l'esercizio finanziario 1910-911, per sopperire al maggior costo di mantenimento delle cliniche delle Università di Roma, Bologna, Cagliari, Catania, Genova, Padova, Palermo, Pisa e Sassari, in base a nuove pattuizioni, aventi effetto per le Università di Genova, Padova, Palermo dal 1° gennaio 1910, per Catania dall'ottobre 1909, per cui furono stanziati i fondi con la legge 13 luglio 1910, n. 449.
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