LEGGE 6 luglio 1911, n. 650
Art. 1
La facoltà concessa con la legge 20 giugno 1909, n. 366, al Ministero del tesoro di anticipare fondi in conto corrente per il servizio di cassa delle RR. navi, è estesa anche al servizio di cassa dei Corpi a terra e dei Consigli d'amministrazione della R. marina.
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